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Sentenza 29 agosto 2023
Sentenza 29 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/08/2023, n. 36072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36072 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da PO NI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/07/2022 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udite, nell'interesse delle parti civili, LI CE, SA LI e IN ID, le conclusioni dell'avv. Domenico Serrano, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, depositando comparsa conclusionale e nota spese;
udite, nell'interesse della parte civile, Regione Calabria, le conclusioni dell'avv. IC AN, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, depositando comparsa conclusionale e nota spese;
udite, nell'interesse del ricorrente, le conclusioni dell'avv. Fabrizio NA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36072 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 20/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con atto di impugnazione presentato dagli avvocati Francesco BA e IA NA, NI PO proponeva ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa il 13 luglio 2022 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato avverso la decisione pronunciata dalla Corte di appello di Reggio Calabria il 9 giugno 2021. Con la decisione di secondo grado, in particolare, la Corte di appello di Reggio Calabria, pronunciandosi sull'impugnazione proposta da NI PO, confermava l'affermazione di responsabilità penale deliberata nei suoi confronti. Secondo quanto accertato nei giudizi di merito, i fatti di reato per i quali NI PO era stato condannato erano stati commessi nel corso di due distinte competizioni elettorali, riguardanti il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Calabria del 2010 e il rinnovo del Consiglio comunale di Reggio Calabria del 2011. Con il ricorso in esame NI PO ha articolato cinque censure difensive. Con il primo motivo si è dedotto l'errore di fatto in cui era incorsa la Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, nel ritenere tardivo, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., l'atto di impugnazione presentato dall'avv. IA NA, che, essendo collegato al ricorso per cassazione dell'avv. Francesco BA, doveva essere ricondotto alla categoria dei motivi aggiunti ed era conseguentemente tempestivo. Con il secondo motivo si è denunciato l'errore di fatto in cui era incorsa la Corte di legittimità nel ritenere prescritte le ipotesi di reato di cui all'art. 87 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - alla cui configurazione ostava l'insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie contestata a PO - e dimostrate le condotte illecite di cui all'art. 416 cod. pen., rispetto alle quali veniva formulato un giudizio di colpevolezza dell'imputato contrastante con le emergenze probatorie. Con il terzo motivo si è lamentato l'errore di fatto in cui era incorsa la Suprema Corte nel ritenere NI PO il capo e il promotore dell'associazione a delinquere oggetto di contestazione, ai sensi dell'art. 416, terzo comma, cod. pen., senza considerare che non erano state individuate le condotte illecite attraverso cui si sviluppava il programma del sodalizio in questione. 2 Con il quarto motivo si è dedotto l'errore di fatto in cui era incorsa la Corte di cassazione nell'avere corroborato il giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di PO, mediante il richiamo degli esiti di un procedimento conclusosi con una sentenza penale non ancora passata in giudicato, in violazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen. Con il quinto motivo si è denunciato l'errore di fatto in cui era incorsa la Corte di legittimità nel negare le attenuanti generiche al ricorrente, la cui concessione era stata esclusa in contrasto con le circostanze di tempo e di luogo nelle quali si erano concretizzati gli accadimenti criminosi e con i parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da NI PO, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. 2. In via preliminare, allo scopo di inquadrare le censure difensive proposte nell'interesse di NI PO, avverso la sentenza emessa il 13 luglio 2022 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., si rendono indispensabili alcune precisazioni. Deve, innanzitutto, premettersi che ratio e lettera dell'art. 625-bis cod. proc. pen., così come introdotto dall'art. 6, comma 6, legge 19 aprile 2001, n. 128, hanno contribuito alla formazione di canoni interpretativi divenuti principi consolidati, anche per via della speculare elaborazione formatasi sull'art. 395, comma 5, cod. proc. civ. (Sez. U, n. 1603 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01). Con particolare riferimento alle questioni sollevate nel ricorso straordinario proposto nell'interesse di NI PO, occorre ricordare che il principio dell'intangibilità dei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione, pur avendo perso il carattere di assolutezza per effetto dell'art. 625-bis cod. proc. pen. nella materia penale e di quello, analogo, della revocazione per la materia civile, resta il cardine del sistema delle impugnazioni e della formazione del giudicato;
l'accertamento definitivo costituisce, del resto, lo «scopo stesso dell'attività giurisdizionale [...]» e realizza l'interesse fondamentale di ogni sistema processuale «alla certezza delle situazioni giuridiche [...]» (Corte cost., sent. n. 294 del 1995). Le disposizioni regolatrici del ricorso straordinario, quindi, non possono trovare applicazione oltre i casi espressamente considerati, in forza del divieto 3 sancito dall'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, perché costituiscono una deroga all'intangibilità del giudicato. Ne discende che la natura eccezionale del rimedio in esame e il tenore della disposizione che lo istituisce non consentono di sindacare, attraverso il ricorso straordinario, pronunzie giurisdizionali diverse da quelle che sono connotate da definitività. 2.1. In questa cornice, l'errore di fatto che può dare luogo all'annullamento di una sentenza di legittimità è solo quello costituito da sviste o errori di percezione nei quali sia incorsa la Corte di cassazione nella lettura degli atti del giudizio ed è connotato dall'influenza esercitata sulla decisione dall'inesatta cognizione di risultanze processuali, il cui travisamento conduce a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza l'errore di fatto e la cui ingiustizia o invalidità costituiscono l'effetto di tale errore. Ne deriva che, esulando ogni profilo valutativo dall'errore di fatto, questo coincide con l'errore revocatorio — secondo l'accezione che vede nello stesso il travisamento degli atti nelle due forme dell'invenzione o dell'omissione, non estensibile al travisamento delle risultanze ovvero alla loro inesatta interpretazione — in cui sia incorsa la Corte di legittimità nella lettura degli atti del suo giudizio. Pertanto, il travisamento del fatto, inteso come travisamento del significato, non può in nessun caso legittimare il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. A maggior ragione, non può essere dedotta, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., la mancata considerazione dell'errore revocatorio in cui sia incorso il giudice di merito, tanto meno laddove sia prospettato che questo sarebbe stato, ora per allora, astrattamente rilevabile in sede di ricorso ordinario, in forza di una, non consentita o non accolta, interpretazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 2.2. Quanto all'omissione dell'esame di uno o più motivi del ricorso per cassazione, la stessa, quand'anche sussistente in astratto, si risolve in un difetto di motivazione, che, sempre in astratto, non significa né affermazione né negazione di alcuna realtà processuale, ma semplicemente mancata risposta a una censura. La giurisprudenza di legittimità consolidata, peraltro, ammette che la lacuna motivazionale possa essere ricondotta nell'errore di fatto quando dipenda da una «vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura [...]»; situazione che ricorre quando l'omesso esame lasci presupporre la mancata lettura del motivo di ricorso e da tale mancata lettura discenda, 4 secondo «un rapporto di derivazione causale necessaria [...]», una decisione che può ritenersi incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo (Sez. U, n. 16C3 del 27/03/2002, Basile, cit.). In questa prospettiva, si avverte la necessità di ricordare che il disposto dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. non consente di presupporre che ogni argomento prospettato a sostegno delle censure r on riprodotto nella sentenza sia stato non letto anziché implicitamente ritenuto non rilevante (tra le altre, Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982 - 01; Sez. 5, n. 20520 del 20/03/2007, Pecoriello, Rv. 236731 - 01; Sez. 5, n. 11058 del 10/12/2004, Buonanno, Rv. 231206 - 01). Ne deriva che non solo non è in nessun caso deducibile, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., la mancanza di espressa disamina di censure difensive che non siano decisive o che debbano considerarsi disattese, perché incompatibili con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche, che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ma è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, in violazione della regola dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame dipende da un errore di percezione. A tali indicazioni ermeneutiche può solo aggiungersi che, proprio sulla scorta dell'omologo rimedio dell'art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., giova a delimitare l'errore di fatto, con particolare riguardo alla lacuna motivazionale, la definizione fornita dalle Sezioni Unite civili come errore che «sebbene non giunga a quel punto di estraneità al giudizio che caratterizza l'errore materiale [...], è pur sempre un errore che si manifesta al di fuori di ciò che è stato il dibattito processuale o che ad esso appartiene per legge [...], in quanto investe un fatto pacifico, incontrovertibile nella sua esistenza o inesistenza [...]» (Sez. U, n. 101 del 08/02/1983, Rv. 425800 - 01). 3. Tanto premesso, deve ritenersi infondato il primo motivo, con cui si è dedotto l'errore di fatto in cui era incorsa la Corte di cassazione, Quinta Sezione, nel ritenere tardivo, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., l'atto di impugnazione presentato dall'avv. IA NA, che, essendo collegato al ricorso per cassazione dell'avv. Francesco BA, doveva essere ricondotto alla categoria dei motivi aggiunti ed era conseguentemente tempestivo. Osserva il Collegio che il ricorrente, nel prospettare la censura difensiva in esame, ometteva di confrontarsi con la sequenza procedimentale conclusasi con 5 la deliberazione della sentenza di secondo grado, emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria il 9 giugno 2021, nel cui dispositivo veniva indicato per il deposito della motivazione il termine di giorni novanta. La sentenza di appello, quindi, veniva depositata tardivamente, il 15 settembre 2021, con la conseguenza che il termine per la sua impugnazione iniziava a decorrere dalla data della notifica dell'avviso di deposito, ex art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. Tale avviso veniva notificato a PO e ai suoi difensori di fiducia il 17 settembre 2021, con l'ulteriore conseguenza che il termine di quarantacinque giorni per proporre impugnazione scadeva il 31 ottobre 2021, ma essendo questo e il giorno successivo festivi, la scadenza coincideva con il 2 novembre 2021. Ne discende che l'atto di ricorso dell'avv. NA, così come qualificato dallo stesso difensore di fiducia dell'imputato, essendo stato depositato il 4 novembre 2021, risulta tardivo. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 4. Parimenti inammissibile deve ritenersi il secondo motivo, con cui si è denunciato l'errore di fatto in cui era incorsa la Corte di legittimità nel ritenere prescritte le ipotesi di reato di cui all'art. 87 d.P.R. n. 570 del 1960 - alla cui configurazione ostava l'insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie contestata a PO - e dimostrate le condotte illecite di cui all'art. 416 cod. pen., rispetto alle quali veniva formulato un giudizio di colpevolezza dell'imputato contrastante con le emergenze probatorie. Osserva, innanzitutto, il Collegio che la Corte di cassazione non incorreva in alcun errore percettivo, in ragione del fatto che la prescrizione delle ipotesi di reato di cui all'art. 87 d.P.R. n. 570 del 1960 era stata deliberata dalla Corte di appello di Reggio Calabria il 9 giugno 2021, con una sentenza che, sul punto, veniva confermata in sede di legittimità. Ne discende che la rivalutazione degli accadimenti criminosi di cui all'art. 87 d.P.R. n. 570 del 1960, invocata nell'interesse di NI PO, postula la rivalutazione del compendio probatorio, da eseguirsi con il compimento di un'operazione di ermeneutica processuale incompatibile con il rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. Considerazioni analoghe valgono per le condotte illecite di cui all'art. 416 cod. pen., che appaiono strettamente collegate alle ipotesi di reato di cui all'art. 87 d.P.R. n. 570 del 1960, rispetto alle quali, al contrario di quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, veniva formulato un giudizio di colpevolezza nei confronti di PO pienamente rispettoso delle emergenze processuali. 6 Né, sul punto, sono ravvisabili discrasie argomentative, dovendosi richiamare il passaggio esplicitato a pagina 8 della sentenza impugnata, in cui le due fattispecie venivano poste in correlazione, evidenziandosi che appariva corretto «il rilievo della Corte di appello secondo il quale ad ogni elettore nei cui confronti, con false notizie o artifici o raggiri, siano state esercitate pressioni per indurlo a votare in modo diverso corrisponde un autonomo delitto elettorale ex art. 87 del d.P.R. n. 570 del 1960». Ne conseguiva che «per l'elevato numero dei soggetti nei confronti dei quali sono state esercitate indebite pressioni in occasione di ciascuna delle due competizioni elettorali, non può affatto sostenersi che i reati oggetto del programma criminoso erano solo due e che il vincolo associativo non fosse volto alla commissione di un numero indeterminato di reati elettorali». Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso. 5. Analogo giudizio di inammissibilità deve essere espresso per il terzo motivo, con cui si è lamentato l'errore di fatto in cui era incorsa la Suprema Corte nel ritenere NI PO il capo e il promotore dell'associazione a delinquere oggetto di contestazione, ai sensi dell'art. 416, terzo comma, cod. pen., senza considerare che non erano state individuate le condotte illecite attraverso cui si sviluppava il programma del sodalizio in questione. Si tratta, a ben vedere, di una doglianza prospettata in termini speculari a quella proposta con il secondo motivo del ricorso in esame, finalizzata a rivalutare il compendio probatorio acquisito nei confronti di R.appoccio, su cui ci si è soffermati nel paragrafo 4, al quale occorre rinviare per La ricognizione delle ragioni che impongono di ritenerla inammissibile. Non può, in ogni caso, non ribadirsi che, anche in questo caso, ci si limitava a richiedere la rivalutazione dei fatti di reato ascritti all'imputato ex art. 416 cod. pen., senza confrontarsi con le argomentazioni utilizzate per respingere le censure difensive. Basti, in proposito, richiamare il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 8 della sentenza impugnata, in cui si osserva che, già nel giudizio di legittimità sottostante, il ricorrente non si era confrontato «affatto con i molteplici elementi addotti dalla Corte di appello per sostenere che il PO, in seno all'associazione criminale, ha ricoperto i ruoli di promotore ed organizzatore». Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del terzo motivo di ricorso. 7 6. A conclusioni analoghe deve giungersi con riferimento al quarto motivo, con cui si è dedotto l'errore di fatto in cui era incorsa la Corte di cassazione nell'avere corroborato il giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di PO, mediante il richiamo degli esiti di un procedimento conclusosi con una sentenza penale non ancora passata in giudicato, in violazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen. Deve, invero, rilevarsi che dall'atto di impugnazione non sono evincibili gli elementi indispensabili per il vaglio giurisdizionale richiesto nell'interesse del ricorrente, non essendo indicato l'atto processuale in relazione al quale si sarebbe concretizzata la violazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen. e la sua valenza disarticolativa rispetto al percorso argomentativo seguito dalla Corte di cassazione. Tale decisione, del resto, non veniva menzionata nemmeno per relationem, con la conseguenza della lettura dell'atto di impLgnazione in esame non sono evincibili gli estremi del provvedimento al quale la difesa di PO intende riferirsi con la doglianza in questione. Ne discende che, relativamente al profilo censorio dedotto, la doglianza risulta prospettata in palese violazione del principio di specificità del ricorso, così come canonizzato dalla giurisprudenza di legittimità consolidata (tra le altre, Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053 - 01; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, deo. 2015, Savasta, Rv. 263601 - 01; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723 - 01). Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del quarto motivo di ricorso. 7. Deve, infine, ritenersi inammissibile il quinto motivo, con cui si è denunciato l'errore di fatto in cui era incorsa la Corte di legittimità nel negare le attenuanti generiche al ricorrente, la cui concessione era stata esclusa in contrasto con le circostanze di tempo e di luogo nelle quali si erano concretizzati gli accadimenti criminosi e con i parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. Osserva il Collegio che con tale doglianza, ancora una volta, la difesa del ricorrente mira a introdurre una rivalutazione delle connotazioni fattuali della vicenda criminosa, su cui la Corte di Reggio Calabria si era già espressa in termini ineccepibili, evidenziando che le modalità con cui le condotte illecite oggetto di contestazione venivano commesse da NI PO inducevano a ritenere congruo il giudizio dosimetrico censurato. Tali conclusioni, a ben vedere, non consentivano il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che, com'è noto, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, nella globalità degli elementi, oggettivi e soggettivi, che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni 8 fattuali, eventualmente riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato. La necessità di un giudizio che coinvolga tale posizione nel suo complesso — e che impediva la concessione delle attenuanti generiche a PO — è sintetizzata dal seguente principio di diritto: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054 - 01; Sez. 2, n. 3593D del 27/06/2002, Martino, Rv. 222351 - 01). Né, sotto questo profilo censoria, sono ravvisabili discrasie argomentative, dovendosi richiamare il passaggio esplicitato nelle pagine 8 e 9 della sentenza impugnata, in cui si evidenziava che la Corte di appello di Reggio Calabria aveva esplicitato «le ragioni per le quali il contegno processuale dell'imputato non rileva a tale fine e perché non corrisponde al vero che l'imputato non ha tratto vantaggio dal reato ed evidenziando che in ogni caso le circostanze attenuanti 8 generiche non sono applicabili a causa della gravità del reato, desunta dal ruolo apicale e dal pregiudizio arrecato alla libertà di voto degli elettori». Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del quinto motivo di ricorso. 8. Ne discende conclusivamente che il ricorso straordinario presentato nell'interesse di NI PO, risultando proposto fuori dalle ipotesi previste dall'art. 625-bis cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si determina in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Consegue, inoltre, a tali statuizioni la condanna dell'imputato NI PO alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Regione Calabria, che si liquidano in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge. Si condanna, infine, l'imputato PO NI alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, LI CE, SA CE e IN ID, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Reggio 9 Calabria, con separato decreto di pagamento emesso ex artt. 82 e 83 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna l'imputato PO NI alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Regione Calabria, che liquida in complessivi euro 4.000, oltre accessori di legge. Condanna, inoltre, l'imputato PO NI alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, CE LI, CE SA e ID IN, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Reggio Calabria con separato decreto di pagamento emesso ai sensi degli att. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso il 20 giugno 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udite, nell'interesse delle parti civili, LI CE, SA LI e IN ID, le conclusioni dell'avv. Domenico Serrano, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, depositando comparsa conclusionale e nota spese;
udite, nell'interesse della parte civile, Regione Calabria, le conclusioni dell'avv. IC AN, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, depositando comparsa conclusionale e nota spese;
udite, nell'interesse del ricorrente, le conclusioni dell'avv. Fabrizio NA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36072 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 20/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con atto di impugnazione presentato dagli avvocati Francesco BA e IA NA, NI PO proponeva ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa il 13 luglio 2022 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato avverso la decisione pronunciata dalla Corte di appello di Reggio Calabria il 9 giugno 2021. Con la decisione di secondo grado, in particolare, la Corte di appello di Reggio Calabria, pronunciandosi sull'impugnazione proposta da NI PO, confermava l'affermazione di responsabilità penale deliberata nei suoi confronti. Secondo quanto accertato nei giudizi di merito, i fatti di reato per i quali NI PO era stato condannato erano stati commessi nel corso di due distinte competizioni elettorali, riguardanti il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Calabria del 2010 e il rinnovo del Consiglio comunale di Reggio Calabria del 2011. Con il ricorso in esame NI PO ha articolato cinque censure difensive. Con il primo motivo si è dedotto l'errore di fatto in cui era incorsa la Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, nel ritenere tardivo, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., l'atto di impugnazione presentato dall'avv. IA NA, che, essendo collegato al ricorso per cassazione dell'avv. Francesco BA, doveva essere ricondotto alla categoria dei motivi aggiunti ed era conseguentemente tempestivo. Con il secondo motivo si è denunciato l'errore di fatto in cui era incorsa la Corte di legittimità nel ritenere prescritte le ipotesi di reato di cui all'art. 87 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - alla cui configurazione ostava l'insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie contestata a PO - e dimostrate le condotte illecite di cui all'art. 416 cod. pen., rispetto alle quali veniva formulato un giudizio di colpevolezza dell'imputato contrastante con le emergenze probatorie. Con il terzo motivo si è lamentato l'errore di fatto in cui era incorsa la Suprema Corte nel ritenere NI PO il capo e il promotore dell'associazione a delinquere oggetto di contestazione, ai sensi dell'art. 416, terzo comma, cod. pen., senza considerare che non erano state individuate le condotte illecite attraverso cui si sviluppava il programma del sodalizio in questione. 2 Con il quarto motivo si è dedotto l'errore di fatto in cui era incorsa la Corte di cassazione nell'avere corroborato il giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di PO, mediante il richiamo degli esiti di un procedimento conclusosi con una sentenza penale non ancora passata in giudicato, in violazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen. Con il quinto motivo si è denunciato l'errore di fatto in cui era incorsa la Corte di legittimità nel negare le attenuanti generiche al ricorrente, la cui concessione era stata esclusa in contrasto con le circostanze di tempo e di luogo nelle quali si erano concretizzati gli accadimenti criminosi e con i parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da NI PO, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. 2. In via preliminare, allo scopo di inquadrare le censure difensive proposte nell'interesse di NI PO, avverso la sentenza emessa il 13 luglio 2022 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., si rendono indispensabili alcune precisazioni. Deve, innanzitutto, premettersi che ratio e lettera dell'art. 625-bis cod. proc. pen., così come introdotto dall'art. 6, comma 6, legge 19 aprile 2001, n. 128, hanno contribuito alla formazione di canoni interpretativi divenuti principi consolidati, anche per via della speculare elaborazione formatasi sull'art. 395, comma 5, cod. proc. civ. (Sez. U, n. 1603 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01). Con particolare riferimento alle questioni sollevate nel ricorso straordinario proposto nell'interesse di NI PO, occorre ricordare che il principio dell'intangibilità dei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione, pur avendo perso il carattere di assolutezza per effetto dell'art. 625-bis cod. proc. pen. nella materia penale e di quello, analogo, della revocazione per la materia civile, resta il cardine del sistema delle impugnazioni e della formazione del giudicato;
l'accertamento definitivo costituisce, del resto, lo «scopo stesso dell'attività giurisdizionale [...]» e realizza l'interesse fondamentale di ogni sistema processuale «alla certezza delle situazioni giuridiche [...]» (Corte cost., sent. n. 294 del 1995). Le disposizioni regolatrici del ricorso straordinario, quindi, non possono trovare applicazione oltre i casi espressamente considerati, in forza del divieto 3 sancito dall'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, perché costituiscono una deroga all'intangibilità del giudicato. Ne discende che la natura eccezionale del rimedio in esame e il tenore della disposizione che lo istituisce non consentono di sindacare, attraverso il ricorso straordinario, pronunzie giurisdizionali diverse da quelle che sono connotate da definitività. 2.1. In questa cornice, l'errore di fatto che può dare luogo all'annullamento di una sentenza di legittimità è solo quello costituito da sviste o errori di percezione nei quali sia incorsa la Corte di cassazione nella lettura degli atti del giudizio ed è connotato dall'influenza esercitata sulla decisione dall'inesatta cognizione di risultanze processuali, il cui travisamento conduce a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza l'errore di fatto e la cui ingiustizia o invalidità costituiscono l'effetto di tale errore. Ne deriva che, esulando ogni profilo valutativo dall'errore di fatto, questo coincide con l'errore revocatorio — secondo l'accezione che vede nello stesso il travisamento degli atti nelle due forme dell'invenzione o dell'omissione, non estensibile al travisamento delle risultanze ovvero alla loro inesatta interpretazione — in cui sia incorsa la Corte di legittimità nella lettura degli atti del suo giudizio. Pertanto, il travisamento del fatto, inteso come travisamento del significato, non può in nessun caso legittimare il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. A maggior ragione, non può essere dedotta, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., la mancata considerazione dell'errore revocatorio in cui sia incorso il giudice di merito, tanto meno laddove sia prospettato che questo sarebbe stato, ora per allora, astrattamente rilevabile in sede di ricorso ordinario, in forza di una, non consentita o non accolta, interpretazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 2.2. Quanto all'omissione dell'esame di uno o più motivi del ricorso per cassazione, la stessa, quand'anche sussistente in astratto, si risolve in un difetto di motivazione, che, sempre in astratto, non significa né affermazione né negazione di alcuna realtà processuale, ma semplicemente mancata risposta a una censura. La giurisprudenza di legittimità consolidata, peraltro, ammette che la lacuna motivazionale possa essere ricondotta nell'errore di fatto quando dipenda da una «vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura [...]»; situazione che ricorre quando l'omesso esame lasci presupporre la mancata lettura del motivo di ricorso e da tale mancata lettura discenda, 4 secondo «un rapporto di derivazione causale necessaria [...]», una decisione che può ritenersi incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo (Sez. U, n. 16C3 del 27/03/2002, Basile, cit.). In questa prospettiva, si avverte la necessità di ricordare che il disposto dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. non consente di presupporre che ogni argomento prospettato a sostegno delle censure r on riprodotto nella sentenza sia stato non letto anziché implicitamente ritenuto non rilevante (tra le altre, Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982 - 01; Sez. 5, n. 20520 del 20/03/2007, Pecoriello, Rv. 236731 - 01; Sez. 5, n. 11058 del 10/12/2004, Buonanno, Rv. 231206 - 01). Ne deriva che non solo non è in nessun caso deducibile, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., la mancanza di espressa disamina di censure difensive che non siano decisive o che debbano considerarsi disattese, perché incompatibili con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche, che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ma è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, in violazione della regola dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame dipende da un errore di percezione. A tali indicazioni ermeneutiche può solo aggiungersi che, proprio sulla scorta dell'omologo rimedio dell'art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., giova a delimitare l'errore di fatto, con particolare riguardo alla lacuna motivazionale, la definizione fornita dalle Sezioni Unite civili come errore che «sebbene non giunga a quel punto di estraneità al giudizio che caratterizza l'errore materiale [...], è pur sempre un errore che si manifesta al di fuori di ciò che è stato il dibattito processuale o che ad esso appartiene per legge [...], in quanto investe un fatto pacifico, incontrovertibile nella sua esistenza o inesistenza [...]» (Sez. U, n. 101 del 08/02/1983, Rv. 425800 - 01). 3. Tanto premesso, deve ritenersi infondato il primo motivo, con cui si è dedotto l'errore di fatto in cui era incorsa la Corte di cassazione, Quinta Sezione, nel ritenere tardivo, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., l'atto di impugnazione presentato dall'avv. IA NA, che, essendo collegato al ricorso per cassazione dell'avv. Francesco BA, doveva essere ricondotto alla categoria dei motivi aggiunti ed era conseguentemente tempestivo. Osserva il Collegio che il ricorrente, nel prospettare la censura difensiva in esame, ometteva di confrontarsi con la sequenza procedimentale conclusasi con 5 la deliberazione della sentenza di secondo grado, emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria il 9 giugno 2021, nel cui dispositivo veniva indicato per il deposito della motivazione il termine di giorni novanta. La sentenza di appello, quindi, veniva depositata tardivamente, il 15 settembre 2021, con la conseguenza che il termine per la sua impugnazione iniziava a decorrere dalla data della notifica dell'avviso di deposito, ex art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. Tale avviso veniva notificato a PO e ai suoi difensori di fiducia il 17 settembre 2021, con l'ulteriore conseguenza che il termine di quarantacinque giorni per proporre impugnazione scadeva il 31 ottobre 2021, ma essendo questo e il giorno successivo festivi, la scadenza coincideva con il 2 novembre 2021. Ne discende che l'atto di ricorso dell'avv. NA, così come qualificato dallo stesso difensore di fiducia dell'imputato, essendo stato depositato il 4 novembre 2021, risulta tardivo. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 4. Parimenti inammissibile deve ritenersi il secondo motivo, con cui si è denunciato l'errore di fatto in cui era incorsa la Corte di legittimità nel ritenere prescritte le ipotesi di reato di cui all'art. 87 d.P.R. n. 570 del 1960 - alla cui configurazione ostava l'insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie contestata a PO - e dimostrate le condotte illecite di cui all'art. 416 cod. pen., rispetto alle quali veniva formulato un giudizio di colpevolezza dell'imputato contrastante con le emergenze probatorie. Osserva, innanzitutto, il Collegio che la Corte di cassazione non incorreva in alcun errore percettivo, in ragione del fatto che la prescrizione delle ipotesi di reato di cui all'art. 87 d.P.R. n. 570 del 1960 era stata deliberata dalla Corte di appello di Reggio Calabria il 9 giugno 2021, con una sentenza che, sul punto, veniva confermata in sede di legittimità. Ne discende che la rivalutazione degli accadimenti criminosi di cui all'art. 87 d.P.R. n. 570 del 1960, invocata nell'interesse di NI PO, postula la rivalutazione del compendio probatorio, da eseguirsi con il compimento di un'operazione di ermeneutica processuale incompatibile con il rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. Considerazioni analoghe valgono per le condotte illecite di cui all'art. 416 cod. pen., che appaiono strettamente collegate alle ipotesi di reato di cui all'art. 87 d.P.R. n. 570 del 1960, rispetto alle quali, al contrario di quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, veniva formulato un giudizio di colpevolezza nei confronti di PO pienamente rispettoso delle emergenze processuali. 6 Né, sul punto, sono ravvisabili discrasie argomentative, dovendosi richiamare il passaggio esplicitato a pagina 8 della sentenza impugnata, in cui le due fattispecie venivano poste in correlazione, evidenziandosi che appariva corretto «il rilievo della Corte di appello secondo il quale ad ogni elettore nei cui confronti, con false notizie o artifici o raggiri, siano state esercitate pressioni per indurlo a votare in modo diverso corrisponde un autonomo delitto elettorale ex art. 87 del d.P.R. n. 570 del 1960». Ne conseguiva che «per l'elevato numero dei soggetti nei confronti dei quali sono state esercitate indebite pressioni in occasione di ciascuna delle due competizioni elettorali, non può affatto sostenersi che i reati oggetto del programma criminoso erano solo due e che il vincolo associativo non fosse volto alla commissione di un numero indeterminato di reati elettorali». Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso. 5. Analogo giudizio di inammissibilità deve essere espresso per il terzo motivo, con cui si è lamentato l'errore di fatto in cui era incorsa la Suprema Corte nel ritenere NI PO il capo e il promotore dell'associazione a delinquere oggetto di contestazione, ai sensi dell'art. 416, terzo comma, cod. pen., senza considerare che non erano state individuate le condotte illecite attraverso cui si sviluppava il programma del sodalizio in questione. Si tratta, a ben vedere, di una doglianza prospettata in termini speculari a quella proposta con il secondo motivo del ricorso in esame, finalizzata a rivalutare il compendio probatorio acquisito nei confronti di R.appoccio, su cui ci si è soffermati nel paragrafo 4, al quale occorre rinviare per La ricognizione delle ragioni che impongono di ritenerla inammissibile. Non può, in ogni caso, non ribadirsi che, anche in questo caso, ci si limitava a richiedere la rivalutazione dei fatti di reato ascritti all'imputato ex art. 416 cod. pen., senza confrontarsi con le argomentazioni utilizzate per respingere le censure difensive. Basti, in proposito, richiamare il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 8 della sentenza impugnata, in cui si osserva che, già nel giudizio di legittimità sottostante, il ricorrente non si era confrontato «affatto con i molteplici elementi addotti dalla Corte di appello per sostenere che il PO, in seno all'associazione criminale, ha ricoperto i ruoli di promotore ed organizzatore». Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del terzo motivo di ricorso. 7 6. A conclusioni analoghe deve giungersi con riferimento al quarto motivo, con cui si è dedotto l'errore di fatto in cui era incorsa la Corte di cassazione nell'avere corroborato il giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di PO, mediante il richiamo degli esiti di un procedimento conclusosi con una sentenza penale non ancora passata in giudicato, in violazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen. Deve, invero, rilevarsi che dall'atto di impugnazione non sono evincibili gli elementi indispensabili per il vaglio giurisdizionale richiesto nell'interesse del ricorrente, non essendo indicato l'atto processuale in relazione al quale si sarebbe concretizzata la violazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen. e la sua valenza disarticolativa rispetto al percorso argomentativo seguito dalla Corte di cassazione. Tale decisione, del resto, non veniva menzionata nemmeno per relationem, con la conseguenza della lettura dell'atto di impLgnazione in esame non sono evincibili gli estremi del provvedimento al quale la difesa di PO intende riferirsi con la doglianza in questione. Ne discende che, relativamente al profilo censorio dedotto, la doglianza risulta prospettata in palese violazione del principio di specificità del ricorso, così come canonizzato dalla giurisprudenza di legittimità consolidata (tra le altre, Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053 - 01; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, deo. 2015, Savasta, Rv. 263601 - 01; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723 - 01). Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del quarto motivo di ricorso. 7. Deve, infine, ritenersi inammissibile il quinto motivo, con cui si è denunciato l'errore di fatto in cui era incorsa la Corte di legittimità nel negare le attenuanti generiche al ricorrente, la cui concessione era stata esclusa in contrasto con le circostanze di tempo e di luogo nelle quali si erano concretizzati gli accadimenti criminosi e con i parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. Osserva il Collegio che con tale doglianza, ancora una volta, la difesa del ricorrente mira a introdurre una rivalutazione delle connotazioni fattuali della vicenda criminosa, su cui la Corte di Reggio Calabria si era già espressa in termini ineccepibili, evidenziando che le modalità con cui le condotte illecite oggetto di contestazione venivano commesse da NI PO inducevano a ritenere congruo il giudizio dosimetrico censurato. Tali conclusioni, a ben vedere, non consentivano il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che, com'è noto, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, nella globalità degli elementi, oggettivi e soggettivi, che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni 8 fattuali, eventualmente riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato. La necessità di un giudizio che coinvolga tale posizione nel suo complesso — e che impediva la concessione delle attenuanti generiche a PO — è sintetizzata dal seguente principio di diritto: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054 - 01; Sez. 2, n. 3593D del 27/06/2002, Martino, Rv. 222351 - 01). Né, sotto questo profilo censoria, sono ravvisabili discrasie argomentative, dovendosi richiamare il passaggio esplicitato nelle pagine 8 e 9 della sentenza impugnata, in cui si evidenziava che la Corte di appello di Reggio Calabria aveva esplicitato «le ragioni per le quali il contegno processuale dell'imputato non rileva a tale fine e perché non corrisponde al vero che l'imputato non ha tratto vantaggio dal reato ed evidenziando che in ogni caso le circostanze attenuanti 8 generiche non sono applicabili a causa della gravità del reato, desunta dal ruolo apicale e dal pregiudizio arrecato alla libertà di voto degli elettori». Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del quinto motivo di ricorso. 8. Ne discende conclusivamente che il ricorso straordinario presentato nell'interesse di NI PO, risultando proposto fuori dalle ipotesi previste dall'art. 625-bis cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si determina in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Consegue, inoltre, a tali statuizioni la condanna dell'imputato NI PO alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Regione Calabria, che si liquidano in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge. Si condanna, infine, l'imputato PO NI alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, LI CE, SA CE e IN ID, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Reggio 9 Calabria, con separato decreto di pagamento emesso ex artt. 82 e 83 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna l'imputato PO NI alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Regione Calabria, che liquida in complessivi euro 4.000, oltre accessori di legge. Condanna, inoltre, l'imputato PO NI alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, CE LI, CE SA e ID IN, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Reggio Calabria con separato decreto di pagamento emesso ai sensi degli att. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso il 20 giugno 2023.