Sentenza 29 maggio 2014
Massime • 1
Sussiste il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione anche nell'ipotesi di misura cautelare applicata in difetto di una condizione di procedibilità, la cui necessità sia stata accertata soltanto all'esito del giudizio di merito in ragione di diversa qualificazione attribuita ai fatti rispetto a quella ritenuta nel corso del procedimento cautelare.
Commentario • 1
- 1. Riparazione per ingiusta detenzione: i mutamenti giurisprudenziali incidono sulla accoglibilità?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 luglio 2023
La massima Il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione deve essere escluso nel caso in cui l'assoluzione sia determinata da mutamenti giurisprudenziali estranei al quadro giuridico e fattuale che si presentava al giudice della cautela all'atto dell'adozione del provvedimento custodiale, attesa l'assimilabilità di tale ipotesi a quella di cui all' art. 314, comma 5, c.p.p. , relativa al caso della sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione reiettiva della richiesta di riparazione per la custodia cautelare subita in relazione al reato di partecipazione ad associazione a delinquere di tipo mafioso, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/05/2014, n. 39535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39535 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 29/05/2014
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - N. 1106
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 37602/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE NI N. IL 19/09/1963;
avverso l'ordinanza n. 39/2012 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 15/02/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;
lette le conclusioni del PG Dott. Galli Massimo che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riparazione dell'ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di CA Tonino, il quale, dopo esser stato tratto in arresto nella flagranza del reato di furto aggravato e sottoposto a misura cautelare, è stato destinatario della sentenza emessa dal Tribunale di Rossano, con quale si è dichiarato non doversi procedere per difetto di querela, previa derubricazione del fatto in furto semplice.
Ad avviso della Corte di Appello, l'interpretazione preferibile è quella che ritiene non ricorrente una sentenza di proscioglimento nel merito ne' una decisione irrevocabile che abbia accertato la violazione originaria degli artt. 273 e 280 c.p.p. quando, come nella specie, la riqualificazione del fatto sia avvenuta all'esito del dibattimento. Inoltre, nella specie mancherebbe anche la violazione dei menzionati artt. 273 e 280 perché la custodia era consentita, ai sensi dell'art. 391 c.p.p., comma 5. 2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, avv. Ettore Zagarese, deducendo violazione di legge per aver la Corte di Appello richiesto un requisito non previsto dalla legge, ovvero l'accertamento della ingiustizia della detenzione ad opera di decisione irrevocabile, mentre all'inverso la giurisprudenza di legittimità riconosce che tale accertamento può derivare anche da sentenza di merito. Nel caso di specie la declaratoria di improcedibilità varrebbe, quindi, quale accertamento irrevocabile dell'assenza delle condizioni previste per l'adozione della misura cautelare dagli artt. 273 e 280 c.p.p.. 3. Con memoria depositata il 19.5.2014, l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto la conferma dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
4.1. In merito alla annoverabilità dell'ipotesi di proscioglimento per mancanza di querela tra quelle che possono dar luogo alla riparazione della ingiusta detenzione si può registrare un'evoluzione giurisprudenziale che da posizioni di negazione - alle quali si è riportata la Corte di Appello di Catanzaro nel caso che occupa - è pervenuta al consolidamento di una interpretazione orientata per l'affermativa.
Le pronunce più risalenti affermavano che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'ingiustizia formale della detenzione, anche se conseguente a diversa qualificazione del fatto contestato nell'imputazione come reato procedibile a querela, tuttavia mancante, e/o punito con pena edittale non superiore nel massimo a tre anni di reclusione, deve risultare da una decisione irrevocabile in fase (o comunque, come nel giudizio direttissimo, con valenza anche) cautelare. Si affermava che la "derubricazione" che avvenga al di fuori del giudicato (con valenza) cautelare e nel giudizio di merito - per effetto della valutazione di circostanze emerse solo nella istruzione dibattimentale o rilevate dal giudice di ufficio, senza che abbiano costituito oggetto della controversia - è estranea alla categoria dell'errore giudiziario, giacché in tal caso l'applicazione della misura è originariamente legittima e manca il titolo del diritto alla riparazione, che sorge esclusivamente se, in seguito alla detta "derubricazione", la custodia cautelare sia illegittimamente mantenuta, come si ricava dalla seconda previsione contenuta nell'art. 314 cpv. c.p.p. (cfr. Sez. 4, n. 36 del 12/01/1999 - dep. 13/03/1999, Min. Tesoro in proc. Onori, Rv. 213231).
Altre decisioni preferivano rimarcare un diverso aspetto. Si sosteneva che deve ritenersi escluso il diritto alla riparazione nel caso in cui l'ingiustizia della detenzione venga correlata alla intervenuta riqualificazione del fatto all'esito del dibattimento, con conseguente derubricazione del reato contestato nell'incidente cautelare in altro meno grave, i cui limiti edittali di pena non avrebbero consentito l'applicazione della misura custodiale. In tal caso, infatti, non è intervenuta una sentenza di proscioglimento nel merito, ne' una decisione irrevocabile che abbia accertato la violazione originaria degli artt. 273 e 280 c.p.p. (Sez. 4, n. 26368 del 03/04/2007 - dep. 09/07/2007, Ucciero e altro, Rv. 236989). Ma queste tesi sembrano esser state ripudiate dai giudici di legittimità, che con numerose decisioni hanno affermato che sussiste il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione anche nell'ipotesi di misura cautelare applicata in difetto di una condizione di procedibilità, la cui necessità sia stata accertata soltanto all'esito del giudizio di merito in ragione della diversa qualificazione attribuita ai fatti rispetto a quella ritenuta nel corso del giudizio cautelare (tra le altre, Sez. 4, n. 43458 del 15/10/2013 - dep. 24/10/2013, Taliento, Rv. 257194). Ciò in quanto la nozione di "decisione irrevocabile" comprende anche quella emessa all'esito del giudizio di merito, sempre che, naturalmente, da essa si evinca la mancanza, sin dall'origine, delle condizioni di applicabilità della misura. In tale prospettiva è stato quindi affermato che non costituisce "causa ostativa alla riparazione" la circostanza che "la ridefinizione dell'imputazione in altra - per la quale non era consentita, in ragione della pena edittale massima, l'emissione della misura custodiale in carcere, ai sensi dell'art. 280 c.p.p., - sia avvenuta in sede di merito e non già in un giudizio cautelare, per effetto di valutazione di circostanze emerse solo nell'istruzione dibattimentale o rilevate ex officio dal Giudice".
Una diversa interpretazione viene ritenuta contrastante con i principi affermati dalle Sezioni Unite in punto di rilevanza, ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione, anche degli accertamenti risultanti ex post (sentenza 12 ottobre 1993, Durante), nonché distonica con il fondamento solidaristico dell'istituto ripetutamente evidenziato dal giudice delle leggi (sent. n. 231 e 413 del 2004).
4.2 L'orientamento attualmente dominante è quindi nel senso che la dichiarazione di improcedibilità per difetto di querela rientra tra le ipotesi in cui l'imputato può ottenere l'indennizzo, in forza della previsione dell'art. 314 c.p.p., comma 2. Ne deriva che anche in siffatta ipotesi deve essere valutato se ricorra o meno la circostanza dell'aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, siccome condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione che opera anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p. (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010 - dep. 30/08/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663).
5. L'ordinanza impugnata non è quindi conforme ai principi fatti propri dalla giurisprudenza di legittimità più recente e maggioritaria, avendo ritenuto preclusivo al riconoscimento del diritto alla riparazione il fatto che lo CA fosse stato destinatario di dichiarazione di improcedibilità per difetto di querela emerso a seguito di riqualificazione del fatto.
6. Nè risulta corretta l'ulteriore puntualizzazione operata dalla Corte di Appello, la quale ha affermato che nella specie la misura cautelare sarebbe stata in ogni caso legittima, siccome consentita per il furto semplice ove si sia proceduto all'arresto (facoltativo) in flagranza di reato, secondo la previsione dell'art. 391 c.p.p., comma 5. Orbene, non vi è dubbio che anche per il furto semplice sia possibile l'adozione di misura cautelare, a mente della menzionata disposizione;
ma sempre che ricorra la condizione di procedibilità prevista per siffatto delitto. La Corte territoriale, invero, manifesta di ignorare che tra le cause di non punibilità di cui all'art. 273 c.p.p., comma 2 si annovera anche la improcedibilità dell'azione. In tal senso è la univoca giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 19180 del 16/04/2013, Nicita, Rv.255409;
Sez.l, n. 40222 del 24/10/2007, Pignataro, Rv.237912; Sez.2, n. 862 del 2/12/2002, Rindi, Rv. 223479; Sez.l, n. 2128 del 9/05/1994, Tarek, Rv. 197879).
7. In conclusione, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro per nuovo esame, che tenga conto dei principi in questa sede rammentati. La Corte distrettuale non mancherà di verificare se la derubricazione del reato sia stato effetto dell'intervento di un quid novi, per le eventuali conseguenze sul tempo dal quale deve considerarsi ingiusta la sottoposizione dello CA alla misura cautelare.
Alla Corte distrettuale va demandato anche il regolamento tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
annulla la impugnata ordinanza e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 maggio 2014. Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2014