Art. 10.
Gli imprenditori agricoli, i cui piani di sviluppo siano stati approvati in conformita' alle disposizioni della legge 9 maggio 1975, n. 153 , con le modifiche di cui ai precedenti articoli 8 e 9, possono beneficiare delle provvidenze previste nell'articolo 15 della citata legge con le seguenti condizioni di maggiore favore:
a) il concorso nel pagamento degli interessi e' fissato nella misura stabilita dall' articolo 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , per le zone del Mezzogiorno e per gli altri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane, con la maggiorazione di un punto, per la durata prevista dal secondo comma dello stesso articolo 18; in ogni caso l'onere a carico del beneficiario non puo' essere inferiore al 2 per cento;
b) il limite di fidejussione, di cui al secondo comma dell'articolo 20 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , viene elevato all'80 per cento dell'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, fermo restando il trattamento particolare previsto nei commi terzo e quarto dello stesso articolo 20 per le cooperative agricole e le altre forme associative nonche' per gli affittuari, mezzadri e coloni.
Nelle zone considerate dalla presente legge e per le quali i piani di sviluppo od i programmi annuali delle comunita' montane di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , ove esistano o, in loro assenza, i programmi regionali di intervento di cui all' articolo 3 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , prevedono specifici interventi per la promozione dell'attivita' turistica, la salvaguardia e lo sviluppo di attivita' artigianali, le provvidenze previste nell' articolo 15 della legge 9 maggio 1975, numero 153 , possono riguardare investimenti anche di carattere turistico o artigianale realizzati nell'ambito dell'azienda agricola per un importo non superiore a 10.520 unita' di conto per azienda.
Per le aziende che dispongono di almeno 0,5 UBA per ettaro di superficie foraggera, gli importi annui e complessivi del contributo integrativo, di cui all' articolo 23 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , sono elevati di un terzo. Il limite degli importi complessivi per azienda puo' essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di conduzione.
La concessione dei benefici di cui ai commi precedenti non preclude la possibilita' di accordare le altre provvidenze previste dalla legge 9 maggio 1975, n. 153 , non espressamente richiamate dal presente articolo.
Gli imprenditori agricoli, i cui piani di sviluppo siano stati approvati in conformita' alle disposizioni della legge 9 maggio 1975, n. 153 , con le modifiche di cui ai precedenti articoli 8 e 9, possono beneficiare delle provvidenze previste nell'articolo 15 della citata legge con le seguenti condizioni di maggiore favore:
a) il concorso nel pagamento degli interessi e' fissato nella misura stabilita dall' articolo 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , per le zone del Mezzogiorno e per gli altri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane, con la maggiorazione di un punto, per la durata prevista dal secondo comma dello stesso articolo 18; in ogni caso l'onere a carico del beneficiario non puo' essere inferiore al 2 per cento;
b) il limite di fidejussione, di cui al secondo comma dell'articolo 20 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , viene elevato all'80 per cento dell'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, fermo restando il trattamento particolare previsto nei commi terzo e quarto dello stesso articolo 20 per le cooperative agricole e le altre forme associative nonche' per gli affittuari, mezzadri e coloni.
Nelle zone considerate dalla presente legge e per le quali i piani di sviluppo od i programmi annuali delle comunita' montane di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , ove esistano o, in loro assenza, i programmi regionali di intervento di cui all' articolo 3 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , prevedono specifici interventi per la promozione dell'attivita' turistica, la salvaguardia e lo sviluppo di attivita' artigianali, le provvidenze previste nell' articolo 15 della legge 9 maggio 1975, numero 153 , possono riguardare investimenti anche di carattere turistico o artigianale realizzati nell'ambito dell'azienda agricola per un importo non superiore a 10.520 unita' di conto per azienda.
Per le aziende che dispongono di almeno 0,5 UBA per ettaro di superficie foraggera, gli importi annui e complessivi del contributo integrativo, di cui all' articolo 23 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , sono elevati di un terzo. Il limite degli importi complessivi per azienda puo' essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di conduzione.
La concessione dei benefici di cui ai commi precedenti non preclude la possibilita' di accordare le altre provvidenze previste dalla legge 9 maggio 1975, n. 153 , non espressamente richiamate dal presente articolo.