Sentenza 3 luglio 2013
Massime • 1
L'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale comporta la nullità sia della sentenza di primo grado emessa dal giudice monocratico che, in seguito a riqualificazione dei fatti originariamente contestati, abbia deciso in violazione di tali norme, sia della sentenza di secondo grado con la quale sia stata disattesa la relativa eccezione di nullità proposta in sede di impugnazione di tale sentenza monocratica. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio e disposto la conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale competente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/07/2013, n. 30772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30772 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 03/07/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - N. 1243
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 10662/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA US, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 29/10/2012 della Corte di appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. CESQUI Elisabetta che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata;
udito per l'imputato l'avv. Cianfrotta Marco, in sostituzione dell'avv. Continella Pierfrancesco, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catania confermava la pronuncia di primo grado del 07/11/2011 con la quale il Tribunale della stessa città, sezione distaccata di Acireale, aveva condannato US CA alla pena di giustizia in relazione al delitto di cui all'art. 316 ter cod. pen., così diversamente qualificati i fatti originariamente contestati ai sensi dell'art. 483 c.p. e art. 640 c.p., comma 2.
Rilevava la Corte di appello come dovesse essere disattesa l'eccezione di nullità formulata dalla difesa del CA e come le emergenze processuali avessero dimostrato la colpevolezza dell'imputato in ordine al reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto personalmente, il quale ha dedotto i seguenti tre motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 521 e 33 bis cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello confermato la sentenza di primo grado nulla perché emessa dal Tribunale in composizione monocratica, dando, però, ai fatti contestati una diversa qualificazione giuridica con riferimento ad un reato attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale.
2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 316 ter cod. pen., artt. 125, 192 e 533 c.p.p. e art. 546 c.p.p., lett. c), e vizio di motivazione, per mancanza, manifesta illogicità e travisamento della prova, per avere la Corte territoriale riconosciuto la colpevolezza dell'imputato sulla base di labili indizi e senza considerare altri elementi di prova favorevoli al prevenuto.
2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 175 cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente negato all'imputato il riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario.
3. Ritiene la Corte che il primo motivo del ricorso sia fondato, con effetto assorbente rispetto all'esame degli altri due motivi. Nella fattispecie risulta palesemente disattesa la disposizione prevista dall'art. 521 c.p.p. secondo cui "nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza ne' risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica": norma questa con la quale il legislatore ha inteso riproporre la regola fissata dal codice di procedura penale abrogato che, all'art. 477, stabiliva un analogo potere del giudice esercitabile nel rispetto del limite riguardante l'incompetenza, con esclusione della sola incompetenza per eccesso.
Tale disposizione risulta violata nel caso di specie nel quale il Tribunale di primo grado, decidendo in composizione monocratica, avrebbe dovuto dichiarare che il diverso reato di cui all'art. 316 ter cod. pen. riconosciuto con riferimento ai fatti addebitati al
CA, era attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale, giusta la statuizione dell'art. 33 bis c.p.p., comma 1, lett. b), per il quale sono attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione collegiale i delitti, diversi da quelli ivi elencati, previsti dal capo 1^ del titolo 2^ del libro 2^ del codice penale (esattamente in termini Sez. 6, n. 7951 del 07/01/2008, P.M. in proc. lovine, Rv. 238915). Violazione che ha comportato la nullità della sentenza di primo grado, ritualmente eccepita con l'atto di appello, e conseguentemente della sentenza di secondo grado, il cui vizio è stato dedotto con il ricorso portato all'odierna attenzione di questa Corte.
Tanto risulta conforme all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale quando, la Corte di cassazione, in seguito all'accoglimento del ricorso immediato del P.M., dia al fatto una nuova e diversa qualificazione giuridica, con conseguente riconducibilità del reato nelle attribuzioni del tribunale in composizione collegiale e nel novero di quelli per i quali è previsto lo svolgimento dell'udienza preliminare e questa non si sia tenuta, deve annullare senza rinvio la sentenza del tribunale, in composizione monocratica, e trasmettere gli atti al P.M. (così Sez. 1, n. 43230 del 04/11/2009, P.G. in proc. Pigozzi, Rv. 245118). È appena il caso di sottolineare che l'opzione esegetica che si è inteso privilegiare non contrasta affatto con il principio (invero, non proprio pacifico) pure rinvenibile nella giurisprudenza di questa Corte, per il quale il giudice che conferisca al fatto una qualificazione giuridica più grave, in relazione alla quale sia prevista (a differenza che per quella contestata) la cognizione del tribunale in composizione collegiale e non monocratica, non deve annullare la sentenza, dato che la prescrizione in tal senso, posta nell'art. 33 octies cod. proc. pen., riguarda il caso di diretta violazione delle regole sul riparto di attribuzione e non nel caso in cui il giudice monocratico si sia pronunciato su una fattispecie effettivamente rimessa alla sua valutazione, trattandosi di regula iuris chiaramente formalizzata con esclusivo riferimento all'ipotesi, ben diversa da quella oggi in esame, in cui la diversa qualificazione giuridica sia stata data dal giudice dell'appello rispetto ad una sentenza emessa in primo grado dal tribunale in composizione monocratica in relazione ad un delitto attribuito alla sua diretta cognizione (in questo denso, tra le tante, Sez. 2, n. 18607 del 16/04/2010, Torre, Rv. 247541; Sez. 6, n. 24808 del 14/05/2007, Battaglia, Rv. 236974).
4. tanto impone la declaratoria di nullità sia della sentenza impugnata che di quella di prime cure, con trasmissione atti al PM ai sensi dell'art. 33 septies c.p.p., comma 2.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché quella emessa dal Tribunale di Catania il 07/11/2011, e dispone trasmettersi gli atti al PM presso tale Tribunale.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2013