Sentenza 20 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 20/01/2024, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 38/2023 liquidazione giudiziale
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Chieti
riunito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2024, composto dai Sig.ri magistrati:
dott. Guido Campli Presidente, dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore,
dott. Francesco Turco Giudice, ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento civile iscritto al n. 38 liquidazione giudiziale del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, posto in deliberazione e rimesso al collegio all'udienza del 14 novembre 2023, vertente tra
ER IA (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Paolo
Galliani, in virtù di delega posta in calce al ricorso introduttivo, ricorrente;
e
All Trading S.r.l. (P.IVA 02335550691), con sede legale in Chieti, Via Papa Leone XIII
n. 47,
resistente; nonché
Pubblico Ministero in sede, parte necessaria;
Oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ER IA ha chiesto che sia disposta l'apertura della liquidazione giudiziale della società All Trading S.r.l., ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 14/19
(Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza).
A sostegno della domanda ha rappresentato, tra l'altro, che: con decreto ingiuntivo n. 178/22 del 19 settembre 2022 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Chieti ha ingiunto alla società All Trading S.r.l. di pagare, in favore dell'odierno ricorrente IA, la complessiva somma di € 20.350,00, oltre accessori e spese di procedura;
il decreto ingiuntivo è divenuto definitivamente esecutivo per mancata opposizione;
successivamente, il tentativo di esecuzione mediante pignoramento ha avuto esito negativo;
la posizione debitoria, unitamente all'esito negativo del pignoramento, rappresenta in modo del tutto palese lo stato di insolvenza, ossia quella situazione di oggettiva impotenza economica funzionale e non transitoria per la quale l'imprenditore non è più in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Sulla scorta di tali deduzioni ha chiesto che sia disposta l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della resistente società All Trading S.r.l.
La resistente non si è costituita né è comparsa in questo giudizio.
Tanto premesso in ordine alle posizioni delle parti, il ricorso è fondato e sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale per le ragioni che seguono.
Come noto, l'art. 121 d.lgs. n. 14/19 stabilisce che “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”. Pertanto i presupposti, nel merito, ai fini dell'apertura della procedura, sono l'insussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 1 lett. d) (che è
onere del debitore dimostrare) e la sussistenza dello stato di insolvenza.
Per quanto riguarda il presupposto soggettivo, ossia l'insussistenza dei requisiti indicati nell'art. 2 comma 1 lett. d) (1) un attivo patrimoniale di ammontare
2 complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività
se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348), sul punto la resistente, non comparendo, non ha allegato alcunché, con la conseguenza che deve ritenersi sussistente il presupposto soggettivo richiesto dall'art. 121.
Passando all'esame del presupposto oggettivo, ossia la sussistenza dello stato di insolvenza, esso può essere ritenuto sussistente sulla base della documentazione prodotta dalla parte ricorrente. Infatti risulta prodotta copia del decreto ingiuntivo n. 178/22,
emesso in favore del ricorrente dal Giudice del Lavoro di questo Tribunale e dichiarato definitivamente esecutivo, con il quale è stato ingiunto alla resistente il pagamento della complessiva somma di € 20.350,00; oltre al debito verso l'odierno ricorrente, dalla documentazione acquisita nell'istruttoria emerge che la società resistente ha una cospicua posizione debitoria verso il fisco, che, sommata al debito verso il ricorrente,
determina una situazione debitoria complessiva superiore ad € 30.000,00; inoltre risulta depositata copia del verbale di pignoramento con esito negativo.
Dal verbale di pignoramento emergono elementi utili a descrivere lo stato di sostanziale inattività della società resistente. Infatti l'ufficiale giudiziario, che ha tentato il pignoramento, ha rilevato che la società non è operativa e non possiede alcun bene.
Gli elementi sopra evidenziati non lasciano dubbi in merito al fatto che la condizione nella quale versa la società All Trading S.r.l. deve essere qualificata come stato di insolvenza, definito dall'art. 2 comma 1 lett. b) come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Il fatto che la debitrice non sarà certamente in grado di soddisfare i debiti deriva dall'evidenza. Essa
non ha mai manifestato l'intenzione di adempiere alle proprie obbligazioni, costringendo
3 la parte odierna ricorrente a ricorrere all'autorità giudiziaria per ottenere un decreto ingiuntivo e, poi, ad intraprendere un'azione esecutiva;
non ha beni che possono essere aggrediti con in via esecutiva;
presso la sede non vi sono elementi che lasciano immaginare che la società sia ancora attiva. A tutto ciò va aggiunto il comportamento processuale della stessa resistente, la quale non ha inteso comparire in questa procedura, disinteressandosi delle sorti dei propri debiti.
Va specificato che i debiti risultati dimostrati all'esito dell'istruttoria superano la soglia minima di € 30.000,00.
Gli elementi appena messi in evidenza descrivono in modo palese uno stato in cui la debitrice non è più in grado di gestire la situazione e di far fronte alle posizioni debitorie assunte.
Sulla base delle considerazioni svolte sopra sussistono i presupposti perché possa essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società All Trading S.r.l.
p.q.m.
visto l'art. 49 d.lgs. n. 14/19, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale della ALL TRADING S.r.l. (P.IVA
02335550691), con sede legale in Chieti, Via Papa Leone XIII n. 47,
nomina
Giudice Delegato per la procedura il Dott. Alessandro Chiauzzi;
visto l'art. 358 comma 3 d.lgs. n. 14/19 e tenuto conto
• delle risultanze dei rapporti riepilogativi;
• degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni;
• delle esigenze di trasparenza e di rotazione nell'assegnazione degli incarichi, anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno
4 precedente, valutata l'esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico;
nomina
Curatore la dott.ssa Cristina Elena Cazacu (n. iscrizione all'albo nazionale dei Gestori della Crisi 3808 del 31/03/2023), la quale, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. C.C.I.I., risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 C.C.I.I., con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 comma 3 e 358
C.C.I.I.;
dispone che il Curatore:
• per le finalità di cancelleria di seguito meglio indicate fornisca, in occasione delle relazioni e dei rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 C.C.I.I., indicazione dei presumibili valori dell'attivo fallimentare;
• svolga personalmente tutte le attività connesse alla sua funzione, si avvalga dei suoi poteri di delega nel rigoroso rispetto dei presupposti e delle condizioni stabilite dall'art. 129 C.C.I.I., nomini coadiutori solo ove siano necessarie peculiari conoscenze tecniche e a condizione che i coadiutori siano iscritti nell'albo dei c.t.u. di questo Tribunale;
• in caso di nomina di difensori ai sensi dell'art. 128 comma 3 C.C.I.I., curi la turnazione tra i professionisti, indicando al Giudice Delegato la specifica competenza del professionista in relazione all'incarico da conferire e dandone indicazione anche alla cancelleria, ai fini della tenuta del registro delle nomine dei coadiutori e dei difensori della procedura;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies
delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
5 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 d.l. n.
78/10, convertito dalla legge n. 122 /10 e successive modifiche;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al debitore il deposito, entro tre giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
fissa
udienza al giorno 2 maggio 2024, ore 10.00, nei locali del Tribunale di Chieti, dinanzi al Giudice Delegato, Dott. Alessandro Chiauzzi, per l'esame dello stato passivo;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore,
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al punto precedente per la presentazione delle domande di insinuazione con la modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del
Curatore con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore o mediante invio telematico presso
6 la cancelleria saranno considerate inammissibili e, quindi, come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10 comma 3
C.C.I.I.;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura, al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della parte in liquidazione giudiziale;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale,
comunicata al Curatore, al ricorrente, al Pubblico Ministero in sede ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, ai dell'art. 49 comma 4;
dispone
altresì che la cancelleria annoti la nomina del Curatore sopra indicato nell'apposito registro, specificando la data della nomina e l'entità del presumibile attivo della procedura, sulla base delle indicazioni contenute nelle relazioni e nei rapporti riepilogativi del Curatore ex art. 130 C.C.I.I., sino alla chiusura della procedura;
dispone che la cancelleria annoti le nomine dei coadiutori e dei difensori nominati nella procedura.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Chieti, il 16 gennaio 2024.
Il Presidente
(dr. Guido Campli)
Il Giudice Rel.
(dr. Alessandro Chiauzzi)
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