Sentenza 13 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/04/2001, n. 5550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5550 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2001 |
Testo completo
STRAZIONE E BOLPUBBLICA ITALIANA .374 SUPREM5550/01 1-11-1991, N ME DEL POPOLO ITALIANO 2 39 DICE F 4 A TR to Controversia SEZIONE TERZA CI condominial Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: : Presidente R.G.N. 21287/98 Dott. Vito GIUSTINIANI горд Dott. Vincenzo SALLUZZO Consigliere Cron. Dott. Michele VARRONE Rel. Consigliere Rep. Dott. Italo PURCARO Consigliere Ud.29/01/01 Dott. Alberto TALEVI Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 246- per diritti L.$9500 sul ricorso proposto da: 13 APR 2001 IL CANCELLIERE CONDOMINIO DI VILLA SMERALDA sito in Caletta di Castiglioncello (LI), in persona dell'Amministratore ORSOLINI, domiciliato in ROMA presso LA Rag. Augusto CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato AMADEI NINO, con studio in 57123 LIVORNO VIA DEI LANZI 33, giusta delega in atti;
ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE BERTINI EDO, LA FONDIARIA ASSIC SPA;
Rilasciata copia legale al Sig. AYLADEL - intimati per diriter 2001 avverso la sentenza n. 69/98 del Giudice di pace di IL CANCELLIERE 181 CECINA, emessa e depositata il 17/08/98 (R.G. 130/98); -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/01 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- : SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata in data 2/3/1998 EDO BERTINI, assumendo di essere proprietario di un appartamento ad uso abitazione sito in Caletta di " Castiglioncello facente parte del Condominio Villa Smeralda, conveniva in giudizio innanzi al Giudice di pace di Cecina il suddetto condominio, in persona dell'amministratore AUGUSTO ORSOLINI, per sentirlo condannare al pagamento della somma di L.
1.331.851 oltre Iva, rivalutazione ed interessi, per i danni subiti nell'appartamento di sua proprietà causati dalla fuoriuscita di acqua dalla tubatura condominiale attraversante il lastrico solare del fabbricato. Si costituiva in giudizio il condominio convenuto chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa, ex art. 106 c.p.c., la FONDIARIA ASSICURAZIONI s.p.a. con la quale aveva a suo tempo stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per essere dalla stessa manlevata e garantito dalla pretesa dell'attrice; ma la terza chiamata non si costituiva. Espletata la necessaria istruttoria l'adito Giudice di Pace, pronunciando secondo equità, con sentenza 17 agosto 1998, ritenuta fondata la domanda dell'attore, condannava il Condominio al risarcimento dei danni nella misura di L. 1.300.000, oltre al pagamento delle spese processuali. Ha proposto ricorso per cassazione il Condominio Villa Smeralda, affidandolo ad un motivo. Le parti intimate non si sono costituite. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il Condominio denuncia l'omessa pronuncia, da parte del Giudice di Pace adito, sulla domanda di manleva proposta nei confronti della FONDIARIA ASSICURAZIONI (art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.). La censura è fondata. L'attuale ricorrente, dopo avere chiamato in causa la suddetta compagnia, ha ribadito in sede di precisazione delle conclusioni la richiesta di "dichiarare la FONDIARIA ... tenuta a manlevare il Condominio", ma il giudice si è limitato a condannare il Condominio al risarcimento dei danni, senza alcuna ulteriore statuizione ed osservando solo in motivazione che era "salva la successiva facoltà di esperire azione di rivalsa nei confronti della Compagnia Assicuratrice", senza accorgersi che siffatta azione era già stata esercitata in quella sede e che su di essa doveva pronunciarsi. conseguente cassazioneIl ricorso va, pertanto, accolto, con dell'impugnata sentenza e rinvio della causa al Giudice di Pace di Livorno, che provvederà a sanare l'omissione di cui sopra, nonché alle spese anche di questo grado.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia al Giudice di Pace di Livorno anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2001, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Visi ti n Schetam O 4 L 7 L 3 ) . O B E N IL CANCELLIERE C1 E , C 1 E A 9 Giovanni Giambattista N P 9 1 O I - I 1 Z D 1 A - E R 1 T C 2 Depositata in Cancelleria S I . I G D L E U 9 I R 3 13 APR. 2001 Oggi, lì G A E D E 6 E 4 N T . . N T D IL CANCELLE E S S I E E R Giovanni Giambattista A P U E S T R E N O O C