Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/03/2008, n. 27049
CASS
Sentenza 19 marzo 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

In relazione al reato di detenzione e vendita di prodotti audiovisivi privi del contrassegno della SIAE, la situazione di indigenza non è di per se idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale.

In tema di immigrazione clandestina, qualora la condotta relativa al reato di cui all'art. 14, comma quinto-ter D.Lgs. n. 286 del 1998 sia iniziata prima - e si sia protratta dopo - la modifica introdotta dalla L. 12 novembre 2004, n. 271, che ha trasformato il reato da contravvenzione in delitto inasprendo il trattamento sanzionatorio, l'imputato risponde per il periodo precedente della meno grave ipotesi contravvenzionale, allorquando essa sia stata indicata nel provvedimento emesso dal questore, atteso che l'indicazione delle conseguenze penali della trasgressione dell'ordine di allontanamento costituisce il presupposto di legittimità del provvedimento medesimo.

In tema di immigrazione clandestina, ai fini della sussistenza del giustificato motivo, idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, non è sufficiente la considerazione del mero disagio economico, di regola sottostante al fenomeno migratorio, ma occorre la condizione di assoluta impossidenza dello straniero, che non gli consenta di recarsi entro il termine assegnato alla frontiera e di acquistare il biglietto per il viaggio.

Commentari5

  • 1La situazione di indigenza non integra, da sola, lo stato di necessità
    Redazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 27 novembre 2020

    La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5195/2020, si è occupata del reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'art. 633 del c.p., meglio conosciuto come occupazione abusiva. Gli Ermellini, in tale frangente, si sono chiesti, in particolare, se lo stato di indigenza in cui versi un soggetto possa integrare la scriminante dello stato di necessità, di cui all'art. 54 del c.p., costituendo una situazione di pericolo attuale ed inevitabile. Il caso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte vedeva come protagonista una donna che, assieme alla propria famiglia, aveva occupato per cinque anni un alloggio di edilizia residenziale pubblica, dopo averne …

     Leggi di più…

  • 2Indigenza non giustifica l'occupazione abusiva di immobileAccesso limitato
    Irene Marconi · https://www.altalex.com/ · 5 marzo 2020

  • 3Povertà non autorizza al furto (Cass, 12860/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 marzo 2019

  • 4Povertà non legittima reati (Cass. 18119/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 maggio 2018

  • 5Espulso, non ottempera: è reato? (Cass. 7915/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 maggio 2018

    Il giustificato motivo che legittima la inottemperanza dell'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato, emesso dal Questore, pur non implicando situazioni di stato di necessità, di forza maggiore o, comunque, di inesigibilità assoluta della condotta omessa, deve, tuttavia, consistere in condizioni oggettive che rendano estremamente difficoltoso l'adempimento ovvero in ostative situazioni, soggettive e personali, di grave e pressante condizionamento psicologico, senza potersi risolvere in esigenze che riflettano la condizione tipica del migrante clandestino, come la mancanza di un lavoro regolare ovvero la provenienza di mezzi economici da attività non regolari o stabili. Corte …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/03/2008, n. 27049
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27049
Data del deposito : 19 marzo 2008

Testo completo