Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/10/2008, n. 44287
CASS
Sentenza 8 ottobre 2008

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Ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, spetta al giudice verificare in concreto l'offensività della condotta ovvero l'idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile. (La Corte ha chiarito che a tal fine rileva non già che al momento dell'accertamento del reato le piante non siano ancora giunte a maturazione, atteso che la coltivazione ha inizio con la posa dei semi, quanto l'idoneità anche solo potenziale delle stesse a produrre una germinazione ad effetti stupefacenti).

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  • 1La nozione di “uso personale” di stupefacenti
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 28 agosto 2020

    La ratio dell' “uso personale” Nella Giurisprudenza di legittimità, si è compresa la notevole indeterminatezza del lemma “quantità” in tema di stupefacenti. Secondo un primo orientamento, inaugurato da Cass., SS.UU., 10 luglio 2008, n. 28605, Di Salvia, non è reato o, meglio, è reato impossibile spacciare o coltivare una dose di sostanza priva di tenore drogante, ovverosia con un principio attivo “che non può modificare l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore”. Dunque, per Sezioni Unite Di Salvia 2008, il criterio qualitativo prevale sempre su quello quantitativo. Tale è pure il parere di Cass., sez. pen. IV, 12 maggio 2010, n. 21814, Cass., sez. pen. IV, 17 febbraio 2011, n. 25674 e …

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  • 2La ratio della “offensività della coltivazione” nel Testo Unico sugli stupefacenti
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 29 luglio 2020

    Profili di Diritto Costituzionale Nell'ambito del Diritto Penale, la ratio della “concreta offensività” è essenziale, in tanto in quanto la sanzione detentiva e, per conseguenza, la rieducazione del condannato sono legittime soltanto se il reo ha cagionato un'offesa grave e concreta ad un bene giuridico tutelato dalla Carta fondamentale. A tal proposito, De Lia (2019) afferma che, nel comma 2 Art. 25 Cost., il fatto punibile commesso deve essere un “fatto offensivo commesso [rectius: consumato, ndr]”, giacché la repressione giuspenalistica non ha alcun senso senza che vi sia stata una lesione tangibile del diritto conculcato. Del pari, Bonomi (2021) precisa che “l'intervento del …

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  • 3Coltivazione domestica non è reato se .. (Cass. 36037/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 marzo 2018

  • 4Non è reato la coltivazione domestica inoffensiva (Trib. Tn, n. 1088/13)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    Non è reato la coltivazione di due piante di marijuana per mancanza di offensività della condotta, e cioè l?effettiva capacità della stessa di ledere il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, in quanto la modesta quantità di principio attivo (88mg) impedisce di vedere leso il bene giuridico protetto, cioè la salute pubblica. Scarica la sentenza del Tribunale di Trento, sentenza 6 novembre 2013, n. 1088/13 in formato .pdf) Nel procedimento penale per coltivazione di due piante di marijuana, conclusosi con una assoluzione per mancanza di offensività della condotta, venivano sequestrati, per quanto interessa, ca. 14 g di marijuana (?due piante di cui una senza foglie?): le …

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  • 5Coltivazione: il punto della Cassazione Penale
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/10/2008, n. 44287
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44287
Data del deposito : 8 ottobre 2008

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