Sentenza 16 aprile 2010
Massime • 2
Costituisce riciclaggio e non ricettazione la condotta di colui che non solo pone in contatto l'acquirente ed il venditore, ma che interviene materialmente nel trasferimento del bene, in quanto, mentre la mediazione è un'attività accessoria al contratto di acquisto, il materiale trasferimento del bene dall'uno all'altro costituisce una condotta ulteriore e diversa che inserisce il mediatore tra coloro che agiscono per ostacolare la possibilità di identificazione del bene, indipendentemente dall'accertamento del reato presupposto. (Fattispecie avente ad oggetto il denaro provento dell'attività di "spaccio" di stupefacenti).
Il giudice di appello che conferisca al fatto una qualificazione giuridica più grave, in relazione alla quale sia prevista (a differenza che per quella contestata) la cognizione del tribunale in composizione collegiale e non monocratica, non deve annullare la sentenza, dato che la prescrizione in tal senso (posta nell'art. 33-octies cod. proc. pen.) riguarda il caso di diretta violazione delle regole sul riparto di attribuzione e non nel caso in cui il giudice monocratico si sia pronunciato su una fattispecie effettivamente rimessa alla sua valutazione.
Commentario • 1
- 1. Art. 33-octies c.p.p. Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o dalla Corte di Cassazionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/04/2010, n. 18607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18607 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 16/04/2010
Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 1557
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 18388/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TORRE DEBORA N. IL 06/02/1976;
avverso la sentenza n. 124/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del 14/11/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
udito il P.G. in persona del Dott. GIALANELLA Antonio che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza di primo e secondo grado con trasmissione degli atti al pubblico ministero. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 14 novembre 2008, la Corte d'Appello - di 1A sezione penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sarzana appellata dall'imputata Torre Debora, qualificava il reato alla medesima ascritto come art. 81 cpv. e art. 648-bis c.p.;
confermava nel resto la decisione impugnata con la quale l'appellante era stata condannato (per il reato di cui agli artt. 61 cpv. 648 c.p.), riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di un anno quattro mesi di reclusione ed Euro 400 di multa, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna sul certificato penale.
La Corte territoriale riteneva che sulla scorta delle intercettazioni telefoniche risultava provato che l'imputata era consapevole non solo dell'attività di spacciatore di sostanze stupefacenti svolte dal convivente LO ma anche specificamente della provenienza da tale attività del danaro che ella versava sui conti correnti a lei intestati e che poi provvedeva a spedire a Tunisi, al padre di LO. Il fatto doveva essere qualificato come riciclaggio, ferma restando la pena inflitta.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputata a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge con riferimento al disposto dell'art. 597 c.p.p., comma 3, al rilievo che la sentenza di primo grado era stata pronunciata dal tribunale in composizione monocratica mentre il delitto di cui all'art. 648-bis c.p. rientra nella competenza del tribunale in composizione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Corretta è la qualificazione giuridica attribuita dalla Corte territoriale perché costituisce riciclaggio e non ricettazione la condotta di colui che non solo pone in contatto l'acquirente e il venditore, ma che interviene materialmente nel trasferimento del bene in quanto mentre la mediazione e un'attività accessoria di contratto di acquisto, il materiale trasferimento del bene dall'uno all'altro costituisce una condotta ulteriore e diversa che inserisce il mediatore tra coloro che agiscono per ostacolare la possibilità di identificazione del bene, indipendentemente dall'accertamento del reato presupposto.
Il delitto di cui all'art. 648 bis c.p.p. è punito nel massimo con pena detentiva pari a dodici anni, superiore cioè alla pena massima di dieci anni stabilita dall'art. 33 bis c.p.p. come limite al di sopra del quale è individuata la competenza per materia del tribunale in composizione monocratica. Ma la citata disposizione è dettata al solo fine di individuare l'"attribuzione" del procedimento e non la competenza in senso proprio. Si tratta di ripartizione di attribuzioni all'interno del medesimo ufficio giudiziario. Ed invero la competenza per materia è regolata dal Capo secondo del Libro primo del codice di procedura penale (artt. 4 e 16 bis), mentre il
Capo sesto regola, oltre alla capacità, la composizione (collegiale o monocratica) del tribunale, stabilendo regole autonome in caso di inosservanza delle disposizioni relative all'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica.
A norma dell'art. 33 octies c.p.p. debbono essere annullate le sentenze di primo e di secondo grado, con trasmissione degli atti al pubblico ministero presso solo nel caso in cui la questione della diversa "attribuzione" sia stata proposta tempestivamente. Ed invero il collegio condivide il canone ermeneutica secondo il quale "in tema di inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale, il giudice di appello che conferisca al fatto una qualificazione giuridica più grave, in relazione alla quale sia prevista (a differenza che per quella contestata) la cognizione del giudice collegiale, non deve annullare la sentenza deliberata dal giudice di primo grado, dato che la prescrizione in tal senso (posta dall'art. 33 octies c.p.p.) riguarda il caso di difetta violazione delle regole sul riparto di attribuzioni, e non l'ipotesi che il giudice monocratico si sia pronunciato su una fattispecie effettivamente rimessa alla sua attribuzione" (Cass. sez. 2005 n. 2969). La diversa opzione interpretativa (Cass. sez. 2^, 10.1-4.4.2006 n. 11057) è solo apparentemente in contrasto con quella alla quale si è aderito posto che nel caso specifico la Corte di appello, in accoglimento dell'impugnazione del pubblico ministero, a fronte di sentenza di non doversi procedere pronunciata dal tribunale, in composizione monocratica per il reato di cui all'art. 393 c.p., aveva pronunciato condanna per il reato di cui all'art. 628 c.p., commi 1 e 3, ed aveva inflitto pena adeguata alla gravità del reato ritenuto. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010