Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/04/2008, n. 23896
CASS
Sentenza 9 aprile 2008

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Massime1

Sussiste il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione anche nell'ipotesi di misura cautelare applicata in difetto di una condizione di procedibilità, la cui necessità sia stata accertata soltanto all'esito del giudizio di merito in ragione della diversa qualificazione attribuita ai fatti rispetto a quella ritenuta nel corso del giudizio cautelare.

Commentario1

  • 1Riparazione per ingiusta detenzione: i mutamenti giurisprudenziali incidono sulla accoglibilità?
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 luglio 2023

    La massima Il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione deve essere escluso nel caso in cui l'assoluzione sia determinata da mutamenti giurisprudenziali estranei al quadro giuridico e fattuale che si presentava al giudice della cautela all'atto dell'adozione del provvedimento custodiale, attesa l'assimilabilità di tale ipotesi a quella di cui all' art. 314, comma 5, c.p.p. , relativa al caso della sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione reiettiva della richiesta di riparazione per la custodia cautelare subita in relazione al reato di partecipazione ad associazione a delinquere di tipo mafioso, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/04/2008, n. 23896
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23896
Data del deposito : 9 aprile 2008

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