Sentenza 9 maggio 2013
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di coltivazione non autorizzata di piante di natura stupefacente, occorre verificare gli elementi dimostrativi della concreta offensività della condotta, avendo riguardo non soltanto al quantitativo di principio attivo ricavabile dalle singole piante, in relazione al loro grado di maturazione, ma anche ad ulteriori circostanze, quali l'estensione e la struttura organizzata della piantagione, dalle quali possa derivare una produzione di sostanze stupefacenti potenzialmente idonea ad incrementare il mercato. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto configurabile il reato relativamente alla coltivazione n.43 piantine di "cannabis" - che all'atto dell'accertamento avevano un contenuto di sostanza ricavabile inferiore sia al valore di una dose singola che alla dose soglia - per la presenza di semi e di impianti di innaffiamento e riscaldamento dei locali, finalizzati a favorire la crescita e lo sviluppo della coltivazione).
Commentari • 13
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La ratio dell' “uso personale” Nella Giurisprudenza di legittimità, si è compresa la notevole indeterminatezza del lemma “quantità” in tema di stupefacenti. Secondo un primo orientamento, inaugurato da Cass., SS.UU., 10 luglio 2008, n. 28605, Di Salvia, non è reato o, meglio, è reato impossibile spacciare o coltivare una dose di sostanza priva di tenore drogante, ovverosia con un principio attivo “che non può modificare l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore”. Dunque, per Sezioni Unite Di Salvia 2008, il criterio qualitativo prevale sempre su quello quantitativo. Tale è pure il parere di Cass., sez. pen. IV, 12 maggio 2010, n. 21814, Cass., sez. pen. IV, 17 febbraio 2011, n. 25674 e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2013, n. 23082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23082 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2013 |
Testo completo
23082/13 22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. Sez. 1410 Claudia Squassoni - Presidente - UP - 09/05/2013 Alfredo Maria Lombardi - Relatore - Amedeo Franco R.G.N. 33964/2012 Silvio Amoresano SA Gazzara ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da De VI GA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza in data 15/05/2012 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alfredo Maria Lombardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Giacomo Frazzitta, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala in data 16/12/2009, con la quale De VI GA era stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 1, del DPR n. 309/1990, a lui ascritto per avere coltivato 43 piantine di cannabis. Per quanto interessa in sede di legittimità la sentenza, nel rigettare i motivi di appello dell'imputato, ha affermato che il reato di coltivazione di piante da cui siano ricavabili sostanze stupefacenti è integrato anche nell'ipotesi in cui il principio attivo della sostanza stupefacente estratto dalle piante non raggiunga il limite soglia dell'effetto drogante;
che la colpevolezza dell'imputato risultava provata dal rinvenimento di un'impronta del dito mignolo del De VI su un pezzo di carta stagnola contenuto in una busta di cellophane rinvenuta nel luogo ove avveniva la coltivazione delle piantine di cannabis. La Corte territoriale ha negato infine la concessione delle attenuanti generiche chieste dall'imputato.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore, che la denuncia con tre mezzi di annullamento.
2.1 Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché errata interpretazione dell'art. 73 del DPR n. 309/1990. Viene riproposta la questione della configurabilità della fattispecie delittuosa ascritta all'imputato allorché il contenuto della sostanza stupefacente ricavabile dalle piante risulti, come emerso nel caso in esame dalla consulenza espletata, inferiore sia al valore di una dose singola che alla dose soglia. Il giudice di merito deve accertare, al fini del'affermazione di colpevolezza dell'imputato, l'offensività della condotta posta in essere rispetto all'interesse tutelato dalla norma anche con riferimento all'ipotesi di coltivazione di sostanze stupefacenti, sicché nel caso in cui la sostanza ricavabile dalle piante non risulti idonea a produrre un effetto stupefacente in concreto rilevabile la condotta deve ritenersi priva di offensività.
2.2 Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché errata applicazione dell'art. 192 c.p.p.. Si denuncia l'omessa valutazione dei rilievi formulati nell'atto di appello in ordine alla identificazione dell'imputato quale autore del fatto ed, in particolare, l'omessa valutazione di altre circostanze emerse dal dibattimento, quali il fatto che l'immobile in cui è stata rinvenuta la coltivazione di cannabis non era nella disponibilità dell'imputato ed era accessibile da chiunque, potendo la porta di ingresso essere agevolmente aperta dall'esterno. Inoltre non è stata trovata alcuna altra impronta dell'imputato sia sugli altri ritagli di carta stagnola, sia nel resto dell'abitazione, con la conseguente carenza di un apparato indiziario idoneo all'accertamento della colpevolezza oltre il ragionevole dubbio.
2.3 Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. Manca nella sentenza una adeguata valutazione di tutte le circostanze di cui si deve tener conto ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso non è fondato.
2.1 Come è noto le Sezioni Unite di questa Suprema Corte (sentenza n. 28605 del 24/04/2008, Di Salvia), risolvendo il contrasto interpretativo insorto in tema di coltivazione di sostanze stupefacenti, hanno affermato, da un lato, la irrilevanza della destinazione del prodotto all'uso personale (RV 239920), al fine di escludere la punibilità del fatto, e, dall'altro, che spetta al giudice di merito verificare in concreto l'offensività della condotta ovvero l'idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile. (RV 239921; conforme, Sez. U. 24 aprile 2008, Valletta, non massimata). Tale ultima affermazione risulta evidentemente imposta, pur avendo la fattispecie criminosa natura di reato di pericolo presunto, dall'esigenza di verificare in concreto l'offensività specifica della singola condotta accertata, secondo i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza costituzionale sul punto (cfr. Corte Cost. n. 265/2005 ed altre). Al fini di tale valutazione, però, si deve tener conto dell'interesse tutelato dalla norma, che è rappresentato non solo da esigenze di protezione della salute collettiva, che giustifica l'intero sistema sanzionatorio in materia di stupefacenti, ma anche dal fine di impedire, avuto riguardo alla specifica condotta prevista dalla norma, il potenziale aumento delle sostanze stupefacenti in circolazione, che l'attività di coltivazione è idonea a produrre. Sicché, ai fini dell'accertamento della concreta offensività della condotta, dovrà aversi riguardo non solo al quantitativo di principio attivo ricavabile dalle singole plante, in relazione al loro grado di sviluppo, ma dovrà altresì tenersi conto della estensione e della struttura eventualmente organizzata della piantagione, da cui possa derivare una produzione di sostanze stupefacenti potenzialmente idonee ad incrementarne il mercato. Orbene, nel caso in esame, secondo le risultanze della sentenza di primo grado, è stata accertata all'interno dell'abitazione nella quale avveniva la coltivazione di cannabis, oltre alle quarantatre piantine di cui alla contestazione, la presenza di semi e di impianti per l'innaffiamento e il riscaldamento dei locali, finalizzata a favorire la crescita e lo sviluppo della coltivazione. Inoltre, secondo l'accertamento di fatto una delle piante aveva già raggiunto lo sviluppo di 80 cm. e da essa risultava ricavabile marijuana del peso complessivo di grammi 2.524,80 con un principio attivo di 7,6 mg su un quantitativo prelevato per le analisi di mg 331,309. Correttamente, pertanto, i giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza del reato ascritto all'imputato.
2.2 Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. E' stato già reiteratamente affermato da questa Corte che l'impronta digitale assume valore probatorio a condizione che presenti almeno sedici punti di 3 corrispondenza. (cfr. per tutte sez. 1, sentenza n. 18682 del 17/04/2008, Pisano, Rv. 240192). Nel caso in esame sono stati rilevati venti punti di coincidenza tra l'impronta del dito mignolo dell'imputato e quella rilevata sulla carta stagnola. Peraltro, la sentenza di primo grado ha effettuato un'analisi assolutamente esaustiva sul punto, nonché in ordine al materiale sul quale è stata rilevata l'impronta da ricondursi univocamente all'attività di coltivazione delle piante di cannabis effettuata nell'appartamento. Gli ulteriori elementi fattuali dedotti dal ricorrente sono stati esaminati dai giudici di merito ed anzi ritenuti compatibili con l'utilizzazione dell'immobile abbandonato proprio dall'imputato.
2.3 E', infine, manifestamente infondato l'ultimo motivo di gravame. La sentenza impugnata risulta puntualmente motivata in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena in considerazione della gravità dei fatti, con valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 09/05/2013 Il Consigliere estensore IL Presidente By Пріл low ил fevesson DEPOSITATA IN CANCELLERIA| IL 2 9 MAG 2013 MAC IL CANCELLIERE E T R O UA IA C +