Sentenza 21 ottobre 2009
Massime • 2
La circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale (art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.) non è applicabile ai reati contro la fede pubblica (nella specie spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate).
Non ricorre l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale di cui all'art. 62, comma primo, n. 1, nel caso in cui l'imputato per il reato di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 cod. pen.) affermi di aver voluto trasferire il denaro al padre residente in Marocco e con precarie condizioni di salute, in quanto l'operatività di detta attenuante presuppone che i motivi dell'azione criminosa superino l'entità della morale comune media, con la conseguenza che l'aiuto economico prestato dal figlio al padre malato non può essere riguardato come eccedente i limiti della normale solidarietà familiare e non è, dunque, ricollegabile ai 'motivi di particolare valore morale e socialè previsti dalla norma in questione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/2009, n. 49674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49674 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2009 |
Testo completo
49 67 4 / 0 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 21/10/2009
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
- Presidente - Dott. GIANGIULIO AMBROSINI N.1.1857
- Consigliere - Dott. ANDREA COLONNESE REGISTRO GENERALE- Rel. Consigliere - N. 17024/2009 Dott. PAOLO OLDI
- Consigliere - GIAN GIACOMO SANDRELLI Dott.
Dott. PIERO SAVANI
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) DD AM N. IL 09/02/1979
avverso la sentenza n. 196/2008 CORTE APPELLO di TRENTO, del 04/03/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gioacchino Izzo 'che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 4 marzo 2009 la Corte d'Appello di Trento, confermando la decisione assunta dal locale Tribunale, ha riconosciuto HA HA respon- sabile del delitto di cui all'articolo 455 c.p., per essere stato colto in possesso di 75 banconote contraffatte, ciascuna del valore di 20 euro.
Ha ritenuto quel collegio che le circostanze del ritrovamento e le caratteristi- che delle banconote false (prive dei rilievi olografi e aventi lo stesso numero di serie) contraddicessero la pretesa buona fede dell'imputato; e che il dolo specifico fosse pro- vato dalla cura con cui il HA custodiva le banconote, nonché dalla mancanza di al- tre risorse di immediato impiego.
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, af- fidandolo a sette motivi.
Col primo motivo il ricorrente contesta la sussistenza del dolo specifico, addu- cendo la carenza di elementi atti a provare che egli intendesse mettere in circolazione in Italia le banconote contraffatte, essendo egli intenzionato a inviarle invece in Ma-
rocco.
Col secondo motivo deduce carenza motivazionale in ordine al convincimento,
manifestato dal giudice di merito, circa la mancanza di altre risorse di utilizzo imme- diato.
Col terzo motivo il HA contesta, ancora sotto il profilo del vizio di moti- vazione, la propria consapevolezza circa la falsità delle banconote.
Col quarto motivo lamenta l'omessa applicazione dell'attenuante del lucro di speciale tenuità.
Col quinto motivo si duole che non si sia data applicazione dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale;
ribadisce, a tal proposito, essere stata sua intenzione quella di trasferire il denaro al proprio padre residente in [...], per far fronte alle sue precarie condizioni di salute.
Col sesto motivo il ricorrente denuncia, siccome erronea, l'omessa applicazio- ne delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Col settimo motivo, infine, deduce omessa motivazione in ordine alla determi-
nazione della pena in misura superiore al minimo edittale.
-2- لله حمد
Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.
La linea argomentativa posta a base del primo motivo è, in buona sostanza, la seguente: il HA non aveva intenzione di mettere in circolazione le banconote al-
l'interno dello Stato italiano, dal momento che si apprestava ad inviarle in Marocco.
Orbene, pur ammettendo che tale fosse il disegno dell'odierno ricorrente, non può tra- scurarsi di considerare che la trasmissione del denaro (contraffatto) dall'Italia al Ma- rocco non avrebbe potuto aver luogo, se non per il tramite di un'agenzia a ciò abilitata
(in precedenza egli si era rivolto alla Western Union): la quale non avrebbe material- mente trasferito le medesime banconote consegnate al suo sportello, ma vi avrebbe provveduto attraverso un meccanismo contabile di addebiti e accrediti, donde sarebbe derivata la consegna di altre banconote da parte della corrispondente marocchina. Ne consegue che, già con l'affidamento del denaro falsificato all'agenzia, si sarebbe veri- ficata la messa in circolazione delle banconote sul territorio italiano.
Le notazioni che precedono, evidenziando la sussistenza del dolo specifico al- la stregua delle stesse allegazioni del ricorrente, privano al contempo di rilevanza le doglianze elevate col secondo motivo di gravame, riguardanti un'ulteriore - ma non decisiva - linea argomentativa addotta dal giudice di merito, riferita alla rilevata man- canza di altre risorse di immediato impiego.
Il terzo motivo è manifestamente infondato: contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la Corte di merito ha adeguatamente motivato il proprio convincimento circa la consapevolezza, da parte del HA, della falsità delle banconote in suo pos- sesso;
al riguardo ha valorizzato l'occultamento di esse in un calzino riposto nella va- ligetta, nonché le caratteristiche delle banconote stesse, prive dei rilievi olografi e re- canti tutte lo stesso numero di serie;
ha rilevato, altresì, che l'imputato aveva omesso di fornire indicazioni precise circa la provenienza delle banconote in suo possesso.
Della linea argomentativa così sviluppata il ricorrente non segnala alcuna ca- duta di consequenzialità, che emerga ictu oculi dal testo stesso del provvedimento;
mentre il suo tentativo di contestarne la persuasività si risolve nella prospettazione di una lettura del materiale probatorio alternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito: il che non può trovare spazio nel giudizio di cassazione.
L'infondatezza del quarto motivo deriva dal principio giuridico - affermato da
-3- الا una giurisprudenza alquanto risalente, ma mai contraddetta da successivi arresti: Cass.
18 maggio 1984 n. 7276 – a tenore del quale la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale non è applicabile ai reati contro la fede pubblica. Il va- lore complessivo delle banconote contraffatte (€ 1500), del resto, non consentirebbe in alcun caso l'applicazione della menzionata attenuante.
Quanto ai motivi di particolare valore morale e sociale, allegati dal ricorrente col suo quinto mezzo d'impugnazione, corre l'obbligo di richiamarsi al costante orien- tamento giurisprudenziale (Cass. 27 novembre 2008 n. 11236; Cass. 11 gennaio 1995
n. 1715), secondo cui l'attenuante in parola ricorre soltanto se i motivi dell'azione criminosa superino l'entità della morale comune media: in tale ottica l'aiuto economi- co prestato dal figlio al padre malato non può essere riguardato come eccedente i limiti della normale solidarietà familiare e non è dunque ricollegabile a motivi di “particola- re" valore morale e sociale, come richiesto dalla norma invocata (articolo 62 n. 1 c.p.).
La sesta censura esula dal novero dei motivi consentiti dall'art. 606 c.p.p., in quanto volta a criticare la mancata applicazione delle attenuanti generiche e del bene- ficio della sospensione condizionale della pena. Trattasi, invero, di statuizioni che l'or- dinamento rimette alla discrezionalità del giudice di merito, per cui non vi è margine per il sindacato di legittimità, quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica. Nel caso di specie la Corte d'Appello non ha mancato di motivare la propria decisione sul punto, con l'evidenziare l'esistenza di un precedente penale a carico dell'imputato, giudicato ostativo sia dell'applicazione dell'art. 62 bis c.p., sia della prognosi favorevole circa l'astensione da nuove condotte illecite, che è il necessario presupposto per la sospensione condizionale. Siffatta linea argomentativa non presta il fianco a censura;
né vale contrapporvi argomentazioni intese a sollecitare, con valutazione di puro merito, una revisione circa la gravità del menzionato prece- dente penale.
Analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine al settimo motivo di ri- corso, col quale il HA lamenta l'entità della pena irrogatagli.
Ed invero, la concreta modulazione della pena appartiene al novero dei poteri discrezionali del giudice di merito, il cui esercizio si sottrae al sindacato in sede di le- gittimità ove sorretto da idonea motivazione;
nel caso specifico che qui interessa, la
- 4- motivazione addotta a sostegno del rigetto delle altre istanze testé esaminate (attenuan- ti generiche, particolare tenuità del danno, sospensione condizionale della pena) vale anche giustificare la modulazione del trattamento sanzionatorio in misura moderata-
mente superiore al minimo edittale.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2009.
IL PRESIDENTE
Ath IL CONSIGLIERE EST.
Parler 681.الان
Depositata in Cancelleria
Roma, 2.8 D+C..2009.
M 1. CANCELLIERE E
R
Carmela Lanzuise P
U
S
-5-