Sentenza 5 ottobre 2012
Massime • 1
Il furto lieve per bisogno è configurabile nei casi in cui la cosa sottratta sia di tenue valore e sia effettivamente destinata a soddisfare un grave ed urgente bisogno; ne consegue che, per far degradare l'imputazione da furto comune a furto lieve, non è sufficiente la sussistenza di un generico stato di bisogno o di miseria del colpevole, occorrendo, invece, una situazione di grave ed indilazionabile bisogno alla quale non possa provvedersi se non sottraendo la cosa.
Commentario • 1
- 1. La Corte di Cassazione sull'applicabilità dello stato di necessitàCamilla Mostardini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/10/2012, n. 42375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42375 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 05/10/2012
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 2390
Dott. CARRELLI P.D.M. Roberto M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 5708/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC NE nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 9/12/2011 della Corte d'Appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. GALASSO Aurelio che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 7 con rideterminazione della pena e rigetto nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 9/12/2011 la Corte d'Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Brescia in data 30/9/2010, appellata dal P.G., qualificato il fatto contestato come reato di cui all'art. 624 c.p., art. 625 c.p., n. 7, concessa l'ulteriore attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 e non applicata la recidiva, condannava IC NE alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione ed Euro 80,00 di multa.
1.1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 30/9/2010, aveva dichiarato IC NE responsabile del reato a lui ascritto e, qualificata l'imputazione ai sensi dell'art. 626 c.p., n. 2, a fronte dell'originaria imputazione ai sensi dell'art. 624 c.p., art.625 c.p., n. 7 e, concesse le attenuanti generiche e la diminuente per la scelta del rito, lo aveva condannato al pagamento della multa di Euro 16,00.
1.2. Contro tale decisione aveva proposto appello il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia deducendo violazione di legge per la diversa qualificazione della condotta contestata, affermando che non potesse configurarsi la fattispecie del furto di necessità previsto dall'art. 626 c.p., n. 2. 1.3. La Corte d'Appello di Brescia, in accoglimento dell'appello proposto, riqualificava il fatto contestato come da originaria imputazione ai sensi dell'art. 624 c.p., art. 625 c.p., n. 7 e condannava IC NE alla pena sopra indicata.
2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso IC NE, sollevando i seguenti motivi di gravame:
2.1. Erronea applicazione della legge penale per non essere stato riconosciuto l'urgente bisogno posto a base della configurazione della fattispecie di cui all'art. 626 cod. pen.. 2.2. Erronea applicazione della legge penale per essere stata ritenuta sussistente l'aggravante della esposizione alla pubblica fede pur trovandosi il bene esposto negli scaffali di un supermercato dotato di sistemi di sorveglianza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta fondato limitatamente al secondo motivo proposto.
3.1. Quanto al primo motivo di ricorso, deve rilevarsi che correttamente la corte territoriale ha ritenuto di dovere accogliere l'appello proposto dal P.M. avverso la sentenza del giudice di primo grado che aveva riqualificato il fatto nella fattispecie di cui all'art. 626 c.p., n. 2 considerato il modico valore della refurtiva e le finalità del furto giudicato diretto al soddisfacimento di un bisogno primario.
Va al riguardo precisato che il reato di furto lieve per bisogno previsto dall'art. 626 c.p., comma 1, n. 2 si caratterizza per il trattamento sanzionatorio più favorevole, rispetto al furto ordinario, che il legislatore ha voluto prevedere allorquando il fatto sia commesso su cosa di tenue valore nonché per soddisfare un grave ed urgente bisogno. Quindi, per potersi configurare la fattispecie in esame è necessario, in primo luogo, che la cosa sottratta sia di tenue valore in senso oggettivo. Ed a questo proposito ritiene il Collegio di dovere aderire all'indirizzo, prevalente in dottrina, in base al quale la valutazione circa la tenuità del valore non debba essere effettuata in senso assoluto, ma relativo, tenendo conto dell'utilizzazione della cosa sottratta che l'agente si è proposto o ha realizzato. In questo senso, in conformità con la ratio della norma, si afferma che la cosa sottratta deve essere adeguata per soddisfare il bisogno al livello minimo. Quanto al secondo requisito della fattispecie astratta, ugualmente corretta si rivela l'affermazione della dottrina laddove ritiene che il grave ed urgente bisogno non riguarda solo l'elemento psicologico del reato, essendo necessario che la cosa sottratta sia effettivamente destinata a soddisfare tale bisogno. Ed il bisogno è grave, quando dal suo mancato soddisfacimento potrebbe derivare un danno rilevante ed è urgente, quando non può esserne differito il soddisfacimento senza danno o pericolo. Ora, sulla base di tale impostazione, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto di dovere escludere la possibilità di fare degradare l'imputazione da furto comune a furto lieve in presenza di un generico stato di bisogno o di miseria del colpevole, ritenendosi, invece, necessaria una situazione di grave ed indilazionabile bisogno alla quale non possa provvedersi se non sottraendo la cosa (sez. 2 n. 1624 del 12/5/1969, Rv. 112033;
sez. 2 n. 276 del 16/2/1970, Rv. 115340). Tutto ciò comporta che, nel caso di specie, legittimamente, la corte territoriale ha ritenuto non adeguatamente provato il suddetto requisito del grave ed urgente bisogno, non considerando, a tal fine, sufficiente un indefinito richiamo allo stato di tossicodipendenza, senza la benché minima specificazione.
Le su esposte considerazioni impongono il rigetto del primo motivo di ricorso, perché infondato.
3.2. È, invece, fondato il secondo motivo di ricorso, dovendosi escludere la sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede prevista dall'art. 625 c.p., n.7; difatti, allorquando, come nel caso di specie, si verta in tema di asportazione di merce sottratta dai banchi di un supermercato l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede non sussiste, allorquando risulti che sulle cose sottratte veniva esercitata una custodia continua e diretta (sez. 5 n. 34009 del 20/9/00 6, Rv. 235223), che si rivela incompatibile con la situazione di affidamento alla pubblica fede di avventori e clienti (sez. 2 n. 38716 del 25/9/2009, Rv. 245300).
4. La sentenza impugnata deve essere, per le considerazioni sopra esposte, annullata senza rinvio limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 7, circostanza che il Collegio ritiene di dovere eliminare, rilevando che ciò non influisce nella determinazione della pena irrogata, essendo già stata riconosciuta, da parte della corte territoriale, la prevalenza delle riconosciute circostante attenuanti sulle aggravanti.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 7 che elimina. Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2012