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Sentenza 27 luglio 2023
Sentenza 27 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/07/2023, n. 32698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32698 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE nel procedimento contro IV RA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata Penale Sent. Sez. 4 Num. 32698 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 23/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Roma ha accolto la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. presentata nell'Interesse di ES IV con riferimento alla detenzione da costui subita in un procedimento penale nel quale gli erano stati contestati i reati di usura ed estorsione in danno di LE RI. 1.1.ES IV era stato sottoposto, in relazione ad entrambi i reati su indicati, alla misura cautelare della custodia in carcere, dal 16 aprile 2020 al 7 maggio 2020, e degli arresti domiciliari, dal 7 maggio 2020 al 26 febbraio 2021, data nella quale gli era stata applicata la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa. 1.2. Il Tribunale di Cassino, con sentenza del 27 aprile 2021, in esito al dibattimento aveva assolto IV dal reato di usura con la formula perché il fatto non sussiste e aveva dichiarato non doversi procedere per difetto di querela in ordine al reato di estorsione, previa riqualificazione di tale imputazione in quella di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 1.3. La Corte della riparazione ha accolto la domanda, rilevando che IV, sin dal primo interrogatorio di garanzia, aveva fornito, in maniera dettagliata, la descrizione dei numerosi e articolati rapporti economici e di affari intrattenuti con la persona offesa e aveva ammesso le minacce e gli atti di violenza, volti ad ottenere la restituzione delle somme che gli erano dovute;
tali dichiarazioni -hanno osservato i giudici- erano risultate riscontrate dalle puntuali dichiarazioni dei testi a difesa, mentre inattendibile era risultata la deposizione della persona offesa. 2. Avverso l'ordinanza di Arirtit ha proposto ricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, formulando un unico motivo con cui ha dedotto il vizio di motivazione dell'ordinanza nella parte in cui ha negato la sussistenza della condizione ostativa alla riparazione. Il Ministero ricorrente osserva che dall'istruttoria era emerso che tutti i soggetti coinvolti nella vicenda avevano cercato di trarre il massimo profitto ad ogni costo, chi da affari lucrativi, chi dal denaro elargito a interessi retributivi elevati. Di tale quadro di pericolosa opacità di rapporti commerciali si dava atto anche nella ordinanza impugnata, nella quale si affermava che le dichiarazioni di RI non avevano trovato riscontro nelle intercettazioni, "salvo una parziale conferma dell'esistenza di plurimi rapporti debitori dello stesso nei confronti di IV e di altri soggetti, nonché delle minacce e violenza fisica dallo stesso subiti da 2 parte di IV" volte ad ottenere la restituzione delle somme dovute. Sostiene, dunque, il Ministero che la motivazione sarebbe lacunosa in quanto non avrebbe approfondito il dato della consistenza delle somme pretese, da ritenersi, comunque, esose. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Raffaele Gargiulo, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. 4. Il difensore di IV ha depositato una memoria con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto, con le precisazioni che si diranno, in quanto fondato il motivo. 2. Si deve, in primo luogo, rilevare che le due fattispecie di reato in ordine alle quali IV è stato sottoposto alla misura cautelare detentiva sono strettamente connesse fra di loro, in quanto l'estorsione, nella impostazione accusatoria, era stata posta in essere per ottenere la restituzione delle somme prestate a interessi usurai. Per tali reati, tuttavia, il processo di merito ha avuto differenti esiti: in ordine al reato di usura è intervenuta sentenza di assoluzione con la formula perché il fatto non sussiste, mentre in ordine al reato di estorsione è intervenuta sentenza di non doversi procedere per difetto di querela, previa derubricazione della originaria imputazione in quella di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Ne consegue che la verifica della sussistenza di una eventuale condizione ostativa alla riparazione, rappresentata dalla condotta dolosa o gravemente colposa del soggetto istante, avrebbe dovuto essere condotta in maniera distinta in relazione alle due diverse fattispecie di reato per le quali era stata sofferta la detenzione: con riferimento al delitto di usura viene in rilievo l'ipotesi della c.d. ingiustizia sostanziale di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., mentre con riferimento al delitto di estorsione viene in rilievo l'ipotesi della c.d. ingiustizia formale di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc:. pen. Si tratta di due istituti distinti, fondati su presupposti a loro volta differenti e che comportano valutazioni non sovrapponibili. 3. Invero il diritto alla riparazione per la custodia subita è riconosciuto, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., a chi è stato prosciolto con sentenza 3 irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato, sempre che non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave (c.d. ingiustizia sostanziale). Il giudic:e della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese Rv. 259082). Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione, non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta dì una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio;
in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv.247663). Ai medesimi fini, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché i fatti da essi desumibili non siano espressamente esclusi in dibattimento e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Hosni Hachemi Ben Hassen, Rv. 276458). 3.1.Inoltre, il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione è riconosciuto, ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto, senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280 (cd. ingiustizia formale). In tale ipotesi la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al 4 riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, ma tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza "ah origine" delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663; Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, Bosio, Rv. 281038; Sez. 4, n. 26261 del 23/11/2016, Ministero Econ. Finanze, Rv. 270099). Secondo un più risalente indirizzo della Corte di legittimità, in tema di riparazione per la detenzione indebitamente sofferta, l'ingiustizia formale di essa, doveva risultare da una decisione irrevocabile sul provvedimento cautelare in fase (o, comunque, come nel giudizio direttissimo, con valenza anche cautelare). La "derubricazione", tale per cui la nuova qualificazione giuridica non avrebbe supportato il titolo cautelare avvenuta al di fuori del giudicato cautelare e nel giudizio di merito era considerata estranea alla categoria dell'errore giudiziario, giacché in tal caso l'applicazione della misura era originariamente legittima e il diritto alla riparazione poteva sorgere esclusivamente se, in seguito alla detta "derubricazione", la custodia cautelare fosse stata illegittimamente mantenuta (Sez. 4, n. 36 del 12/1/1999, Rv. 213231; Sez. 4, n. 26368 del 3/4/2007, Ucciero 1~ Rv. 236989). Tale risalente orientamento è stato superato da altre più recenti sentenze che hanno affermato sussistere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione anche nell'ipotesi cli misura cautelare applicata in difetto di una condizione di procedibilità, la cui necessità sia stata accertata soltanto all'esito del giudizio di merito in ragione della diversa qualificazione attribuita ai fatti rispetto a quella ritenuta nel corso del giudizio cautelare (Sez 4. n. 39535 del 29/5/2014, Scalise, Rv. 261408; Sez 4 n. 43458 del 15/10/2013, Taliento, Rv. 257194; Sez.4 n. 23896 del 9/4/2008, Greco, Rv. 240333), ovvero nei casi di diversa qualificazione del fatto contestato nell'imputazione come reato punibile con pene edittali inferiori a quelle indicate nell'art. 280, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, Bosio, Rv. 281038; Sez. 4; Sez 4 n. 26261 del 23/11/2016, Ministero Economia Finanze, Rv. 270099; Sez. 4, n. 8021 del 28/01/2014, Gennusa, Rv. 258621; Sez. 4 n. 44596 del 16/4/2009, De Cesare, Rv. 245437; Sez. 4 n. 8869 del 22/1/2007, Frajese, Rv. 240332). In particolare, si è affermato che la nozione di "decisione irrevocabile" di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., comprende anche quella emessa all'esito del giudizio di merito, sempre che da essa si evinca la mancanza, sin dall'origine, delle condizioni di applicabilità della misura. In tale prospettiva, cui il collegio intende aderire, quindi, non è ostativa alla riparazione 5 la circostanza che l'accertamento circa il difetto delle condizioni di applicabilità della misura sia avvenuta in sede di merito e non già in un giudizio cautelare. 4.Nel procedimento in esame, con riferimento al reato di estorsione il giudice del merito ha ritenuto che la condotta contestata nella imputazione integrasse un'ipotesi di reato differente, per la quale difettava la condizione di procedibilità e in tal modo, con decisione irrevocabile, ha accertato la illegittimità formale del provvedimento che ha disposto la misura per difetto ab origine delle condizioni di applicabilità ex art. 273 cod. proc. pen. Con riferimento al reato di usura il giudice del merito ha assolto l'imputato sulla base di una diversa valutazione del compendio probatorio, ritenendo non attendibile la ricostruzione dei rapporti di dare e avere con IV, così come tratteggiata dalla persona offesa. 4.1. La Corte della riparazione ha compiuto una valutazione unitaria in merito alla insussistenza di una condotta dolosa o gravemente colposa in ordine alle due ipotesi di reato, rilevando che fin da subito IV aveva protestato la propria innocenza e aveva offerto una ricostruzione dei rapporti di dare e avere con la vittima, che aveva, poi, trovato riscontro nelle deposizioni testimoniali assunte nel processo. In tal modo, tuttavia, i giudici sono incorsi in plurimi errori di impostazione metodologica. 4- 2. In primo luogo la Corte, nella valutazione della eventuale sussistenza della condizione ostativa, sembra essersi limitata a prendere atto del fatto che IV fin da subito gig_stato collaborativo e della intervenuta assoluzione. Come puntualizzato nel ricorso, i giudici avrebbero, invece, dovuto valutare gli elementi in atti, non già ai fini della verifica della responsabilità penale, bensì ai fini della verifica di eventuali comportamenti del ricorrente, caratterizzati da dolo, ovvero da eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, tali da concorrere a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Il giudizio sul diritto alla riparazione è autonomo e distinto rispetto a quello penale, impegnando piani di indagine diversi che possono portare a conclusioni differenti, sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato da utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4 n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859 ). 3. Non rileva, dunque, la circostanza, attinente alla fondatezza delle accuse sul piano della responsabilità penale, per cui la ricostruzione di IV fosse stata ritenuta dai giudici di merito maggiormente attendibile rispetto a quella della vittima, quanto piuttosto la configurabilità, non indagata dalla Corte, sulla base del compendio probatorio acquisito nel corso dei giudizi di merito, di eventuali 6 Il Presidente condotte extraprocessuali o endoprocessuali del richiedente, caratterizzate dal dolo o colpa grave. 4;ty) Icitt- > m.
1-O a ci i 0,A.,0-,L (lui( ikr-s _ 10,,,In secondo luogo la Corte ha compiuto una valutazione indifferenziata in ordine alla insussistenza della condizione ostativa, quando, invece, venendo in rilievo per le due diverse ipotesi di reato due diversi esiti processuali e conseguentemente diverse ipotesi di ingiusta detenzione, avrebbe dovuto operare un vaglio distinto. I giudici, infatti, come detto, con riferimento al reato di estorsione, avrebbero dovuto verificare se la derubricazione da parte del giudice del merito fosse avvenuta sulla base degli stessi elementi che aveva a disposizione il giudice della cautela, ovvero sulla base di un rinnovato e arricchito quadro probatorio e solo in tale secondo caso avrebbe dovuto valutare se il ricorrente, con una condotta dolosa o gravemente colposa avesse dato o concorso a dare causa alla apparenza di reato e al conseguente intervento dell'autorità giudiziaria. 5.Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Roma, che nel nuovo giudizio dovrà operare le verifiche così come supra indicate. Al giudice del rinvio si demanda, altresì, la regolamentazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia , per nuovo giudizio, alla Corte di Appello di Roma, cui demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità Deciso il 23 giugno 2023 Il Consigl . \ re e ten re Ann i
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata Penale Sent. Sez. 4 Num. 32698 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 23/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Roma ha accolto la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. presentata nell'Interesse di ES IV con riferimento alla detenzione da costui subita in un procedimento penale nel quale gli erano stati contestati i reati di usura ed estorsione in danno di LE RI. 1.1.ES IV era stato sottoposto, in relazione ad entrambi i reati su indicati, alla misura cautelare della custodia in carcere, dal 16 aprile 2020 al 7 maggio 2020, e degli arresti domiciliari, dal 7 maggio 2020 al 26 febbraio 2021, data nella quale gli era stata applicata la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa. 1.2. Il Tribunale di Cassino, con sentenza del 27 aprile 2021, in esito al dibattimento aveva assolto IV dal reato di usura con la formula perché il fatto non sussiste e aveva dichiarato non doversi procedere per difetto di querela in ordine al reato di estorsione, previa riqualificazione di tale imputazione in quella di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 1.3. La Corte della riparazione ha accolto la domanda, rilevando che IV, sin dal primo interrogatorio di garanzia, aveva fornito, in maniera dettagliata, la descrizione dei numerosi e articolati rapporti economici e di affari intrattenuti con la persona offesa e aveva ammesso le minacce e gli atti di violenza, volti ad ottenere la restituzione delle somme che gli erano dovute;
tali dichiarazioni -hanno osservato i giudici- erano risultate riscontrate dalle puntuali dichiarazioni dei testi a difesa, mentre inattendibile era risultata la deposizione della persona offesa. 2. Avverso l'ordinanza di Arirtit ha proposto ricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, formulando un unico motivo con cui ha dedotto il vizio di motivazione dell'ordinanza nella parte in cui ha negato la sussistenza della condizione ostativa alla riparazione. Il Ministero ricorrente osserva che dall'istruttoria era emerso che tutti i soggetti coinvolti nella vicenda avevano cercato di trarre il massimo profitto ad ogni costo, chi da affari lucrativi, chi dal denaro elargito a interessi retributivi elevati. Di tale quadro di pericolosa opacità di rapporti commerciali si dava atto anche nella ordinanza impugnata, nella quale si affermava che le dichiarazioni di RI non avevano trovato riscontro nelle intercettazioni, "salvo una parziale conferma dell'esistenza di plurimi rapporti debitori dello stesso nei confronti di IV e di altri soggetti, nonché delle minacce e violenza fisica dallo stesso subiti da 2 parte di IV" volte ad ottenere la restituzione delle somme dovute. Sostiene, dunque, il Ministero che la motivazione sarebbe lacunosa in quanto non avrebbe approfondito il dato della consistenza delle somme pretese, da ritenersi, comunque, esose. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Raffaele Gargiulo, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. 4. Il difensore di IV ha depositato una memoria con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto, con le precisazioni che si diranno, in quanto fondato il motivo. 2. Si deve, in primo luogo, rilevare che le due fattispecie di reato in ordine alle quali IV è stato sottoposto alla misura cautelare detentiva sono strettamente connesse fra di loro, in quanto l'estorsione, nella impostazione accusatoria, era stata posta in essere per ottenere la restituzione delle somme prestate a interessi usurai. Per tali reati, tuttavia, il processo di merito ha avuto differenti esiti: in ordine al reato di usura è intervenuta sentenza di assoluzione con la formula perché il fatto non sussiste, mentre in ordine al reato di estorsione è intervenuta sentenza di non doversi procedere per difetto di querela, previa derubricazione della originaria imputazione in quella di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Ne consegue che la verifica della sussistenza di una eventuale condizione ostativa alla riparazione, rappresentata dalla condotta dolosa o gravemente colposa del soggetto istante, avrebbe dovuto essere condotta in maniera distinta in relazione alle due diverse fattispecie di reato per le quali era stata sofferta la detenzione: con riferimento al delitto di usura viene in rilievo l'ipotesi della c.d. ingiustizia sostanziale di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., mentre con riferimento al delitto di estorsione viene in rilievo l'ipotesi della c.d. ingiustizia formale di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc:. pen. Si tratta di due istituti distinti, fondati su presupposti a loro volta differenti e che comportano valutazioni non sovrapponibili. 3. Invero il diritto alla riparazione per la custodia subita è riconosciuto, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., a chi è stato prosciolto con sentenza 3 irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato, sempre che non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave (c.d. ingiustizia sostanziale). Il giudic:e della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese Rv. 259082). Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione, non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta dì una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio;
in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv.247663). Ai medesimi fini, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché i fatti da essi desumibili non siano espressamente esclusi in dibattimento e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Hosni Hachemi Ben Hassen, Rv. 276458). 3.1.Inoltre, il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione è riconosciuto, ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto, senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280 (cd. ingiustizia formale). In tale ipotesi la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al 4 riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, ma tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza "ah origine" delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663; Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, Bosio, Rv. 281038; Sez. 4, n. 26261 del 23/11/2016, Ministero Econ. Finanze, Rv. 270099). Secondo un più risalente indirizzo della Corte di legittimità, in tema di riparazione per la detenzione indebitamente sofferta, l'ingiustizia formale di essa, doveva risultare da una decisione irrevocabile sul provvedimento cautelare in fase (o, comunque, come nel giudizio direttissimo, con valenza anche cautelare). La "derubricazione", tale per cui la nuova qualificazione giuridica non avrebbe supportato il titolo cautelare avvenuta al di fuori del giudicato cautelare e nel giudizio di merito era considerata estranea alla categoria dell'errore giudiziario, giacché in tal caso l'applicazione della misura era originariamente legittima e il diritto alla riparazione poteva sorgere esclusivamente se, in seguito alla detta "derubricazione", la custodia cautelare fosse stata illegittimamente mantenuta (Sez. 4, n. 36 del 12/1/1999, Rv. 213231; Sez. 4, n. 26368 del 3/4/2007, Ucciero 1~ Rv. 236989). Tale risalente orientamento è stato superato da altre più recenti sentenze che hanno affermato sussistere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione anche nell'ipotesi cli misura cautelare applicata in difetto di una condizione di procedibilità, la cui necessità sia stata accertata soltanto all'esito del giudizio di merito in ragione della diversa qualificazione attribuita ai fatti rispetto a quella ritenuta nel corso del giudizio cautelare (Sez 4. n. 39535 del 29/5/2014, Scalise, Rv. 261408; Sez 4 n. 43458 del 15/10/2013, Taliento, Rv. 257194; Sez.4 n. 23896 del 9/4/2008, Greco, Rv. 240333), ovvero nei casi di diversa qualificazione del fatto contestato nell'imputazione come reato punibile con pene edittali inferiori a quelle indicate nell'art. 280, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, Bosio, Rv. 281038; Sez. 4; Sez 4 n. 26261 del 23/11/2016, Ministero Economia Finanze, Rv. 270099; Sez. 4, n. 8021 del 28/01/2014, Gennusa, Rv. 258621; Sez. 4 n. 44596 del 16/4/2009, De Cesare, Rv. 245437; Sez. 4 n. 8869 del 22/1/2007, Frajese, Rv. 240332). In particolare, si è affermato che la nozione di "decisione irrevocabile" di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., comprende anche quella emessa all'esito del giudizio di merito, sempre che da essa si evinca la mancanza, sin dall'origine, delle condizioni di applicabilità della misura. In tale prospettiva, cui il collegio intende aderire, quindi, non è ostativa alla riparazione 5 la circostanza che l'accertamento circa il difetto delle condizioni di applicabilità della misura sia avvenuta in sede di merito e non già in un giudizio cautelare. 4.Nel procedimento in esame, con riferimento al reato di estorsione il giudice del merito ha ritenuto che la condotta contestata nella imputazione integrasse un'ipotesi di reato differente, per la quale difettava la condizione di procedibilità e in tal modo, con decisione irrevocabile, ha accertato la illegittimità formale del provvedimento che ha disposto la misura per difetto ab origine delle condizioni di applicabilità ex art. 273 cod. proc. pen. Con riferimento al reato di usura il giudice del merito ha assolto l'imputato sulla base di una diversa valutazione del compendio probatorio, ritenendo non attendibile la ricostruzione dei rapporti di dare e avere con IV, così come tratteggiata dalla persona offesa. 4.1. La Corte della riparazione ha compiuto una valutazione unitaria in merito alla insussistenza di una condotta dolosa o gravemente colposa in ordine alle due ipotesi di reato, rilevando che fin da subito IV aveva protestato la propria innocenza e aveva offerto una ricostruzione dei rapporti di dare e avere con la vittima, che aveva, poi, trovato riscontro nelle deposizioni testimoniali assunte nel processo. In tal modo, tuttavia, i giudici sono incorsi in plurimi errori di impostazione metodologica. 4- 2. In primo luogo la Corte, nella valutazione della eventuale sussistenza della condizione ostativa, sembra essersi limitata a prendere atto del fatto che IV fin da subito gig_stato collaborativo e della intervenuta assoluzione. Come puntualizzato nel ricorso, i giudici avrebbero, invece, dovuto valutare gli elementi in atti, non già ai fini della verifica della responsabilità penale, bensì ai fini della verifica di eventuali comportamenti del ricorrente, caratterizzati da dolo, ovvero da eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, tali da concorrere a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Il giudizio sul diritto alla riparazione è autonomo e distinto rispetto a quello penale, impegnando piani di indagine diversi che possono portare a conclusioni differenti, sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato da utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4 n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859 ). 3. Non rileva, dunque, la circostanza, attinente alla fondatezza delle accuse sul piano della responsabilità penale, per cui la ricostruzione di IV fosse stata ritenuta dai giudici di merito maggiormente attendibile rispetto a quella della vittima, quanto piuttosto la configurabilità, non indagata dalla Corte, sulla base del compendio probatorio acquisito nel corso dei giudizi di merito, di eventuali 6 Il Presidente condotte extraprocessuali o endoprocessuali del richiedente, caratterizzate dal dolo o colpa grave. 4;ty) Icitt- > m.
1-O a ci i 0,A.,0-,L (lui( ikr-s _ 10,,,In secondo luogo la Corte ha compiuto una valutazione indifferenziata in ordine alla insussistenza della condizione ostativa, quando, invece, venendo in rilievo per le due diverse ipotesi di reato due diversi esiti processuali e conseguentemente diverse ipotesi di ingiusta detenzione, avrebbe dovuto operare un vaglio distinto. I giudici, infatti, come detto, con riferimento al reato di estorsione, avrebbero dovuto verificare se la derubricazione da parte del giudice del merito fosse avvenuta sulla base degli stessi elementi che aveva a disposizione il giudice della cautela, ovvero sulla base di un rinnovato e arricchito quadro probatorio e solo in tale secondo caso avrebbe dovuto valutare se il ricorrente, con una condotta dolosa o gravemente colposa avesse dato o concorso a dare causa alla apparenza di reato e al conseguente intervento dell'autorità giudiziaria. 5.Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Roma, che nel nuovo giudizio dovrà operare le verifiche così come supra indicate. Al giudice del rinvio si demanda, altresì, la regolamentazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia , per nuovo giudizio, alla Corte di Appello di Roma, cui demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità Deciso il 23 giugno 2023 Il Consigl . \ re e ten re Ann i