Sentenza 7 maggio 2004
Massime • 1
La questione di legittimità costituzionale, avente ad oggetto la norma che il giudice di rinvio è tenuto ad applicare ed ha applicato sulla base del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, è irrilevante, in quanto l'eventuale annullamento della norma denunciata non sarebbe, comunque, in grado di produrre effetti nel giudizio a quo, non potendosi più porre in discussione un punto della sentenza in ordine al quale si è formato il giudicato. (Contrasto con la giurisprudenza costituzionale: vedi ordinanze n. 501 del 2000 e n. 314 del 1996; v., inoltre, sentenze n. 321 del 1995, n. 58 del 1995, n. 138 del 1977).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/05/2004, n. 26649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26649 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 07/05/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 804
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 043884/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NG DO N. IL 12/12/1947;
avverso SENTENZA del 14/07/2003 TRIB. SEZ. DIST. di MILAZZO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLONNESE ANDREA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VIGLIETTA Gianfranco che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori Avv. Cesare Iaccone del foro di Torino e avv. Antonino La Malfa del foro di Milazzo.
Con sentenza 26.3.2002 il Tribunale di Barcellona P.G. (Sez. distaccata di Milazzo) dichiarava TR DO - responsabile della centrale elettrica "Eurogen" S.p.A. - colpevole della contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. per che, utilizzando metalli pesanti miscelati ai combustibili, non rispettando i limiti previsti per le emissioni e comunque non adoperando la richiesta perizia, provocava emissioni inquinanti di fumi, NOX e polveri, in misura superiore alla normale tollerabilità, avuto riguardo allo stato dei luoghi, pur essendo le stesse atte ad offendere e ad arrecare pericolo per un quantitativo indeterminato di persone, per l'ambiente e la salute pubblica;
in San Filippo del Mela sino al febbraio 2000. All'imputato veniva irrogata la pena di Euro Centotrenta di ammenda con l'applicazione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.
Il Tribunale riconosceva che le medie annue di emissioni di fumi e polveri provocate dalla centrale non avevano superato, nel periodo considerato, i limiti fissati dal decreto ministeriale 12.7.1990, attuativo del D.P.R. n. 203/1988, donde non sussisteva illecito sotto il profilo della normativa ambientale.
Ciononostante il decidente, discostandosi consapevolmente dal più recente orientamento interpretativo espresso nella decisione Cass. Sez. 1^ 16.6.2000, Meo, riteneva la sussistenza del reato contestato. Secondo detta interpretazione del giudice di legittimità "ai fini della configurabilità del reato previsto dalla seconda parte dell'art. 674 c.p. (emissione di gas, vapori o fumi atti a molestare persone) l'espressione "nei casi non consentiti dalla legge" costituisce una precisa indicazione circa la necessità che tale emissione avvenga in violazione delle norme che regolano l'inquinamento atmosferico (nella specie, del D.P.R. n. 203 del 1988). Ne consegue che, poiché la legge contiene una sorta di presunzione di legittimità delle emissioni di fumi, vapori o gas che non superino la soglia fissata dalle leggi speciali in materia, ai fini dell'affermazione di responsabilità per il reato indicato non basta l'affermazione che le emissioni stesse siano astrattamente idonee ad arrecare fastidio, ma è indispensabile la puntuale e specifica dimostrazione che esse superino gli standars fissati dalla legge (nel qual caso il reato previsto dall'art. 674 c.p. concorre con quello eventualmente previsto dalla legge speciale), mentre quando, pur essendo le emissioni contenute nei limiti di legge,abbiano arrecato e arrechi no concretamente fastidio alle persone, superando la normale tollerabilità, si applicheranno le norme di carattere civilistico contenute nell'art. 844 cod. civ.". Il Tribunale, contrariamente, opinava che l'art. 674 c.p. enuncia un precetto non già a tutela dell'ambiente bensì a protezione dell'incolumità delle persone donde l'osservanza delle disposizioni antinquinamento non è di ostacolo all'operatività della norma in esame. Infatti, nella locuzione "casi non consentiti dalla legge" vanno ricomprese violazioni anche di altre norme di legge ed in particolare della disposizione di cui all'art. 844 c.c.. Nella specie, peraltro, in alcune occasioni (variabili da una a diciannove, a seconda della ricostruzione in fatto) le emissioni di fumi e polveri provenienti dalla centrale avevano superato i limiti consentiti si che almeno in tali casi - pur non essendo violata la disposizione antinquinamento - era rimasto integrato l'elemento oggettivo dell'ipotesi di cui all'art. 674 c.p.. A seguito di ricorso dell'imputato la Corte di Cassazione, Sezione Prima, con sentenza 10.12.2002 osservava che la critica svolta dal Tribunale avverso l'orientamento espresso nella decisione 16.6.2000 risultava condivisibile.
Anzitutto appariva conforme sia alla lettera che alla collocazione sistematica delle norme in esame l'individuazione di una diversità di beni giuridici tutelati e, dunque, la possibilità di ambiti diversi di applicazione.
È, cioè possibile che vi siano emissioni di fumi o polveri moleste, ancorché non inquinanti e del pari non è escluso che emissioni inquinanti non siano, per le loro caratteristiche, avvertibili e quindi non integrino una condotta molesta, rilevante ai sensi dell'art. 674 c.p.. Inoltre era da condividere l'ulteriore passaggio argomentativo del giudice di merito. I "casi non consentiti dalla legge" di emissioni di gas, vapori o fumi rilevanti ai sensi dell'art. 674 c.p. possono essere anche quelli di qualunque genere che "superano la normale tollerabilità", evincibili, a contrario, dal di sposto dell'art. 844 c.p., secondo cui "il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino se non superano la normale tollerabilità".
La tutela civilistica contro le immissioni intollerabili, che compete non solo al proprietario del fondo contiguo ma alla generalità dei cittadini potenzialmente danneggiati ("avendo il principio dettato dall'art. 844 c.c. evidente portata generale"), non solo non esclude la tutela penalistica di cui all'art. 674 c.p. ma, ponendo uno specifico divieto, ne costituisce il presupposto.
La decisione di merito prestava però il fianco a censura nella parte in cui individuava il carattere molesto delle emissioni "nel superamento... del valore medio di polveri, ritenuto non a rischio dal legislatore". Le molestie,invece, per essere rilevanti ai fini dell'art. 674 c.p. devono risultare, secondo il disposto dell'art. 844 c.c., "superiori alla normale tollerabilità". Era quindi necessario verificare se dette emissioni avessero effettivamente rivestito carattere molesto, cioè sgradevole o fastidioso e come tale avvertibile da una quota di cittadini.
Non avendo il giudice di merito fornito alcuna motivazione circa la sussistenza di una siffatta situazione, si imponeva uno specifico accertamento al riguardò donde l'annullamento con rinvio per nuovo esame sul punto.
Con sentenza 14.7.2003 il Tribunale di Barcellona P.G. (Sez. dist. di Milazzo), in sede di rinvio, dichiarava il TR colpevole del reato ascritto condannandolo alla pena di euro centotrenta di ammenda ed accordandogli doppi benefici.
Il decidente, dopo aver emesso decreto di "rinnovo citazione a giudizio", ravvista "la necessità di una ulteriore attività istruttoria ai sensi dell'art. 507 c.p.p." disponeva la citazione, quali testi, degli assessori e dei funzionari responsabili degli assessorati sanità e ambiente dei Comuni coinvolti, nonché di altri soggetti, per la loro qualità, interessati. Osservava quindi che, dall'esame delle persone escusse, era emerso che i fumi e le polveri fuoriusciti dai camini della centrale, tenuto conto degli effetti provocati (biancheria bucata, coltivazioni danneggiate, vetture sverniciate, situazione degli abitanti le cui attività quotidiane restavano condizionate dalle emissioni in questione) superavano la soglia della tollerabilità.
Propongono ricorso per Cassazione i difensori dell'imputato avanzando preliminarmente eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 674 c.p. "se interpretato come suggerito dalla sentenza della Suprema Corte 10.12.2002 e come applicato nella sentenza che si impugna, nel senso che "i casi non consentiti dalla legge" di emissioni di gas, vapori o fumi rilevanti ai sensi dell'art. 674 c.p. possono essere anche quelli che superano la normale tollerabilità, evincibili, a contrario del disposto dell'art. 844 c.c....". Deducano anzitutto violazione del precetto di cui all'art. 3 Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza, risultando irrazionale che una condotta rispettosa dei limiti indicati dalla legge sia passibile di una sanzione penale. Appare quindi incongruo il richiamo all'art. 844 c.c. che nasce a tutela della proprietà privata e non a salvaguardia della salute pubblica.
Inoltre, essendo i criteri di valutazione della normale tollerabilità imprecisi e elastici e legati a situazioni locali e risultando il relativo giudizio affidato al prudente apprezzamento del giudice civile, le indicate caratteristiche non consentono la loro trasposizione in campo penale, dove la tassatività delle fattispecie costituisce un principio assoluto e costituzionalmente garantito. Pertanto una interpretazione dell'art. 674 c.p. che consentisse al giudice di prescindere dalla disciplina di settore, (se, come nella specie, esistente), rifacendosi alla nozione di "normale tollerabilità" di cui all'art. 844 c.c., lascerebbe all'interprete una discrezionalità eccessiva tale di violare il precetto di cui all'articolo 25 co. 2 Carta costituzionale. Quindi la determinatezza della fattispecie deve derivare "da una lettura della norma che interpreti la locuzione "nei casi consentiti dalla legge" come necessaria violazione, laddove esistenti, dei limiti massimi per le emissioni previsti dalla legge o, comunque, di quelle indicazioni fornite dalla scienza e dalla tecnica".
Lamenta, quindi, nel primo motivo, violazione della disposizione di cui allo art. 507 c.p.p., avendo il giudice di rinvio disposto l'integrazione probatoria non al termine dell'istruttoria dibattimentale ma addirittura mediante ordinanza inserita nel decreto di citazione.
Denuncia nel secondo motivo violazione del precetto di cui all'art. 624 c.p.p.. Premesso che la prima sentenza del Tribunale aveva dato atto che i c.d. "sforamenti" non erano stati più di uno e due, l'accertamento del carattere di intollerabilità doveva esso essere eseguito con esclusivo riferimento ai giorni (od al giorno) in cui erasi verificato il suddetto superamento dei limiti di accettabilità, per verificare se, oltre il rischio ambientale, fosse stata superata la soglia della normale tollerabilità. La sentenza impugnata, di contro, aveva omesso detta verifica dando rilevanza a circostanze (danneggiamento di biancheria, di coltivazioni ecc.) prive di ogni connotazione temporale e del tutto sfornite di un previsto riferimento cronologico.
Lamenta nel terzo motivo difetto di motivazione con riguardo all'elemento soggettivo del reato proprio perché nella specie le emissioni della centrale non avevano superato i limiti di accettabilità imposta dalla legislazione speciale. Deduce nel quarto motivo erronea applicazione del percetto di cui all'art. 163 c.p. avendo il Tribunale accordato d'ufficio il beneficio della sospensione condizionale della pena. Sollecita infine la rimessione del ricorso alle sezioni unite della Corte stante i contrasti giurisprudenziali in ordine all'interpretazione dell'art. 674 c.p.. I motivi sono destituiti di fondamento ed il ricorso deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
Relativamente alla preliminare questione di legittimità costituzionale deve osservarsi che in sede di giudizio di rinvio è irrilevante la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la norma che il giudice di rinvio è tenuto ad applicare sulla base del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione. Infatti l'eventuale annullamento della norma denunciata non sarebbe comunque in grado di produrre effetti nel giudizio a quo non potendosi in esso più porre in discussione un punto della sentenza in ordine al quale si è ormai formato il giudicato (Cass. Sez. 6^ 3.3.1993, Ribacchini). Nella specie, peraltro, essendosi il giudice di rinvio attenuto all'obbligo di uniformarsi al dettato della decisione di annullamento, sulla interpretazione fornita dal giudice di legittimità non può più, nel caso in esame, prospettarsi censura di sorta.
Con riguardo al primo motivo di ricorso va premesso che la norma di cui allo art. 507 c.p.p. - concernente il potere officioso di integrazione probatoria - dispone al comma primo che "terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova". Con giurisprudenza pacifica si riconosce, inoltre, che l'assunzione di una testimonianza disposta in un momento diverso rispetto a quello indicato dalla norma costituisce mera irregolarità priva di qualsivoglia sanzione processuale.
Ciò premesso, deve osservarsi che nella specie l'assunzione di nuovi testi si appalesava assolutamente necessaria derivando proprio dall'obbligo - imposto nella decisione di annullamento - di accertare il carattere molesto delle emissioni provenienti dalla centrale. Ed in tale situazione l'individuazione delle persone da esaminare, effettuata dal giudice di rinvio direttamente nel decreto di citazione non può ritenersi viziata.
Con riguardo alla seconda ragione di doglianza deve rilevarsi che - contraria mente all'assunto del ricorrente - la verifica del carattere delle emissioni andava effettuata in via generale e senza specifico riguardo ai giorni in cui risultavano anche superati i prescritti limiti di accettabilità indicati dalla normativa speciale. La sentenza di annullamento aveva infatti chiaramente statuito che anche emissioni di fumi o polveri non inquinanti possono superare la normale tollerabilità; onde il controllo come operato dal Tribunale di rinvio è del tutto aderente ai criteri indicati dal giudice di legittimità.
Relativamente al terzo motivo di ricorso devesi osservare che la sentenza impugnata ha fornito adeguata motivazione in ordine alla sussistenza delle elemento soggettivo della contravvenzione di cui all'art. 674 c.p.. Posto che, per la realizzazione dell'ipotesi in esame doveva prescindersi dall'osservanza degli standards fissati dalla disciplina antinquinamento, il Tribunale ha posto in evidenza che nella specie non erano state adottate le cautele tecniche dettate dalla migliore tecnologia disponibile.
In ordine al quarto motivo di ricorso deve premettersi che la richiesta di revoca del beneficio della sospensione della pena si fonda sul mero richiamo della decisione Cass. Sez. Un. 16.3.1994, Rusconi, secondo la quale "sussiste l'interesse ad impugnare e deve pertanto ritenersi ammissibile il gravame nei confronti del provvedimento che sospende condizionalmente la pena dell'ammenda concernente contravvenzioni per le quali è ammessa l'oblazione...". Ciò premesso va rilevato anzitutto che la concessione della sospensione condizionale costituisce esercizio di un potere attribuito esclusivamente al giudice in vista della finalità rieducativa della pena e che nella specie detto beneficio era stato già accordato al ricorrente nella prima sentenza pronunciata dal Tribunale il 26.2.2002 senza che nel relativo ricorso, fosse stata avanzata doglianza al riguardo.
Deve aggiungersi che la sospensione condizionale non può risolversi in un pregiudizio per l'imputato onde sussiste interesse dello stesso ad insorgere quando la concessione del beneficio comporti iscrizione della condanna nel casellario giudiziale che, viceversa, non si avrebbe nell'ipotesi di condanna senza il predetto beneficio. Nella specie, di contro, non si versa in detta situazione in quanto trattasi di contravvenzione sanzionata con pena alternativa. Quanto all'ultimo motivo di ricorso è sufficiente osservare che, avendo il giudice di rinvio l'obbligo inderogabile ed assoluto di uniformarsi al principio di diritto affermato nella decisione della Corte di Cassazione (obbligo, nella specie, già assolto), anche un eventuale mutamento di orientamento giurisprudenziale non potrebbe ormai modificare la regiudicata che si è perfezionata sul punto di diritto deciso nella sentenza di annullamento, per effetto del combinato disposto degli artt. 627 e 628 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2004