Cass. pen., sez. II, sentenza 16/04/2010, n. 18607
CASS
Sentenza 16 aprile 2010

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Costituisce riciclaggio e non ricettazione la condotta di colui che non solo pone in contatto l'acquirente ed il venditore, ma che interviene materialmente nel trasferimento del bene, in quanto, mentre la mediazione è un'attività accessoria al contratto di acquisto, il materiale trasferimento del bene dall'uno all'altro costituisce una condotta ulteriore e diversa che inserisce il mediatore tra coloro che agiscono per ostacolare la possibilità di identificazione del bene, indipendentemente dall'accertamento del reato presupposto. (Fattispecie avente ad oggetto il denaro provento dell'attività di "spaccio" di stupefacenti).

Il giudice di appello che conferisca al fatto una qualificazione giuridica più grave, in relazione alla quale sia prevista (a differenza che per quella contestata) la cognizione del tribunale in composizione collegiale e non monocratica, non deve annullare la sentenza, dato che la prescrizione in tal senso (posta nell'art. 33-octies cod. proc. pen.) riguarda il caso di diretta violazione delle regole sul riparto di attribuzione e non nel caso in cui il giudice monocratico si sia pronunciato su una fattispecie effettivamente rimessa alla sua valutazione.

Commentario1

  • 1Art. 33-octies c.p.p. Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o dalla Corte di Cassazione
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 16/04/2010, n. 18607
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18607
Data del deposito : 16 aprile 2010

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