Sentenza 7 gennaio 2008
Massime • 1
Il delitto di cui all'art. 316-ter cod. pen. rientra tra i reati attribuiti alla cognizione del giudice collegiale, ex art. 33-bis, comma primo, lett. b), cod. proc. pen..
Commentario • 1
- 1. Art. 33-bis c.p.p. Attribuzioni del tribunale in composizione collegialehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/2008, n. 7951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7951 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 07/01/2008
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - N. 00002
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 041529/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di NAPOLI;
nei confronti di:
1) IOVINE MARIA, N. IL 01/11/1974;
avverso ORDINANZA del 14/04/2006 TRIB. SEZ. DIST. di MARANO DI NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
lette le conclusioni del P.G. per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ricorre contro l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, ha disposto ex art.33 septies c.p.p., comma 2, la trasmissione degli atti al pubblico ministero, perché il delitto di cui all'art. 316 ter c.p., ascritto a Maria Iovine, rientra tra i reati attribuiti al giudice collegiale ex art. 33 bis c.p.p., comma 1, lett. b).
1.1. Il Pubblico Ministero ricorrente deduce la violazione di legge, in quanto il delitto di cui all'art. 316 ter c.p., sebbene formalmente ricompreso tra i reati dei pubblici ufficiale contro la pubblica amministrazione di cui al capo 1 del titolo 2 del libro 2 del codice penale, è costantemente considerato dalla giurisprudenza residuale rispetto alla fattispecie incriminatrice prevista dall'art.640 bis c.p., attribuito alla cognizione del giudice monocratico e non può essere assimilato ai reati contro la pubblica amministrazione, perché si tratta di un reato che può essere commesso da chiunque.
La ragione per la quale il legislatore ritenne di sottrarre al giudice monocratico i reati di soggetti qualificati contro la pubblica amministrazione non può giustificare l'attribuzione del reato di cui all'art. 316 ter c.p., inserito tra i reati con la pubblica amministrazione con L. n. 300 del 2000, anch'esso al giudice collegiale, e la mancata modifica dell'art. 33 bis c.p.p., introdotto ab origine con il D.Lgs. n. 51 del 1998 non potrebbe che essere dovuto a una svista del legislatore.
Ragioni di ordine sistematico non possono che ricondurre la cognizione dell'art. 316 ter c.p. al giudice monocratico, anche attraverso un interpretazione estensiva l'art. 550 c.p.p., nel testo sostituito dalla L. n. 479 del 1999, per il quale si procede a citazione diretta quando si tratta di delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni". L'attribuzione della cognizione di reati al giudice in composizione monocratica è regola generale, le cui eccezioni non possono che essere espressamente previste dalla legge.
2. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La questione dell'anomalia sistematica dell'art. 33 bis c.p.p., comma 1, lett. c) nella parte in cui non comprende tra le esclusioni dalla competenza collegiale il reato previsto dall'art. 316 ter c.p. è stata già oggetto di scrutinio di costituzionalità dichiarato inammissibile dal Giudice delle leggi che ha ritenuto non proprio il compito "... di procedere ad aggiustamenti delle norme processuali per mere esigenze di coerenza sistematica e simmetria, in ossequio ad un astratto principio di razionalità del sistema normativo, senza che si possano rilevare lesioni di principi o regole contenuti nella Costituzione o di diritti costituzionalmente tutelati" (C. cost. n. 182 del 2007). Indipendentemente da ogni argomento sulla natura del reato de quo e sul rapporto di residualità esistente con l'art. 640 bis c.p., la cui cognizione quoad poenam appartiene al giudice in composizione monocratica, il rilievo decisivo è quello che l'art. 316 ter c.p. è stato introdotto nell'ordinamento quando l'art. 33 bis c.p.p., comma 1, lett. b) "già esisteva e attribuiva" al giudice in composizione collegiale la cognizione dei reati di cui al capo 1 del titolo 2 del libro 2 del codice penale, nel cui ambito è stato inserito la fattispecie incriminatrice dell'art. 316 ter c.p.. Pertanto, nonostante sia singolare la collocazione di una fattispecie incriminatrice "comune" nell'ambito dei reati contro la pubblica amministrazione di cui al capo 1 del titolo 2 del libro 2 del codice penale, l'attribuzione in blocco, salvo espresse eccezioni, di tali reati tra quelli per i quali è tassativamente stabilita la cognizione del Tribunale in composizione collegiale non può che comprendere tra questi anche il reato di cui all'art. 316 ter c.p.p.. La soluzione auspicata dal ricorrente, oltre a essere in contrasto con quella imposta dall'art. 33 bis c.p.p., comma 1, lett. b), non ha fondamento su di una interpretazione sistematica collegata all'art.550 c.p.p.. In tale norma è previsto altro e diverso catalogo di reati per i quali, nei procedimenti davanti al Tribunale in composizione monocratica, l'azione penale va esercitata con la citazione diretta a giudizio.
Dopo la riforma del giudice unico di primo grado, l'attribuzione della cognizione di alcuni reati al Tribunale in composizione monocratica o collegiale non è del tutto simmetrica alle modalità di esercizio dell'azione penale, in quanto l'art. 550 c.p.p., collocato nel Libro ottavo relativo al "procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica", contiene un catalogo di reati per i quali si deve procedere a citazione diretta, fermo restando che per altri reati diversi da quelli indicati nel citato art. 550, pur se attribuiti alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica, il rinvio a giudizio deve essere disposto solo all'esito dell'udienza preliminare.
Pertanto, l'art. 550 c.p.p. è diretto a disciplinare altra situazione giuridica non collegabile sotto il profilo sistematico alle disposizioni relative alla distribuzione degli affari tra Tribunale in composizione collegiale o monocratica.
2. In conclusione, il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, ha correttamente disposto, ex art. 33 septies c.p.p., comma 2, la trasmissione degli atti al pubblico ministero, perché il delitto di cui all'art. 316 ter c.p., ascritto a Maria Iovine, rientra tra i reati attribuiti al giudice collegiale ex art. 33 bis c.p.p., comma 1, lett. b.
Il ricorso è, pertanto, infondato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2008