Sentenza 24 ottobre 2006
Massime • 1
Sussiste il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina nel caso in cui sia stato favorito l'ingresso di uno straniero proveniente da uno Stato con il quale vigono accordi per l'esonero dal visto temporaneo di ingresso, quando risulta evidente, per le modalità dell'ingresso - avvenuto clandestinamente sottraendo lo straniero ai controlli di frontiera - e per altri riscontri probatori, che la finalità di tale condotta non era un soggiorno temporaneo, ma la permanenza irregolare dello straniero in Italia, per svolgervi attività lavorativa in violazione della disciplina sull'immigrazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/10/2006, n. 37784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37784 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 24/10/2006
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 1204
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 022258/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA NE, N. IL 24/10/1958;
avverso SENTENZA del 12/12/2005 della Corte d'Appello di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI Grazia;
udito il P.G. in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 12 dicembre 2005 la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza del 7 dicembre 2004 del Tribunale in sede che aveva dichiarato RA NE colpevole del reato di cui al T.U. n. 286 del 1998, art. 12, comma 1, commesso il Firenze fra il 5 ed il 21 novembre 2001, e lo aveva condannato alla pena di quattro mesi di reclusione ed Euro 3.000 di multa.
Secondo la ricostruzione dei giudici di merito il AR, che già in precedenza aveva aiutato altri extracomunitari ad entrare clandestinamente in Italia, su istigazione di TI LV si era accordato con tale TI, un autista rumeno di autoarticolati, per fare giungere in Italia la cittadina rumena ES IO CA, che era priva di permesso di soggiorno, facendola sistemare per il viaggio attraverso l'Austria e l'Italia, su un ripiano di legno posto sotto il pianale del veicolo, in vista dei controlli doganali e successivamente la aveva ospitata presso la sua abitazione al fine di sviare eventuali controlli di polizia sino a quando non la aveva consegnata al TI. Il RA inoltre aveva pagato all'autista TI, per conto del TI, 1.200 dollari per il trasporto clandestino della donna dalla Romania all'Italia. La Corte d'Appello ha ritenuto che la ES fosse priva di visto di ingresso, considerato che aveva viaggiato in condizioni di clandestinità e che per tale viaggio erano stati versati ben 1.200 dollari al trasportatore e che comunque il reato di favoreggiamento della immigrazione clandestina, contestato all'imputato, sarebbe stato integrato anche dal semplice compimento di atti diretti fin dall'inizio a procurare la permanenza dello straniero nello Stato in violazione delle disposizioni del T.U. sulla immigrazione, indipendentemente dalla formale regolarità dell'ingresso in Italia.
Ha poi rigettato la tesi difensiva per cui la esenzione dal visto per i cittadini rumeni a far data dal 1.1.2002 avrebbe fatto venire meno un elemento costitutivo del reato rilevando che la presenza o meno del visto costituiva una questione meramente amministrativa che non incideva sulla fattispecie penale, considerato anche che la regolarità dell'ingresso non avrebbe ugualmente escluso il reato.
Ha infine rigettato anche la richiesta dell'imputato di riduzione della pena e di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, sottolineando le particolari modalità dell'azione, che avevano dimostrato come il prevenuto fosse in grado di attivare una efficiente organizzazione per la immigrazione clandestina di cui si era già avvalso in passato e la particolare capacità a delinquere del soggetto risultante dal numero e dalla specificità dei precedenti penali.
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente deducendo:
violazione dell'art. 2 c.p., comma 2, poiché la mancanza di permesso di soggiorno non rendeva clandestino l'ingresso della ES, mentre, con regolamento comunitario n. 539 del 2001, i cittadini rumeni erano stati esentati dall'obbligo del visto nel caso di soggiorni di durata non superiore ai 3 mesi a far data dal 1.1.2002, per cui la modifica di un elemento integrativo della norma penale era riconducibile alla disciplina della successione delle leggi penali nel tempo, facendo cessare la antigiuridicità della condotta materiale, anche nel caso in cui la ES fosse stata priva di visto al momento del suo ingresso in Italia;
mancanza di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, non avendo la Corte di merito considerato che le condanne si riferivano ad epoca lontana e che l'imputato era integrato nel territorio italiano dove era titolare di una impresa edile con notevole reddito.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l'imputato lamenta che, non essendo più previsto l'obbligo del visto per il soggiorno inferiore ai tre mesi dei cittadini rumeni nei paesi dell'Unione Europea, a far data dal 1.1.2002, sarebbe cessata, da tale data, successiva alla commissione del reato, la antigiuridicità della condotta a norma dell'art. 2 c.p., mentre la mancanza di permesso di soggiorno, contestata nel capo di imputazione, non avrebbe avuto rilevanza ai fini dell'ingresso.
In sostanza, ad avviso del ricorrente, posto che il D.Lgs. n. 298 del 1998, art. 12, comma 1 contemplerebbe solamente la condotta di ingresso clandestino, mentre la ES, cittadina rumena munita di passaporto, nel caso in esame sarebbe oggi entrata legalmente in Italia, in quanto munita di passaporto rumeno che le consentirebbe la permanenza per tre mesi, senza necessità di visto, il fatto non costituirebbe più reato, a norma dell'art. 2 c.p., comma 2. In effetti è vero che il Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea del 7 dicembre 2001, n. 2414 modificando il precedente regolamento del 2001, n. 539 che adottava l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne, preso atto dei progressi compiuti dalla Romania in materia di immigrazione illegale proveniente da tale paese, di politica dei visti e di controlli alle frontiere, ha esteso ai cittadini rumeni la esenzione dall'obbligo del visto per ingressi in paesi della comunità europea la cui durata globale non sia superiore a tre mesi, però ciò non consente ugualmente di affermare che non costituirebbe oggi reato il favoreggiamento della immigrazione clandestina di una cittadina rumena al di fuori dei valichi di frontiera e quindi con sottrazione ai controlli di frontiera (come nel caso in esame in cui, in base alla specifica contestazione contenuta nel capo di imputazione, l'imputato ha procurato e pagato con ben 1.200 Dollari l'ingresso in Italia della ES occultata sotto il pianale di un autoarticolato) per finalità diverse dalla permanenza meramente occasionale e temporanea. Questa Corte ha già affermato che la condotta punibile relativa all'immigrazione riguarda il compimento di atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato in violazioni delle disposizioni del TU. e quindi di ogni tipo di violazione e mira ad impedire ogni ingresso illegittimo, indipendentemente dal fatto che possa essere illegale o clandestino ai sensi dell'art. 4, cioè per violazione della normativa sul visto, dovendosi valutare se la condotta di immigrazione illegale sia solo quella relativa all'ingresso nello Stato, inteso come atto di transito alla frontiera o qualcosa di più ampio comprendente ad esempio anche la disciplina della permanenza nello Stato per motivi di lavoro;
avendo presente in particolare che sia lo straniero che il cittadino italiano sono comunque tenuti al rispetto ed alla osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente, ivi compresi quelli espressamente dettati per esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
La soluzione adottata da questa Corte è stata nel senso che l'unica interpretazione possibile della normativa è che il legislatore abbia voluto punire il compimento di tutti gli atti che realizzassero l'immigrazione di stranieri in violazione delle norme del testo unico, fra le quali vi sono anche le norme sull'ingresso e la permanenza dello straniero per motivi di lavoro o per altri motivi ed in particolare ogni qual volta la permanenza nel territorio dello Stato deve considerarsi illegale fin dal suo inizio, con l'atto di ingresso in Italia, perché già conseguenza di una azione illegale, in quanto, pur essendo in ipotesi determinato da motivi di lavoro, questi vengono occultati, per motivi di profitto ovvero perché l'ingresso sia clandestino ai sensi dell'art. 10 del T.U. in quanto avvenuto al di fuori dei valichi di frontiera, sottraendosi ai controlli di frontiera, come previsto dall'art. 4 del T.U. sull'immigrazione (cfr. Cass.
7.4.2004 n. 17973; Cass. Sez. 1, 12.5.2004, Delnita, Rv. 228254;
Cass. Sez. 6, 16.12.2004, Buglione, Rv. 230950; Cass. Sez. 1, 27.10.2004, Passaro, Rv. 229823). Orbene, nel caso in esame è emerso che la ES - che certamente non aveva il visto di ingresso in Italia, considerato che vi è entrata in condizioni di pericolo per la sua vita o quanto meno per la sua salute, al di sotto del pianale di un autoarticolato - è giunta in Italia per restarvi stabilmente, in quanto il suo ingresso era stato commissionato da certo TI che aveva posto a disposizione una notevole somma per procurare l'introduzione clandestina e la permanenza clandestina della donna in Italia che per un primo periodo era rimasta occultata presso la abitazione dell'imputato e in seguito consegnata al TI, cui era destinata. È quindi evidente che l'ingresso della donna rumena in Italia, determinato per motivi di permanenza stabile, sottraendosi oltretutto ai controlli di frontiera, previsti dal T.U., artt. 10 e 4 come condizioni per la legalità dell'ingresso, dovrebbe qualificarsi, anche oggi, come ingresso illegale o clandestino che dir si voglia. Lo spirito della legge sull'immigrazione, nel suo complesso, vuole infatti evitare qualsiasi artificio diretto a fare entrare in Italia persino i lavoratori, anche provenienti da paesi che abbiano stipulato particolari accordi per la libera circolazione dei propri cittadini, per impiegarli in violazione delle leggi sul lavoro, tanto è vero che si è procurato di disciplinare l'ingresso dello straniero per motivi di lavoro (art. 22) e da ciò se ne può dedurre che se l'ingresso è illegalmente avvenuto per fini di lavoro o addirittura per finalità diverse, non meritevoli di alcuna protezione, si tratta di ingresso comunque illegale con conseguente individuazione della ipotesi criminosa contestata all'imputato.
La applicazione dell'art. 2 c.p., comma 2, invocata dal ricorrente, non rileva perciò nel caso in esame poiché il fatto costituirebbe reato anche se fosse stato commesso dopo il 1.1.2002. Ciò dispensa dall'esame della questione, prospettata dal ricorrente, della modificazione della norma extrapenale, asseritamente integrativa di quella penale, che determinerebbe il venire meno della illiceità della condotta, pur dovendosi rilevare che, nel caso di abolizione del visto per meri ingressi temporanei, pare trattarsi di vicenda successoria di norme extrapenali che non integrano la fattispecie incriminatrice e tanto meno implicano una modifica della disposizione sanzionatoria penale, bensì determinano esclusivamente una variazione del contenuto del precetto con decorrenza dalla emanazione del successivo provvedimento, limitatamente ai casi che possono rientrare nel nuovo provvedimento, senza fare venire meno il disvalore penale del fatto anteriormente commesso (v. Cass. sez. 3 n. 5457 del 1999, Rv. 213565).
Non ha poi alcun rilievo neppure la previsione dell'ingresso della Romania nella Unione Europea a far data dal 1.1.2007 poiché ad oggi la Romania non fa parte dell'Unione Europea.
Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto respinto. Il secondo motivo di ricorso è pretestuoso.
Il ricorrente lamenta mancanza di motivazione in ordine ai criteri cui si era attenuto il giudice di merito per escludere la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, ma sul punto la Corte territoriale ha specificamente indicato i motivi che escludevano la sostituzione nel caso in esame, con specifico e dettagliato riguardo alle modalità dell'azione, ai precedenti penali, alla personalità dell'imputato, tendenzialmente pericolosa e proclive a commettere delitti anche della stessa indol;
e tale giudizio appare del tutto conforme al parametro normativo di cui L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 58, che, nel prevedere il potere discrezionale del giudice in proposito, richiama i criteri indicati dall'art. 133 c.p. e cioè quelli applicati dal provvedimento impugnato.
D'altronde la notevole disponibilità economica in capo all'imputato, indicata dal ricorrente come criterio che avrebbe dovuto imporre la applicazione della sanzione sostitutiva, non solo non appare elemento tale da attenuare la gravita del reato ovvero della capacità a delinquere del reo, ai sensi dell'art.133 c.p., bensì eventualmente aggrava il reato, non trovando la condotta neppure giustificazione nella necessità economica ovvero nel disagio sociale del reo.
Il ricorso deve essere in definitiva respinto perché infondato sotto tutti i profili addotti. Seguono per legge (art. 616 c.p.p.) le statuizioni in punto di spese indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2006