Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/2009, n. 49674
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Sentenza 21 ottobre 2009

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La circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale (art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.) non è applicabile ai reati contro la fede pubblica (nella specie spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate).

Non ricorre l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale di cui all'art. 62, comma primo, n. 1, nel caso in cui l'imputato per il reato di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 cod. pen.) affermi di aver voluto trasferire il denaro al padre residente in Marocco e con precarie condizioni di salute, in quanto l'operatività di detta attenuante presuppone che i motivi dell'azione criminosa superino l'entità della morale comune media, con la conseguenza che l'aiuto economico prestato dal figlio al padre malato non può essere riguardato come eccedente i limiti della normale solidarietà familiare e non è, dunque, ricollegabile ai 'motivi di particolare valore morale e socialè previsti dalla norma in questione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/2009, n. 49674
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 49674
    Data del deposito : 21 ottobre 2009

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