Sentenza 21 maggio 2009
Massime • 1
L'esimente di non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative (art. 598 cod. pen.) non è applicabile qualora le espressioni offensive siano contenute in un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine forense, in quanto l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e l'esimente "de qua" attiene agli scritti difensivi, in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce, pur se redatti da soggetti interessati.
Commentario • 1
- 1. Criticare il proprio difensore è reato? (Cass. 44917/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/05/2009, n. 31175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31175 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2009 |
Testo completo
3 1 1 75 /09
M REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 21/05/2009
SENTENZA
N. 1115 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FERRUA GIULIANA PRESIDENTE
1. Dott. AMATO ALFONSO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott. BEVERE ANTONIO " N. 043859/2008
3. Dott. ROTELLA MARIO 11
4. Dott.SANDRELLI GIAN GIACOMO "I
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) IN GI N. IL 12/04/1959
avverso SENTENZA del 18/09/2008
TRIBUNALE di PESARO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere ROTELLA MARIO:MARIO; udite le conclusions di inamminibilité flel S. P.G., D. M. FRAMICECU. udito il difensore dife., AN. RENZINI ROSSI, Mees' Ame
BASTIANBLET,
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1 - RA OR ricorre contro sentenza del Tribunale di Pesaro, che ne ha confermato la condanna del Giudice di pace, per diffamazione dell'Avv. Rosella Renzini
Rossi, costituita P.C.. La diffamazione è stata commessa in esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro del 14.4.03, nel quale attribuiva all'Avv. Renzini Rossi un compor- tamento illegale, definito oltre delinquenziale, consistente in atti contro legge e nefandezze perché si era accordata con il legale della controparte al solo fine di arrecargli danno.
Il ricorso denuncia inosservanza degli artt. 595, 598, 599 CP - vizio di motivazione.
Ed argomenta: (1°) manca la comunicazione con più persone, (2°) deve essere rico- nosciuta la scriminante di cui all'art. 598 CP, essendo l'esposto prodromico ad iniziative giudiziarie;
(3°) in ogni caso è applicabile la scriminante di cui all'art. 599/2° co. CP, per- ché l'istruttoria ha dimostrato che il ricorrente ha ritenuto ingiuste alcune affermazioni contenute in atto di pignoramento presso terzi, notificatogli dalla ex moglie e tanto è evi- dente dalla corrispondenza tra la p.o. ed il patrocinatore dello stesso ricorrente in missiva del 2.4.03; (4°) la sentenza manca di motivazione agli effetti civili.
La Difesa di P.C. ha depositato memoria di replica circa tutte le questioni.
-2 Il 1° motivo di ricorso è manifestamente infondato, sol che si osservi che l'atto contenente le affermazioni offensive è stato indirizzato ad organo collegiale e, per- tanto, necessariamente destinato ad essere conosciuto da più persone.
Il 2° motivo è infondato.
La sentenza impugnata si rifà a principio affermato da questa Corte (Sez. V, n.
40725/02 - CED rv. 223188), secondo il quale "l'esimente di cui all'art.598 CP (non punibi- lità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative) non è applicabile qualora le espressioni offensive siano contenute in un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine forense, in quanto l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e l'esimente attiene agli scritti difensivi in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce, pur se redatti da soggetti interessati".
Recente sentenza n. 33453/08 (rv. 241393) ha affermato che l'esposto è prodromico ad un accertamento che, seppure non implica la qualificazione di parte dell'esponente nel procedimento avanti al Consiglio, tuttavia crea il presupposto di attività difensiva in diversa sede, per il riconoscimento di inosservanza del dovere professionale di un membro dell'Or- dine. Ad un principio in realtà diverso si rifà il ricorso, che cita Cass., Sez. V, n. 46864/05
(rv. 233046), la quale si riferisce alle "espressioni offensive contenute in una diffida stra- giudiziale prodromica alle successive iniziative legali ed in particolare all'instaurazione di un giudizio di natura arbitrale e, quindi, ricompresa nell'esercizio del diritto di difesa".
Nella specie si condivide il primo principio seguito dalla sentenza impugnata, perché risponde alla regola ermeneutica che le norme speciali non sono soggette ad applicazione analogica E l'art. 598 CP disciplina, all'evidenza, un'ipotesi speciale di esercizio del diritto
(art. 51 CP), di cui è esclusa applicazione analogica, seppure la norma che prevede un'e- simente è suscettibile di interpretazione estensiva favorevole a chi la invochi.
La norma pone due condizioni interdipendenti: che l'autore sia parte, e che il tema sia pertinente all'oggetto della causa o del ricorso amministrativo. La ragione di specialità
è dunque connessa all'incidenza della decisione dell'organo, investito di giudizio o di un provvedimento amministrativo, nella sfera giuridica dell'autore dello scritto o del discorso. Tale ratio implica che, seppure lo scritto (o il discorso) possa in via estensiva concer- nere un procedimento prodromico (secondo definizione dell'una o dell'altra sentenza di di- verso indirizzo) di quello avanti all'autorità giudiziaria o amministrativa, come tale avente lo stesso oggetto o un suo presupposto, bisogna che l'autore dello scritto o del discorso assuma qualità di parte in tale procedimento, perché il provvedimento che ne scaturisce è decisivo per il consecutivo giudizio o ricorso all'autorità amministrativa, nel quale lo stesso autore dello scritto o del discorso deve senz'altro assumere tale qualità.
Ma il privato che chiede l'intervento del Consiglio dell'ordine forense non è parte in quel procedimento, che culmina in una decisione che concerne solo l'appartenente all'Or- dine. Perciò non può invocare l'esimente.
Ritenendo il contrario, si fa luogo ad applicazione analogica della previsione speciale dell'art. 598 CP, in assoluto contrasto con la ratio di specialità della norma, rispetto alla regola generale di cui all'art. 51 CP, che nulla esclude possa essere invocato, alle condizio- ni per esso in genere stabilite dalla legge.
Il 3° motivo, che investe l'art. 51 e l'art. 599 CP è inammissibile.
Quanto all'art. 51 CP il ricorso è generico, e travisa che per diritto vivente anche un contesto polemico non giustifica l'offesa delle qualità della persona, quale che sia il com- portamento che le si attribuisca (è questo il senso della ripetuta condanna).
Quanto all'art. 599 anzitutto il ricorso confonde la ritorsione con la provocazione.
Inoltre l'appello si limitava ad un asserto apodittico, riferito all'atto di pignoramento.
Il ricorso invece si riferisce ad una missiva della persona offesa diretta al collega, nella quale avrebbe attribuito al suo cliente distorta visione dei fatti. Orbene il vizio dell'appello non può essere sanato nel ricorso con argomenti nuovi di fatto, ed all'evidenza tanto im- precisi da non potersi rapportare a disvalore riconoscibile in termini di reciprocità o di fatto ingiusto, che richiedono specifiche condizioni di legge, cui il ricorso non fa cenno alcuno.
Del pari è inammissibile l'ultimo motivo.
Il Giudice penale, confermando la condanna, si è riferito per ciò stesso anche ai dan- ni conseguenti al reato, da liquidarsi in separata sede, sicché la sentenza d'appello non doveva giustificare altrimenti la decisione agli effetti civili.
p.q.m.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Roma, 21.5.09
il consigliere est. il presidente ет Mario Belle Depositata in Cancelleria
Roma, li 2.8 LUG.2009.
M DICA IL CANCELLIERE E
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Carmela Lanzuise S 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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