Sentenza 29 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2003, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPRE385/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO NE Oggetto SEZ ON LAJ Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G.N. 8657/00 Dott. Donato FIGURELLI B- Consigliere 10080/00 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Cron.2957 Dott. Maura LA TERZA Consigliere Rep. CURCURUTO - Rel. Consigliere Ud.14/06/02Dott. Filippo ha pronunciato la seguente S EN T E NZA sul ricorso proposto da: PO ME, elettivamente domiciliato in ROMA V. LE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato SPINOSO ANTONIO & NAPOLITANI GABRIELLA, rappresentato giusta e difeso dall'avvocato ME PO, delega in atti;
ricorrente
contro
FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI;
- intimato 2002 e sul 2° ricorso n° 10080/00 proposto da: 2827 FF SS SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI -1- E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliatorappresentante in ROMA VIA SANTA MARIA MEDIATRICE 1, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO BUCCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale nonchè contro elettivamente domiciliato in ROMA PO ME, V.LE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato SPINOSO NAPOLITANI, rappresentato e difeso ME PO, giusta delega indall'avvocato atti;
- controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 188/99 del Tribunale di REGGIO CALABRIA, depositata il 30/06/99 R.G.N. 355/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/02 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed inammissibilità o rigetto dell'incidentale. -2- Svolgimento del giudizio Con ricorso al Tribunale di Reggio Calabria le Ferrovie dello Stato s.p.a. proposero appello contro la sentenza con la quale il Pretore della stessa città aveva accolto la domanda di DO NE, operaio addetto dal 1975, ininterrottamente, al piazzale deposito locomotive, diretta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'artrosi cervicale dalla quale era affetto. L'appello, nella resistenza del NE, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Polimeni, venne rigettato con sentenza 30 giugno 1999 recante, nel dispositivo, la condanna delle Ferrovie dello Stato, alle spese del grado liquidate in lire 1.000.000. Il Tribunale, per quel che rileva, rigettava l'eccezione di inesistenza dell'appello per carenza di potere in capo alla società appellante di conferire il mandato al procuratore ad litem, osservando che il mandato era valido perché rilasciato da un institore della società, dotato perciò di tipici poteri di rappresentanza, del resto ribaditi nell' atto di nomina. Dichiarava poi di aderire alle conclusioni del ctu secondo cui la patologia da cui era affetto il NE era da ritenere concausa efficiente e determinante di servizio da ascrivere alla tabella B del dpr 834/81. Il giudizio del sanitario era, infatti, accuratamente motivato e perfettamente sovrapponibile a quello del ctu di primo grado, mentre le note tecniche alla consulenza depositate dall'appellante apparivano generiche e non ancorate alle peculiarità del caso concreto, non tenendo conto delle mansioni di operaio svolte dal lavoratore. per molti anni. 1 Le stesse Ferrovie, del resto, in una circolare avevano collocato la patologia di cui si discuteva fra quelle per le quali si doveva esperire d'ufficio la procedura di riconoscimento della causa di servizio, così riconoscendone la frequenza tra i lavoratori addetti a determinate attività. Su tali premesse il Tribunale concludeva per il rigetto dell'appello, affermando nella motivazione che, dato l'esito della lite, le spese andavano poste a carico delle Ferrovie, e ne disponeva la distrazione " in favore dell'avvocato Polimeni, ex art. 93 .cpc." Tale statuizione non era tuttavia riprodotta nel dispositivo. L'avv. Polimeni con ricorso notificato il 7 aprile 2000 chiede la cassazione di questa sentenza per quanto attiene alla mancata statuizione sulla distrazione in favore di se stesso quale difensore, delle spese, competenze ed onorari del giudizio. Le Ferrovie dello Stato in data 11 maggio 2000 hanno notificato ricorso incidentale affidato ad un motivo con il quale si denunzia omessa e insufficiente motivazione sull'accoglimento delle conclusioni del ctu. Il Polimeni resiste al ricorso incidentale con controricorso. Motivi della decisione Preliminarmente i due ricorsi, diretti contro la stessa sentenza, devono esser riuniti. Con l'unico motivo del ricorso principale l'avvocato Polimeni denunzia la violazione dell'art. 93 c.p.c. osservando che la propria richiesta di distrazione nelle spese, accolta nelle motivazione della sentenza non è riflessa dal dispositivo e che in tale situazione, essendo esclusa dalla 2 costante giurisprudenza, nel rito del lavoro, l'esperibilità del procedimento di correzione degli errori materiali, di cui all'artt. 287 c.p.c., il vizio denunziato è rimediabile solo con il ricorso per cassazione. Con il ricorso incidentale le Ferrovie dello Stato denunziano omessa o insufficiente motivazione sull'accoglimento delle conclusioni del ctu da parte del Tribunale . Nel resistere al ricorso incidentale l'avv. Polimeni ne rileva innanzitutto l'inammissibilità sotto vari profili e in subordine l'infondatezza, rilevando altresì l'inammissibilità dell'appello a suo tempo proposto dalle Ferrovie s.p.a per difetto di valida procura al difensore. Il ricorso incidentale va esaminato con priorità perché il suo accoglimento sarebbe idoneo a travolgere del tutto la decisione, che il ricorso principale impugna invece limitatamente alla statuizione in punto di distrazione delle тр spese. Il ricorso è stato notificato in data 11 maggio 2000 all'avvocato Polimeni quale difensore di sé stesso, al domicilio eletto in Roma. Una seconda notifica, nella medesima data, è stata fatta allo stesso legale quale difensore del Pennestri, presso il suo studio. Come il ricorrente principale osserva esattamente, il ricorso incidentale è diretto nei confronti del difensore, ossia di un soggetto completamente diverso dal destinatario della pronunzia di riconoscimento della causa di servizio da parte dei giudici di merito. La parte contro la quale esso si rivolge è infatti individuata nel solo avv. Polimeni, come emerge, fra l'altro, 3 indiscutibilmente dal tenore dell'atto dove il Polimeni vi è indicato come "ricorrente e convenuto in via incidentale". La sentenza è impugnata in via incidentale, come detto, per motivi diversi da quelli attinenti alla statuizione sulle spese, il che, tenendo conto dell'autonomo potere di impugnazione da riconoscere in tal caso al difensore (v. fra le molte Cass. 25 febbraio 2002 n. 2736) equivale a dire che essa è impugnata con riferimento a capi concernenti una parte diversa da quella che ha proposto il ricorso principale. Essa avrebbe dovuto quindi venire impugnata nei riguardi del NE, essendo censurate statuizioni concernenti quest'ultimo e ai fini di una tale impugnazione non è sufficiente la mera notifica di copia del ricorso al medesimo legale in qualità di difensore quando il ricorso, come detto, individui la parte contro la quale si dirige esclusivamente nel difensore stesso, ricorrente principale in proprio. Il ricorso incidentale è pertanto inammissibile e va disatteso. Il ricorso principale è fondato. Deve infatti osservarsi che l'omessa pronunzia sull'istanza di distrazione delle spese avanzata dal difensore configura un vero e proprio vizio della pronunzia in violazione del disposto dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 93 dello stesso codice, che può esser fatto valere in sede di impugnazione dallo stesso difensore ( Cass. 25 febbraio 2002 n. 2736 cit.) e che la sussistenza di un tale vizio non è esclusa per il fatto che la statuizione avente ad oggetto la suddetta distrazione è contenuta nella motivazione della sentenza impugnata, dal momento che nel rito del lavoro la redazione 4 del dispositivo non e', come nel rito ordinario, un atto puramente interno, modificabile dallo stesso giudice fino a quando la sentenza non venga pubblicata, ma e' un atto di rilevanza esterna, dato che la sua lettura in udienza porta ad immediata conoscenza delle parti il contenuto della decisione e che di esso le parti possono avvalersi come titolo esecutivo autonomo. Conseguentemente in caso di errore di giudizio espresso nel dispositivo non e' piu' possibile (salvo che in sede di impugnazione) la correzione di tale errore, e se, a tal fine, si adotta una motivazione diversa dal dispositivo, la sentenza e' soggetta inevitabilmente ad annullamento, non risultando applicabili ne' il principio della integrazione del dispositivo con la parte motiva della sentenza, ne' il procedimento di correzione degli errori materiali ex art. 287 cod. proc. civ.(v. fra le molte Cass. 1 febbraio 1995 n. 1167; Cass. 13 luglio 1995, n. 7671) In accoglimento del ricorso principale la sentenza deve quindi esser cassata e non essendo necessario alcun accertamento ulteriore la causa può esser decisa nel merito attribuendo al ricorrente quale antistatario le somme liquidate nella sentenza impugnata. Vanno peraltro compensate le spese di questo giudizio.
PQM
Riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta l'incidentale; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito attribuisce al ricorrente avvocato Polimeni quale antistatario le somme liquidate nella sentenza impugnata;
compensa le spese del presente giudizio di legittimità. เ ก5 Roma 14 giugno 2002 Il cons. est. Filippo Curcuruto IL CANCELLIERE Depositaĵo in celleria WCANCELLIERE Il Presidente Paolino Dell'Anno Vulin. mu m . 6