Sentenza 8 ottobre 2008
Massime • 1
Ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, spetta al giudice verificare in concreto l'offensività della condotta ovvero l'idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile. (La Corte ha chiarito che a tal fine rileva non già che al momento dell'accertamento del reato le piante non siano ancora giunte a maturazione, atteso che la coltivazione ha inizio con la posa dei semi, quanto l'idoneità anche solo potenziale delle stesse a produrre una germinazione ad effetti stupefacenti).
Commentari • 9
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La ratio dell' “uso personale” Nella Giurisprudenza di legittimità, si è compresa la notevole indeterminatezza del lemma “quantità” in tema di stupefacenti. Secondo un primo orientamento, inaugurato da Cass., SS.UU., 10 luglio 2008, n. 28605, Di Salvia, non è reato o, meglio, è reato impossibile spacciare o coltivare una dose di sostanza priva di tenore drogante, ovverosia con un principio attivo “che non può modificare l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore”. Dunque, per Sezioni Unite Di Salvia 2008, il criterio qualitativo prevale sempre su quello quantitativo. Tale è pure il parere di Cass., sez. pen. IV, 12 maggio 2010, n. 21814, Cass., sez. pen. IV, 17 febbraio 2011, n. 25674 e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/10/2008, n. 44287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44287 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 08/10/2008
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 1673
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 011100/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di PALERMO;
nei confronti di:
1) AO PE, N. IL 25/12/1968;
avverso SENTENZA del 11/01/2006 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPANATO GRAZIANA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BUA Francesco, che ha concluso per annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
AO SE, imputato del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per avere coltivata 41 piantine di marijuana in
Castelvetrano, fatto accertato il e novembre 2001, veniva condannato dal Tribunale di Marsala (sezione distaccata di Castelvetrano) con sentenza pronunciata in data 18.6.2004 alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 800,00 di multa, previa concessione dell'attenuante del fatto di lieve entità e delle attenuanti generiche.
Proposto appello, la Corte di Palermo, con sentenza resa in data 18 giugno 2004, lo assolveva dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste, ritenendo che essendo le piantine allo stato ancora larvale, il principio attivo in esse contenute fosse talmente basso da non poter essere dosato, per cui non era configurabile una coltivazione in senso tecnico.
Avverso questa decisione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 73 citato e manifesta illogicità della motivazione.
Sostiene il ricorrente che è irrilevante la destinazione ad uso personale del prodotto della coltivazione, in ragione della idoneità della condotta ad accrescere il pericolo di circolazione e diffusione delle sostanze stupefacenti con incremento delle occasioni di spaccio;
che si tratta di reato di pericolo astratto per il quale non rileva la quantità e qualità delle piante, la loro effettiva tossicità o la quantità di sostanza drogante da essa estraibile e che comunque la motivazione era affetta da illogicità in quanto era assurdo attribuire una modesta efficacia drogante ad un numero rilevante di piantine.
In particolare sottolinea che la valutazione dell'offensività in concreto della coltivazione, a tutto concedere, non può dipendere dal momento dell'accertamento, ma dalla sua potenzialità, allorché il tipo di vegetale coltivato sia idoneo a produrre sostanze dopanti. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
Il ricorso è fondato per cui la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo. Risulta dalla stesa sentenza che nel corso di una perquisizione effettuata presso l'abitazione del Taormina i Carabinieri di Castelvetrano sequestrarono 41 piantine di marijuana, alte 3-4 centimetri, con principio attivo molto basso per il loro stato di immaturità.
Secondo la corte d'appello per fornire apprezzabili quantitativi di sostanza stupefacente avrebbero dovuto svilupparsi ulteriormente e di essere trapiantate in vasi più ampi.
Pertanto esse non costituivano una vera e propria coltivazione. Le questioni proposte dal ricorrente che contesta questa impostazione del giudice di merito di secondo grado complicano una serie di questioni che sono state affrontate più volte da questa Corte e da ultimo dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 28605/08 del 24.4.2008 imp. Di Salvia.
È stato ribadito il principio che non è rilevante la destinazione del raccolto della coltivazione, mancando un nesso di immediatezza tra la coltivazione e l'uso personale che giustifica il maggior rigore del legislatore rispetto alle altre condotte contemplate dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 interamente attratte nell'area dell'illecito amministrativo nel caso della finalizzazione all'uso personale.
La pericolosità della condotta di coltivazione si correla alle esigenze di tutela della salute collettiva, derivante dalla capacità della coltivazione, attraverso l'aumento dei quantitativi di droga, di incrementare le occasioni di cessione della stessa ed il mercato degli stupefacenti fuori dal controllo dell'autorità. Secondo le SS.UU. il legislatore ha voluto attribuire a tale condotta comunque e sempre una rilevanza penale, quali che siano le caratteristiche della coltivazione e quale che sia il quantitativo di principio attivo ricavabile dalle parti delle piante da stupefacenti. Arbitraria, dunque, è la distinzione tra coltivazione in senso tecnico-agrario, ovvero imprenditoriale e la coltivazione domestica, che non si ricava in alcun modo dalla norma.
Il reato in oggetto, pertanto va definito come reato di pericolo. Diverso profilo è quello dell'offensività specifica della singola condotta in concreto accertata.
È necessario che alla offensività ritenuta in astratto dal legislatore si ricolleghi almeno un grado minimo di offensività della singola condotta dell'agente in concreto;
in difetto di ciò la fattispecie rifluisce nella figura del reato impossibile. Le Sezioni Unite hanno ribadito che la condotta è inoffensiva soltanto se il bene tutelato non è stato leso o messo in pericolo anche in grado minimo.
Nel caso di specie la coltivazione potrebbe definirsi inoffensiva in concreto se le piantine sequestrate fossero risultate essere inidonee a produrre effetti stupefacenti.
Lo stesso giudice d'appello non afferma questa idoneità, ma verifica la sussistenza dell'offensività al momento del sequestro:
trattandosi di piantine assolutamente immature il principio attivo riscontrato era esiguo.
Ciò non dipendeva dal tipo di pianta ma dal suo grado di sviluppo. Il ragionamento seguito dalla parte territoriale, pertanto, risulta essere errato ed illogico dal momento che l'inizio della coltivazione comincia dalla posa di semi e che l'offensività va rapportata alla idoneità anche solo potenziale dei medesimi a produrre una germinazione ad effetti stupefacenti.
Nel caso di specie le piantine presentavano principi attivi e dunque capacità di sviluppare apprezzabili effetti stupefacenti della produzione giunta a maturazione.
L'esclusione dell'offensività e stata effettuata dal giudice di merito in base ad argomentazioni che presuppongono una erronea interprete del concetto di coltivazione e del concetto stesso di offensività in concreto, per cui il giudice di rinvio è tenuto a riesaminare la questione attenendosi ai principi innanzi richiamati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2008