Sentenza 9 aprile 2008
Massime • 1
Sussiste il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione anche nell'ipotesi di misura cautelare applicata in difetto di una condizione di procedibilità, la cui necessità sia stata accertata soltanto all'esito del giudizio di merito in ragione della diversa qualificazione attribuita ai fatti rispetto a quella ritenuta nel corso del giudizio cautelare.
Commentario • 1
- 1. Riparazione per ingiusta detenzione: i mutamenti giurisprudenziali incidono sulla accoglibilità?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 luglio 2023
La massima Il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione deve essere escluso nel caso in cui l'assoluzione sia determinata da mutamenti giurisprudenziali estranei al quadro giuridico e fattuale che si presentava al giudice della cautela all'atto dell'adozione del provvedimento custodiale, attesa l'assimilabilità di tale ipotesi a quella di cui all' art. 314, comma 5, c.p.p. , relativa al caso della sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione reiettiva della richiesta di riparazione per la custodia cautelare subita in relazione al reato di partecipazione ad associazione a delinquere di tipo mafioso, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/04/2008, n. 23896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23896 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 09/04/2008
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 891
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 31256/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. GR GI N. il 29.10.1968;
C/O:
2. MIN. ECONOMIA E FINANZE;
avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'Appello di Catania in data 05.04.2006;
Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Claudio D'Isa;
Lette le richieste scritte del Procuratore Generale in persona del Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per l'annullamento del ricorso con rinvio.
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza resa in data 5 aprile 2006 la Corte d'Appello di Catania ha rigettato la richiesta, presentata il 28.09.2004 da GR GI, di riparazione per ingiusta detenzione, in riferimento al procedimento penale che lo aveva visto imputato originariamente di estorsione aggravata e che all'esito del quale era stato assolto per mancanza di querela, derubricato il fatto nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone. La Corte Territoriale ha motivato il rigetto dell'istanza sul rilievo che il diritto ad ottenere la riparazione per ingiusta detenzione spetta solo per le ipotesi previste dall'art. 314 c.p.p., dalle quali è esclusa la dichiarazione di non procedibilità per mancanza di querela, e nel caso di specie l'ordinanza di custodia cautelare fu emessa regolarmente in quanto riferita al delitto di tentativo di estorsione aggravata.
Ricorre per Cassazione il richiedente, a mezzo dei suoi difensori muniti di procura speciale, denunciando violazione, inosservanza ed errata applicazione di legge e difetto assoluto di motivazione. In particolare, premesso che esso ricorrente fu tratto in arresto in data 8.10.2001 su richiesta della Procura della Repubblica di Siracusa, evidenzia che il GIP, in sede di convalida dell'arresto, sentite le ragioni a discolpa dell'indagato, aveva qualificato i fatti ascritti come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza delle persone e, ritenendo che l'arresto non fosse consentito per tale reato, non convalidava la misura precautelare. Avverso l'ordinanza del GIP di Siracusa, emessa l'11.10.2001, il P.M. proponeva appello, accolto dal Tribunale di Catania che, con provvedimento del 20.02.2002, disponeva la carcerazione del EC IU riqualificando il fatto come tentativo di estorsione aggravata.
La censura che con il ricorso si muove alla ordinanza della Corte d'appello è che questa avrebbe dovuto correttamente valutare che i periodi di detenzione sofferti dall'odierno ricorrente, avevano, come presupposto giustificativo, una circostanza assolutamente errata e priva di qualsivoglia valore giuridico per come correttamente valutata dal GIP di Siracusa.
Con parere scritto, depositato in data 9.10.2006, il Procuratore Generale, nella persona del Dott. Vito Monetti, chiede annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio, per difetto di motivazione. Il ricorso va accolto.
Osserva il Collegio che l'art. 314 c.p.p., comma 1 regola il diritto alla riparazione a fronte dell'ingiustizia sostanziale, indicando le formule assolutorie che la legittimano, mentre il comma 2 ha riguardo alle ipotesi di ingiustizia formale.
Orbene, va escluso che la presente fattispecie possa rientrare nelle ipotesi di cui al comma 1, come lo stesso ricorrente riconosce, stante la tassatività delle formule di proscioglimento ivi previste, dato che la legge ben può discriminare nell'ambito di situazioni differenti e non identiche, come si è rilevato a fronte di questione di legittimità costituzionale sollevata a proposito dell'istituto dell'amnistia (Cassazione penale, sez. 4^, 22 maggio 1996, n. 1345, Municinò).
Occorre, pertanto, esaminare la sua riconducibilità alle previsioni del comma 2.
È indiscutibile che tra le cause di non punibilità previste dall'art. 273 c.p.p., la cui presenza rende illegittima l'applicazione della misura cautelare, si debba annoverare la mancanza di querela (Cass.
9.5.1994 n. 2128; Cass., sez. 4^, 4.7.1997, n. 1983), anche sul rilievo dell'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente con sentenza in ogni stato e grado, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., la mancanza di una condizione di procedibilità.
Questa Corte non trascura che alcune sentenze, anche non datate (V. Sez. 4^, sentenza n. 40126 del 13.11.2002 Rv. 223285 e Sez. 4^ sentenza n. 26368 del 03.04.2007, Rv. 236989 Cassazione penale, sez. un., 12 ottobre 1993, Durante;
Cassazione penale, sez. 4^, 12 gennaio 1999, n. 36) hanno affermato che tale indirizzo non può dirsi operante per il difetto di querela che emerga solo per effetto della diversa qualificazione giuridica che al fatto venga data dal giudice di merito.
Con tali pronunce si ritiene che la formulazione letterale della norma dell'art. 314 c.p.p., comma 2 (con riferimento all'inciso "decisione irrevocabile") valorizza l'ingiustizia formale della misura, svincolata dall'esito del giudizio di merito, che è invece presupposto della riparazione prevista dal comma 1, di tal che l'istante ha diritto all'equa riparazione soltanto per assenza, all'epoca dell'applicazione o della conferma della misura, di gravi indizi di colpevolezza, ovvero per la presenza, a quella data, di cause di non punibilità.
Si richiede infatti una decisione irrevocabile che accerti che il provvedimento custodiale è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità: ciò vuol dire che la causa di non punibilità (compresa nel concetto la causa di improcedibilità), deve risultare alla stregua dell'imputazione contenuta nell'ordinanza, non impugnata, applicativa della misura cautelare, ovvero in quella, patimenti non impugnata, adottata dal tribunale del riesame ex art. 309 c.p.p. o art. 310 c.p.p., o nella pronuncia di questa Corte investita da ricorso contro l'ordinanza del tribunale del riesame o da ricorso per saltum avverso il provvedimento restrittivo, vale a dire alla stregua dell'imputazione su cui si è formato il giudicato cautelare.
L'ingiustizia formale deve dunque risultare accertata, per dar diritto alla riparazione, attraverso il giudicato cautelare. Diversamente, la Corte, chiamata nuovamente ad interpretare la portata della disposizione di cui all'art. 314 c.p.p., comma 2 di recente (Sez. 4^, Sentenza n. 8869 del 22.01.2007) ha statuito che la decisone emessa in sede di riesame non esaurisce la nozione di "decisione irrevocabile", tale potendosi e dovendosi considerare anche quella emessa all'esito del giudizio di merito sempre che, naturalmente, da essa si evinca la mancanza, sin dall'origine, delle condizioni di applicabilità della misura.
In tale prospettiva è stato quindi affermato che non costituisce "causa ostativa alla riparazione" la circostanza che "la ridefinizione dell'imputazione in altra - per la quale non era consentita, in ragione della pena edittale massima, l'emissione della misura custodiale in carcere, ai sensi dell'art. 280 c.p.p. - sia avvenuta in sede di merito e non già in un giudizio cautelare, per effetto di valutazione di circostanze emerse solo nell'istruzione dibattimentale o rilevate ex officio dal giudice".
Il Collegio ritiene di uniformarsi a tale interpretazione evidenziando che essa è in sintonia con i principi costituzionali (sent. Cort. Cost. nn. 231 e 413 del 2004) e del resto la soluzione che nega l'ingiustizia della detenzione nell'ipotesi in cui manchi una condizione di procedibilità, la cui necessità sia stata accertata all'esito del giudizio di merito, o che, comunque, correla quell'ingiustizia alla fattispecie delittuosa originariamente contestata e non a quella ritenuta in sentenza, contrasta con i principi affermati dalle Sezioni Unite in punto di rilevanza, ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione, anche degli accertamenti risultanti ex post (sentenza 12 ottobre 1993 - Durante), oltre ad apparire distonica con il fondamento solidaristico dell'istituto ripetutamente rimarcato dal giudice delle leggi. L'applicazione degli esposti principi alla fattispecie dedotta in giudizio impone l'annullamento dell'ordinanza con rinvio alla Corte d'Appello di Catania, per un nuovo esame, atteso che la relativa laconica motivazione sul punto, come rileva il Procuratore Generale, non offre alcun elemento utile per capire le ragioni che avevano portato alla derubricazione del reato contestato, se si trattasse di una pura e semplice rilettura degli stessi elementi di accusa che esistevano al momento dell'emissione del provvedimento cautelare, oppure se a tale decisione si sia pervenuti grazie a successive acquisizioni probatorie;
tenendo anche conto del rilievo che, in sede di convalida, il GIP aveva ritenuto convalidare l'arresto ravvisando nei fatti la fattispecie penale poi ritenuta giudizio di merito.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Catania.
Così deciso in Roma, nella udienza camerale, il 9 aprile 2008. Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2008