CASS
Sentenza 17 ottobre 2023
Sentenza 17 ottobre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/10/2023, n. 42157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42157 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OR NI RE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
udìto il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo Di pl(f-02.,AA'C 4/ )4141 ( 42,1 ir IL i? udito il difensore Penale Sent. Sez. 1 Num. 42157 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 23/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. NO NI AT ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 15 settembre 2022, che ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Palermo il 10 giugno 2021 all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.000,00 di multa, in ordine ai seguenti reati, commessi il 14 ottobre 2017 in Monreale e riuniti dal vincolo della continuazione: 1) possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, ai sensi dell'art. 707 cod. pen., perché quale soggetto condannato per delitti determinati da motivi di lucro, era stato colto in possesso di un cacciavite con manico nero con punte intercambiabili della lunghezza di 22 cm, strumento atto ad aprire o forzare serrature, senza alcuna giustificazione;
2) porto di armi o di oggetti atti a offendere, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, perché, senza giustificato motivo, aveva portato fuori dalla propria abitazione il cacciavite di cui al capo 1. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 131-bis cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di accertare la particolare tenuità del fatto, nonostante fosse emerso che il porto in luogo pubblico di un cacciavite di 22 cm e di un infisso divelto da un luogo abbandonato non erano elementi idonei a ingenerare allarme sociale, anche considerando il proscioglimento di NO nel diverso procedimento avente a oggetto il reato di furto. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 133 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello non avrebbe offerto alcuna motivazione valida in ordine alla dosimetria della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in sede di legittimità. Giova premettere che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio 2 sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. Ciò che è necessario è una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta in quanto è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore (Sez. U, n. 13681, del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Dunque, anche se la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere esclusa per il solo fatto che un reato sia stato commesso, il giudice può valutare non sussistenti i presupposti per applicare l'art. 131-bis cod. pen., dopo aver considerato le forme di estrinsecazione del comportamento tenuto dall'imputato, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il concreto bisogno di pena. Nel caso di specie, il giudice di merito, facendo corretta applicazione dei principi sopra indicati, ha evidenziato che le modalità obiettive della condotta, rappresentate dal fatto che l'imputato era stato rinvenuto mentre trasportava per la pubblica via degli infissi già asportati da un edificio, non permettevano di qualificare il fatto in termini di minima e trascurabile offesa del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata. L'imputato, inoltre, presentava precedenti penali specifici, posto che lo stesso aveva già subito una condanna per furto, oltre che per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Con riferimento alla gradazione della pena, giova premettere che, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142). Nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte territoriale, dopo aver evidenziato le modalità esecutive della condotta e aver rilevato i precedenti penali dell'imputato, ha ritenuto congrua la pena stabilita dal giudice di primo grado. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la 3 parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle . ammende. Così deciso il 23/06/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
udìto il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo Di pl(f-02.,AA'C 4/ )4141 ( 42,1 ir IL i? udito il difensore Penale Sent. Sez. 1 Num. 42157 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 23/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. NO NI AT ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 15 settembre 2022, che ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Palermo il 10 giugno 2021 all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.000,00 di multa, in ordine ai seguenti reati, commessi il 14 ottobre 2017 in Monreale e riuniti dal vincolo della continuazione: 1) possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, ai sensi dell'art. 707 cod. pen., perché quale soggetto condannato per delitti determinati da motivi di lucro, era stato colto in possesso di un cacciavite con manico nero con punte intercambiabili della lunghezza di 22 cm, strumento atto ad aprire o forzare serrature, senza alcuna giustificazione;
2) porto di armi o di oggetti atti a offendere, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, perché, senza giustificato motivo, aveva portato fuori dalla propria abitazione il cacciavite di cui al capo 1. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 131-bis cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di accertare la particolare tenuità del fatto, nonostante fosse emerso che il porto in luogo pubblico di un cacciavite di 22 cm e di un infisso divelto da un luogo abbandonato non erano elementi idonei a ingenerare allarme sociale, anche considerando il proscioglimento di NO nel diverso procedimento avente a oggetto il reato di furto. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 133 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello non avrebbe offerto alcuna motivazione valida in ordine alla dosimetria della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in sede di legittimità. Giova premettere che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio 2 sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. Ciò che è necessario è una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta in quanto è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore (Sez. U, n. 13681, del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Dunque, anche se la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere esclusa per il solo fatto che un reato sia stato commesso, il giudice può valutare non sussistenti i presupposti per applicare l'art. 131-bis cod. pen., dopo aver considerato le forme di estrinsecazione del comportamento tenuto dall'imputato, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il concreto bisogno di pena. Nel caso di specie, il giudice di merito, facendo corretta applicazione dei principi sopra indicati, ha evidenziato che le modalità obiettive della condotta, rappresentate dal fatto che l'imputato era stato rinvenuto mentre trasportava per la pubblica via degli infissi già asportati da un edificio, non permettevano di qualificare il fatto in termini di minima e trascurabile offesa del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata. L'imputato, inoltre, presentava precedenti penali specifici, posto che lo stesso aveva già subito una condanna per furto, oltre che per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Con riferimento alla gradazione della pena, giova premettere che, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142). Nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte territoriale, dopo aver evidenziato le modalità esecutive della condotta e aver rilevato i precedenti penali dell'imputato, ha ritenuto congrua la pena stabilita dal giudice di primo grado. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la 3 parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle . ammende. Così deciso il 23/06/2023