Cass. pen., sez. V, sentenza 07/05/2004, n. 26649
CASS
Sentenza 7 maggio 2004

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La questione di legittimità costituzionale, avente ad oggetto la norma che il giudice di rinvio è tenuto ad applicare ed ha applicato sulla base del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, è irrilevante, in quanto l'eventuale annullamento della norma denunciata non sarebbe, comunque, in grado di produrre effetti nel giudizio a quo, non potendosi più porre in discussione un punto della sentenza in ordine al quale si è formato il giudicato. (Contrasto con la giurisprudenza costituzionale: vedi ordinanze n. 501 del 2000 e n. 314 del 1996; v., inoltre, sentenze n. 321 del 1995, n. 58 del 1995, n. 138 del 1977).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 07/05/2004, n. 26649
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26649
    Data del deposito : 7 maggio 2004

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