Sentenza 22 giugno 2001
Massime • 1
L'assenza di sottoscrizione della parte e del suo difensore sulla copia notificata del precetto non è causa di nullità dell'atto, ne' impedisce allo stesso di raggiungere il suo scopo (art.156 cod. proc. civ.) qualora l'ufficiale giudiziario attesti di aver ricevuta la detta copia dal difensore ivi indicato e la copia risulti conforme all'originale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/2001, n. 8593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8593 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. VINCENZO SALLUZZO - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - rel. Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NZ LA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell'avvocato NAPOLITANO, difesa dall'avvocato GHERARDO MARONE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LD VI, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dagli avvocati PASQUALE ABBATE, ROBERTO MARIA BISCEGLIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5592/98 del Pretore di NAPOLI, Sezione 7 Civile, emessa il 22/04/98 (R.G. 17533/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato Gherardo MARONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 18.11.1997 TT DO intimava a LA VA precetto di pagamento della somma di lire 728.084 in virtù di ordinanza che, a suo favore, liquidava il compenso di consulente tecnico nella causa tra l'intimata e la società Firs Assicurazioni, pendente innanzi al Pretore di Napoli.
Con citazione del 21.11.1997 LA VA proponeva opposizione all'atto di precetto per sentirne dichiarare la assoluta nullità per la insussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 125 c.p.c. nonché per la inesistenza del titolo.
Assumeva l'opponente che la nullità derivava dal fatto che la copia notificata del precetto risultava priva della sottoscrizione della parte e di quella del procuratore ed era anche sprovvista della procura speciale al margine.
L'adito pretore di Napoli, con sentenza del 22.4.1998, qualificava l'azione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e la rigettava, perché la inesistenza della sottoscrizione costituiva mera irregolarità del precetto, non essendovi dubbio sulla provenienza dell'atto, dato che nella relata di notificazione l'ufficiale giudiziario aveva attestato di avere ricevuto il precetto dall'avvocato Roberto Maria Bisceglia quale procuratore di TT AL.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso LA VA, che affida la impugnazione a tre mezzi di doglianza.
Resiste con controricorso TT AL.
Con il primo mezzo di doglianza - denunciando, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 125 e 480 stesso codice nonché il vizio di motivazione sul punto - la ricorrente deduce che il giudice di merito non avrebbe potuto affermare che la omessa sottoscrizione della copia notificata dell'atto di precetto e la inesistenza su di essa della procura speciale al difensore costituivano mere irregolarità dell'atto medesimo, il quale, invece, avrebbe dovuto essere ritenuto non solo nullo ma inesistente, senza che potesse avere rilievo contrario il fatto che nella relata di notificazione era stato indicato il nome del procuratore ad istanza del quale era avvenuta la medesima notificazione.
Con il secondo mezzo di doglianza - deducendo la violazione dell'art. 111 Cost. per assoluta carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia - la ricorrente assume che il giudice di merito avrebbe dovuto, comunque, rilevare che il precetto era nullo per inesistenza della procura speciale al difensore, la quale non risultava trascritta ne' sottoscritta per autenticazione nella copia dell'atto notificato, sulla quale risultava apposta la sola dicitura "vi è mandato sul l'originale", anche essa senza alcuna sottoscrizione.
Con il terzo mezzo di doglianza - deducendo la violazione della norma di cui all'art. 480 c.p.c. nonché l'omesso esame di un elemento decisivo della controversia- la ricorrente ribadisce che l'atto notificato era privo di firma al mandato, di sottoscrizione e di richiesta scritta di notificazione proveniente dal creditore intimante e che, mancando, altresì, la prova che il mandato sull'originale fosse stato rilasciato prima della notificazione dell'atto di precetto, non sussisteva per tali ragioni neppure la dimostrazione della provenienza dell'atto medesimo e della conseguente sua riferibilità al resistente TT DO. I tre motivi di impugnazione - che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto ripropongono a questo giudice di legittimità, sotto diversi profili, il tema della validità dell'atto di precetto intimato dal difensore della parte mediante notificazione di copia non sottoscritta ne' dalla stessa parte ne' dal difensore, quando costui risulti averla consegnata all'ufficiale giudiziario per la notificazione - non sono fondati, onde il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna della ricorrente a pagare le spese del presente giudizio di legittimità nella misura determinata in dispositivo.
Anche se a norma dell'art. 125 c.p,.c. il precetto deve essere sottoscritto dalla parte istante o dal suo difensore munito anche di sola rappresentanza negoziale - con la conseguenza che la mancanza della sottoscrizione medesima determina la nullità dell'atto, che deve essere fatta valere mediante la opposizione agli atti esecutivi nel termine di cinque giorni dalla notificazione e senza che il vizio, riferibile alla validità processuale dell'atto possa, in difetto di opposizione ex art. 617 c.p.c., trasmettersi agli atti di esecuzione successivi e dipendenti - deve, tuttavia, ritenersi che l'assenza di sottoscrizione sulla copia notificata del precetto medesimo non ne cagiona la nullità ne' ad esso impedisce di raggiungere il suo scopo quando la copia contenga indicazioni idonee a fornire al destinatario della notificazione la certezza della regolarità dell'originale nonché della provenienza da procuratore abilitato munito di mandato.
Infatti, in applicazione del generale principio di cui all'art. 156, 2^ comma, c.p.c. circa la irrilevanza della nullità qualora l'atto abbia raggiunto il suo scopo, questa Corte ha già affermato che l'assenza di sottoscrizione della parte e del suo procuratore sulla copia notificata del precetto non è causa di nullità qualora l'ufficiale giudiziario attesti di avere ricevuto la detta copia dal difensore indicato e la copia risulti conforme all'originale sottoscritto (Cass. n. 2278/77; Cass. n. 802/87), precisando, altresì, che la validità del precetto sottoscritto dal difensore non munito di mandato sussiste sempre che il titolare del diritto risultante dal titolo esecutivo gli abbia conferito la procura dopo la notificazione di esso, essendo ammissibile la ratifica del "dominus" per il compimento di qualsiasi atto giuridico di natura sostanziale (Cass. n. 9873/97), e che occorre soltanto, ove venga proposta opposizione al precetto, che detta procura sia stata conferita in tempo utile per potere essere depositata nel giudizio di opposizione.
Nel caso in esame il giudice di merito, pur dando atto che la copia notificata del precetto non era sottoscritta ne' dalla parte ne' dal suo difensore, ha precisato che non sussisteva - incertezza circa la provenienza dell'atto dal difensore della parte istante. dal quale l'ufficiale giudiziario aveva attestato di avere ricevuto l'atto per curarne la notificazione;
non ha escluso la conformità della copia dell'originale; ha altresì aggiunto che, sulla copia notificata, era anche la dicitura "vi è mandato sull'originale".
Nè occorreva che il giudice di merito avesse dovuto accertare anche che la procura sull'originale era stata rilasciata in data anteriore alla notificazione della copia, così come, nell'espresso riferimento alla procura esistente sull'originale, la copia notificata non era necessario che contenesse la trascrizione integrale della procura medesima, contrariamente a quanto la ricorrente assume con l'impugnazione.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in lire 125.000, oltre lire 650.000 (seicentocinquantamila) per onorario.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2001