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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 26/12/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2898/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. UC CH Presidente rel. dott. Simone Vanini Giudice dott. Camilla Biotti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2898/2022 promossa da:
, difesa dall'avv. Simone Falusi;
Parte_1
RICORRENTE contro
, difeso dall'avv. Simone Zaccagnini;
Controparte_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero –sede-
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: voglia il Tribunale, disporre che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
disporre che il sig. sia Controparte_1 onerato di contribuire al mantenimento dei figli mediante corresponsione alla ricorrente di un assegno periodico di € 500 (€ 250 per ciascun figlio) ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia;
disporre che il signor sia Controparte_1 onerato di contribuire alle spese straordinarie per i figli, così come determinate dal
Protocollo in essere presso il Tribunale di Prato, nella misura del 40%; adottare ogni altro provvedimento ritenuto utile o necessario. Con vittoria di competenze e spese del giudizio.
a) per parte resistente: voglia il Tribunale: a) che sia posto a carico della sig.ra Pt_1 un assegno di mantenimento a favore del sig. (assegno di divorzio) pari ad CP_1
€. 2.000,00 mensili – o quella diversa somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia – rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
b) che il mantenimento ordinario dei figli di ventiquattro anni e di ventidue anni Per_1 Per_2 siano posti a carico della sig.ra in denegata ipotesi, che il Tribunale Pt_1 nell'assumere un diverso provvedimento tenga conto della disparità reddituale delle parti;
ugualmente che venga confermato che le spese straordinarie, facciano carico al
70% alla sig.ra ed al 30% al sig. in denegata ipotesi secondo Pt_1 CP_1 giustizia, anche per le spese straordinarie. Vittoria di compensi professionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso di iscritto il 5 dicembre 2022, con sentenza 729\23 del 18 Parte_1 ottobre 2023, pubblicata il 24 ottobre 2023, il Tribunale di Prato ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla ricorrente con il 21 settembre Controparte_1
1996 ed ha rimesso la causa sul ruolo per l'ulteriore corso.
Le questioni controverse tra le parti oggetto della presente decisione riguardano il riconoscimento dell'assegno divorzile, che il ha chiesto nella misura di € 2.000,00 mensili e l'assegno di CP_1
pagina 2 di 5 mantenimento per i figli, che la ha chiesto nella misura di € 250,00 per ciascun figlio Pt_1
n. il 19 gennaio 1999 e , n. il 2 settembre 2001). Per_1 Per_2
In ordine alle domande sopra indicate, in sede di separazione personale, sono stati emessi i seguenti provvedimenti: in sede presidenziale, è stato disposto un assegno separatile a carico di in favore di di € 2.000,00 mensili;
quanto ai figli, è stato posto Parte_1 Controparte_1
a carico del padre l'obbligo di corrispondere le spese straordinarie nella misura del 30%; con la sentenza che ha definito il giudizio di separazione, la 37\24 del 22 novembre 2023, è stato riconosciuto al un assegno separatile di € 1.000,00 mensili ed è stato posto a carico del CP_1 medesimo l'obbligo di corrispondere alla l'assegno di mantenimento per i figli nella misura Pt_1 di € 150,00 per ciascuno, oltre al 30% delle spese straordinarie.
Venendo a decidere sulle domande proposte nella presente causa, il Tribunale osserva quanto segue.
L'assegno divorzile chiesto da Controparte_1
Ai fini della decisione in ordine alla spettanza dell'assegno richiesto, devono essere analizzati i tre profili assistenziale, perequativo-compensativo e risarcitorio che possono fondare il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Non paiono sussistere i requisiti per riconoscere il profilo assistenziale dell'assegno divorzile. Il
infatti, ha a disposizione la casa di cui è comproprietario con la sorella, alla quale non CP_1 corrisponde alcun canone (cfr. le dichiarazioni di sentita come teste) e Testimone_1 percepisce una retribuzione mensile tra i 700,00 e gli € 800,00 mensili.
Sotto il profilo compensativo perequativo, il ha posto l'attenzione sul sacrificio CP_1 lavorativo da lui effettuato nel corso del matrimonio, rinunciando ad un incarico per SET s.p.a., che lo avrebbe portato a viaggiare frequentemente verso la Cina e che, a suo dire, gli avrebbe garantito guadagni importanti;
ancora, egli avrebbe rinunciato alla carriera professionale, occupandosi in maniera preponderante dei figli rispetto alla molto impegnata con il lavoro in farmacia. Pt_1
Osserva il Tribunale che non risulta in alcun modo provato, né documentalmente né per testi, il dedotto importante incarico propostogli né le condizioni economicamente vantaggiose che avrebbe rifiutato. Al contrario, per espressa ammissione del resistente, il nel corso del matrimonio CP_1 si è dimesso da un lavoro subordinato ed ha avviato un'impresa in proprio per poi tornare a lavorare in forma subordinata;
nel 2014 ha costituito la Cerretelli s.r.l. che, a suo dire, ha avuto scarso successo e, dunque, nel 2023, ne ha ceduto le quote ed ha iniziato a svolgere attività lavorativa part-
pagina 3 di 5 time presso la Confezioni di con stipendio mensile di € 790,00. Dalle risultanze emerge, Per_3 dunque, che il forte anche dei guadagni della coniuge che ha mantenuto la famiglia, si è CP_1 potuto permettere di tentare ben due volte di dare sfogo alle proprie ambizioni professionali, mettendosi in proprio.
Nè pare che gli insuccessi professionali possano essere addebitabili al ruolo di padre che egli ha Tes_ svolto nei confronti dei due figli. I testimoni escussi (testi hanno Tes_2 Tes_3 confermato che il padre accompagnava il figlio al calcio e andava a vedere le partite e che, quando i figli erano in montagna, andava a trovarli nel week end quando era in ferie (teste e Tes_5
oppure il sabato li portava in azienda perché la madre lavorava (teste , CP_1 Tes_6
. Trattasi di impegni che, per come descritti, risultano assolutamente limitati nel tempo e Tes_7 marginali nella gestione complessiva di due figli e, comunque, rientrano nel normale svolgimento del ruolo di genitore ma non paiono poter influire sulla carriera professionale di alcuno.
Né, d'altro canto, egli ha fornito un contributo alla carriera della che ha ereditato la Pt_1 farmacia dal padre, così come gli altri beni immobili di proprietà, e, come riferito dai testi e Tes_8
ha avuto il privilegio di essere la figlia del titolare della farmacia e, dunque, di potersi Tes_9 assentare secondo le proprie necessità, anche per le esigenze dei figli (teste . Tes_10
Per quanto concerne il profilo risarcitorio, non sono, invece, stati neanche allegati fatti idonei a provarlo.
Non risultano, dunque, sussistere i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore di Con il passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio, dunque, deve ritenersi cessato ogni obbligo di mantenimento da parte di nei confronti di Parte_1 Controparte_1
Il mantenimento per i figli chiesto da Parte_1
Parte richiedente ha dato atto che la figlia di anni 26, ha conseguito la laurea nel febbraio Per_1
2025 ed è impegnata in un lavoro a progetto presso l'università, con uno stipendio mensile di €
800,00, con scadenza al gennaio 2026; , di anni 24, ha interrotto gli studi ed è in cerca di Per_2 occupazione lavorativa.
Orbene, al fine del decidere, rilevano i seguenti elementi: entrambi i figli risiedono con la madre e, dunque, non sostengono spese per l'alloggio; ha uno stipendio mensile, se pure a tempo Per_1 determinato, uguale o appena superiore a quello del padre e la prospettiva concreta di lavoro presso la farmacia della madre o altra farmacia pubblica o privata;
ha interrotto gli studi, è abile al Per_2
pagina 4 di 5 lavoro e, dunque, ha la possibilità di reperire un'occupazione che gli garantisca di percepire un reddito, per lo meno analogo a quello del padre. Risulta, dunque, ormai venuto meno in capo al l'obbligo solidaristico familiare di mantenimento dei figli, a decorrere dalla presente CP_1 sentenza.
Le spese del presente giudizio.
In ragione della parziale soccombenza di entrambe le parti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
-rigetta la richiesta di assegno divorzile di con decorrenza dal passaggio in Controparte_1 giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-rigetta la domanda di assegno di mantenimento per i figli di Parte_1
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 23 dicembre 2025
Il Presidente rel.
UC CH
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. UC CH Presidente rel. dott. Simone Vanini Giudice dott. Camilla Biotti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2898/2022 promossa da:
, difesa dall'avv. Simone Falusi;
Parte_1
RICORRENTE contro
, difeso dall'avv. Simone Zaccagnini;
Controparte_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero –sede-
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: voglia il Tribunale, disporre che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
disporre che il sig. sia Controparte_1 onerato di contribuire al mantenimento dei figli mediante corresponsione alla ricorrente di un assegno periodico di € 500 (€ 250 per ciascun figlio) ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia;
disporre che il signor sia Controparte_1 onerato di contribuire alle spese straordinarie per i figli, così come determinate dal
Protocollo in essere presso il Tribunale di Prato, nella misura del 40%; adottare ogni altro provvedimento ritenuto utile o necessario. Con vittoria di competenze e spese del giudizio.
a) per parte resistente: voglia il Tribunale: a) che sia posto a carico della sig.ra Pt_1 un assegno di mantenimento a favore del sig. (assegno di divorzio) pari ad CP_1
€. 2.000,00 mensili – o quella diversa somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia – rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
b) che il mantenimento ordinario dei figli di ventiquattro anni e di ventidue anni Per_1 Per_2 siano posti a carico della sig.ra in denegata ipotesi, che il Tribunale Pt_1 nell'assumere un diverso provvedimento tenga conto della disparità reddituale delle parti;
ugualmente che venga confermato che le spese straordinarie, facciano carico al
70% alla sig.ra ed al 30% al sig. in denegata ipotesi secondo Pt_1 CP_1 giustizia, anche per le spese straordinarie. Vittoria di compensi professionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso di iscritto il 5 dicembre 2022, con sentenza 729\23 del 18 Parte_1 ottobre 2023, pubblicata il 24 ottobre 2023, il Tribunale di Prato ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla ricorrente con il 21 settembre Controparte_1
1996 ed ha rimesso la causa sul ruolo per l'ulteriore corso.
Le questioni controverse tra le parti oggetto della presente decisione riguardano il riconoscimento dell'assegno divorzile, che il ha chiesto nella misura di € 2.000,00 mensili e l'assegno di CP_1
pagina 2 di 5 mantenimento per i figli, che la ha chiesto nella misura di € 250,00 per ciascun figlio Pt_1
n. il 19 gennaio 1999 e , n. il 2 settembre 2001). Per_1 Per_2
In ordine alle domande sopra indicate, in sede di separazione personale, sono stati emessi i seguenti provvedimenti: in sede presidenziale, è stato disposto un assegno separatile a carico di in favore di di € 2.000,00 mensili;
quanto ai figli, è stato posto Parte_1 Controparte_1
a carico del padre l'obbligo di corrispondere le spese straordinarie nella misura del 30%; con la sentenza che ha definito il giudizio di separazione, la 37\24 del 22 novembre 2023, è stato riconosciuto al un assegno separatile di € 1.000,00 mensili ed è stato posto a carico del CP_1 medesimo l'obbligo di corrispondere alla l'assegno di mantenimento per i figli nella misura Pt_1 di € 150,00 per ciascuno, oltre al 30% delle spese straordinarie.
Venendo a decidere sulle domande proposte nella presente causa, il Tribunale osserva quanto segue.
L'assegno divorzile chiesto da Controparte_1
Ai fini della decisione in ordine alla spettanza dell'assegno richiesto, devono essere analizzati i tre profili assistenziale, perequativo-compensativo e risarcitorio che possono fondare il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Non paiono sussistere i requisiti per riconoscere il profilo assistenziale dell'assegno divorzile. Il
infatti, ha a disposizione la casa di cui è comproprietario con la sorella, alla quale non CP_1 corrisponde alcun canone (cfr. le dichiarazioni di sentita come teste) e Testimone_1 percepisce una retribuzione mensile tra i 700,00 e gli € 800,00 mensili.
Sotto il profilo compensativo perequativo, il ha posto l'attenzione sul sacrificio CP_1 lavorativo da lui effettuato nel corso del matrimonio, rinunciando ad un incarico per SET s.p.a., che lo avrebbe portato a viaggiare frequentemente verso la Cina e che, a suo dire, gli avrebbe garantito guadagni importanti;
ancora, egli avrebbe rinunciato alla carriera professionale, occupandosi in maniera preponderante dei figli rispetto alla molto impegnata con il lavoro in farmacia. Pt_1
Osserva il Tribunale che non risulta in alcun modo provato, né documentalmente né per testi, il dedotto importante incarico propostogli né le condizioni economicamente vantaggiose che avrebbe rifiutato. Al contrario, per espressa ammissione del resistente, il nel corso del matrimonio CP_1 si è dimesso da un lavoro subordinato ed ha avviato un'impresa in proprio per poi tornare a lavorare in forma subordinata;
nel 2014 ha costituito la Cerretelli s.r.l. che, a suo dire, ha avuto scarso successo e, dunque, nel 2023, ne ha ceduto le quote ed ha iniziato a svolgere attività lavorativa part-
pagina 3 di 5 time presso la Confezioni di con stipendio mensile di € 790,00. Dalle risultanze emerge, Per_3 dunque, che il forte anche dei guadagni della coniuge che ha mantenuto la famiglia, si è CP_1 potuto permettere di tentare ben due volte di dare sfogo alle proprie ambizioni professionali, mettendosi in proprio.
Nè pare che gli insuccessi professionali possano essere addebitabili al ruolo di padre che egli ha Tes_ svolto nei confronti dei due figli. I testimoni escussi (testi hanno Tes_2 Tes_3 confermato che il padre accompagnava il figlio al calcio e andava a vedere le partite e che, quando i figli erano in montagna, andava a trovarli nel week end quando era in ferie (teste e Tes_5
oppure il sabato li portava in azienda perché la madre lavorava (teste , CP_1 Tes_6
. Trattasi di impegni che, per come descritti, risultano assolutamente limitati nel tempo e Tes_7 marginali nella gestione complessiva di due figli e, comunque, rientrano nel normale svolgimento del ruolo di genitore ma non paiono poter influire sulla carriera professionale di alcuno.
Né, d'altro canto, egli ha fornito un contributo alla carriera della che ha ereditato la Pt_1 farmacia dal padre, così come gli altri beni immobili di proprietà, e, come riferito dai testi e Tes_8
ha avuto il privilegio di essere la figlia del titolare della farmacia e, dunque, di potersi Tes_9 assentare secondo le proprie necessità, anche per le esigenze dei figli (teste . Tes_10
Per quanto concerne il profilo risarcitorio, non sono, invece, stati neanche allegati fatti idonei a provarlo.
Non risultano, dunque, sussistere i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore di Con il passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio, dunque, deve ritenersi cessato ogni obbligo di mantenimento da parte di nei confronti di Parte_1 Controparte_1
Il mantenimento per i figli chiesto da Parte_1
Parte richiedente ha dato atto che la figlia di anni 26, ha conseguito la laurea nel febbraio Per_1
2025 ed è impegnata in un lavoro a progetto presso l'università, con uno stipendio mensile di €
800,00, con scadenza al gennaio 2026; , di anni 24, ha interrotto gli studi ed è in cerca di Per_2 occupazione lavorativa.
Orbene, al fine del decidere, rilevano i seguenti elementi: entrambi i figli risiedono con la madre e, dunque, non sostengono spese per l'alloggio; ha uno stipendio mensile, se pure a tempo Per_1 determinato, uguale o appena superiore a quello del padre e la prospettiva concreta di lavoro presso la farmacia della madre o altra farmacia pubblica o privata;
ha interrotto gli studi, è abile al Per_2
pagina 4 di 5 lavoro e, dunque, ha la possibilità di reperire un'occupazione che gli garantisca di percepire un reddito, per lo meno analogo a quello del padre. Risulta, dunque, ormai venuto meno in capo al l'obbligo solidaristico familiare di mantenimento dei figli, a decorrere dalla presente CP_1 sentenza.
Le spese del presente giudizio.
In ragione della parziale soccombenza di entrambe le parti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
-rigetta la richiesta di assegno divorzile di con decorrenza dal passaggio in Controparte_1 giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-rigetta la domanda di assegno di mantenimento per i figli di Parte_1
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 23 dicembre 2025
Il Presidente rel.
UC CH
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
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