Sentenza 10 febbraio 2016
Massime • 2
Ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, l'offensività della condotta non è esclusa dal mancato compimento del processo di maturazione dei vegetali, neppure quando risulti l'assenza di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, se gli arbusti sono prevedibilmente in grado di rendere, all'esito di un fisiologico sviluppo, quantità significative di prodotto dotato di effetti droganti, in quanto il "coltivare" è attività che si riferisce all'intero ciclo evolutivo dell'organismo biologico. (Fattispecie in tema di coltivazione cd. domestica di nove piantine di marijuana che avevano già prodotto 60 mg di sostanza, pari a poco più di due dosi singole, ed in cui la S.C. ha precisato che la quantità di produzione potenziale avrebbe potuto essere di non modesta entità, a nulla rilevando la dedotta circostanza della destinazione della sostanza ad uso personale terapeutico).
Il giudice deve procedere a rideterminare la pena inflitta secondo parametri edittali che non risultano proporzionati ed adeguati rispetto al trattamento più favorevole sopravvenuto, anche nel caso in cui essa rientri nella nuova cornice sanzionatoria. (Fattispecie in tema di reato previsto dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dal D.L. n. 36 del 2014, conv. in legge n. 79 del 2014).
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2. Profili di Giurisprudenza costituzionale La Consulta, anche nell'ambito del comma 1 Art. 73 TU 309/90, ha sempre affermato che l'illiceità della coltivazione di stupefacenti dipende dalla concreta offensività, o meno, della condotta nei confronti del bene o dei beni costituzionalmente tutelati dalla norma incriminatrice. P.e., Consulta 62/1986 afferma che “il principio di offensività deve reggere ogni interpretazione delle norme penali”. Dunque, non esistono reati non offensivi di un bene costituzionalmente tutelato. Del pari, Consulta nn. 354/2002, 225/2008, 249/2010 e 139/2014 ribadiscono anch'esse che il Magistrato del merito deve focalizzarsi sulla “offensività in concreto” di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/02/2016, n. 10169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10169 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2016 |
Testo completo
10 16 9 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 169 Anna Petruzzellis Presidente - Andrea Tronci -UP 10/02/2016 Emilia Anna Giordano R.G.N. 29793/2014 Angelo Capozzi ES BA Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TA RU, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/01/2014 della Corte d'appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere ES BA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con limitato riguardo alla pena. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Trieste ha confermato la sentenza del 23 maggio 2011, con la quale il Tribunale della stessa città ha condannato RU TA alla pena di anni uno di reclusione e 5.000 euro di multa, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ravvisata l'ipotesi di cui al comma 5 della stessa norma, prevalente sulla contestata recidiva, in relazione alla coltivazione di 9 piantine di marijuana (accertato il 26 giugno 2010) 2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'Avv. Giovanni Di Lullo, difensore di fiducia di RU TA, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
2.1. vizio di motivazione in relazione alla ritenuta integrazione del delitto di coltivazione, là dove come verificato dal consulente tecnico della difesa mediante l'esame diretto del materiale vegetale in sequestro gli steli delle piantine rinvenute in sede di perquisizione erano privi di radice;
2.2. vizio di motivazione in relazione all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere la Corte errato nel ritenere integrato il reato sebbene faccia difetto l'offensività del fatto, atteso che si trattava di nove piantine da cui era possibile estrarre due soli "spinelli" e che la sostanza era finalizzata a scopo terapeutico, segnatamente per lenire il dolore legato ad una patologia;
2.3. violazione di legge penale in relazione al trattamento sanzionatorio, a seguito della sentenza di incostituzionalità e delle modifiche normative intervenute in materia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato con limitato riguardo all'ultimo motivo concernente la determinazione del trattamento sanzionatorio, mentre va rigettato nel resto.
2. E' inammissibile il primo motivo di doglianza col quale il ricorrente si duole della conferma della condanna di primo grado per il delitto di coltivazione di piante stupefacenti, stante la dedotta mancanza di radice negli steli delle piantine sequestrate. Si tratta di censura già dedotta in termini pedissequi con l'atto d'appello, disattesa dalla Corte con motivazione congrua ed incensurabile nella sede di legittimità (v. pagine 2 - 3 della sentenza in verifica). Ed invero, il Giudice distrettuale ha puntualmente evidenziato come, nella specie, non sia revocabile in dubbio la ravvisabilità di una coltivazione, dal momento che, per un verso, all'interno della camera da letto dell'imputato, venivano rinvenuti e sequestrati, oltre alle nove piantine di marjuana, una piccola serra con annesso impianto di irrigazione e di illuminazione, un barattolo contenente foglie e infiorescenze essiccate nonché un centinaio di piccole bustine di cellophane;
per altro verso, che il maresciallo RI cioè l'operante che www procedeva alla perquisizione domiciliare ha dichiarato che le piantine erano - munite di radici e che queste venivano rimosse allorché gli steli venivano 4 strappati dal luogo di caltura (v. il richiamo alla pagina 6 della deposizione). La doglianza difensiva - oltre che generica, in quanto riproduce un motivo già dedotto senza confrontarsi con le argomentazioni sviluppate in risposta dal Giudice d'appello - si appalesa comunque destituita di fondamento, là dove, 2 RB secondo la ricostruzione storico fattuale compiuta dai Giudici della cognizione TA aveva allestito una vera e propria coltivazione di piante di marijuana, disponendo sia dell'apparecchiatura e dei mezzi necessari per la coltura dei vegetali, i quali, nel numero di nove, venivano trovati all'atto del controllo della Polizia interrati, vitali e muniti di radici;
sia del "raccolto" di tale (sia pur piccola e "domestica") piantagione (raccolto rispetto al quale il Giudice di primo grado ha pronunciato assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ravvisando l'insussistenza dei presupposti della destinazione alla cessione a terzi). Nessun rilievo di ordine logico o giuridico può pertanto essere mosso in merito alla stimata integrazione della condotta di coltivazione di piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti.
3. E' infondato il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente ha eccepito il vizio di motivazione in relazione all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per difetto di offensività. La Corte distrettuale ha espressamente risposto al quesito proposto dall'appellante, evidenziando come il consulente chimico del pubblico ministero abbia accertato che le nove piantine sono idonee a produrre principio attivo e che da esse sono ricavabili 0,06 grammi di principio attivo, con conseguente -che 也 possibilità di ottenere, una volta essiccata la sostanza, due "spinelli", il frende il fatto munito di offensività (v. pagine 3 e 4 della sentenza).
4. Le conclusioni dei Giudici di merito si allineano al consolidato insegnamento di questa Corte, affermato anche a Sezioni Unite, alla stregua del quale costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando il prodotto della coltura sia destinato ad un uso personale, spettando al giudice solo verificare in concreto l'offensività della condotta ovvero l'idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile (Cass. Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008, Di Salvia, Rv. 239920 e 239921; Sez. U. 24 aprile 2008, Valletta, non massimata). Ed invero, nella specie, pur trattandosi di una coltivazione cd. domestica, essa aveva già prodotto nove piante contenenti 0,06 grammi (60 mg), cioè pari a poco più due dosi singole (essendo la dose singola per tale sostanza pari a 25 mg). A ciò si aggiunge l'ovvia considerazione che, se non fossero state scoperte dagli inquirenti, le piante avrebbero continuato a produrre sostanza drogante in quantità potenzialmente non definita e, verosimilmente, non modesta. Si è dunque assai oltre il perimetro di irrilevanza e non offensività della condotta, così come delineati da questa Suprema Corte. 3 Va, pertanto, ribadito il principio di diritto anche di recente riaffermato, secondo il quale, ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, l'offensività della condotta non è esclusa dal mancato compimento del processo di maturazione dei vegetali, neppure quando risulti l'assenza di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, se gli arbusti sono prevedibilmente in grado di rendere, all'esito di un fisiologico sviluppo, quantità significative di prodotto dotato di effetti droganti, in quanto il "coltivare" è attività che si riferisce all'intero ciclo evolutivo dell'organismo biologico (Sez. 6, n. 6753 del 09/01/2014 - dep. 12/02/2014, M, Rv. 258998).
5. Né, al caso in oggetto si attaglia il principio (invocato dal ricorrente) affermato da questa Corte in altra pronuncia, nella quale si è affermato che va esclusa la punibilità per la coltivazione non autorizzata di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti ove il giudice ne accerti l'inoffensività "in concreto", nel senso che la condotta deve essere così trascurabile da rendere sostanzialmente irrilevante l'aumento di disponibilità della droga e non prospettabile alcun pericolo di ulteriore diffusione di essa (Sez. 6, n. 33835 del 08/04/2014 - dep. 30/07/2014, Pg in proc. Piredda, Rv. 260170). Mette conto rimarcare come, in tale caso, si trattasse della coltivazione di due piantine di marijuana contenenti complessivamente 18 mg di principio attivo, dunque un quantitativo inferiore alla stessa dose media singola prevista dal D.M., pari si rammenta - a 25 mg. Situazione, dunque, affatto diversa da - quella di specie, nella quale si ricorda la condotta ha ad oggetto nove piante contenenti complessivamente 60 mg di principio attivo, pari ad oltre due dosi medie singole.
6. Nessun rilievo può assumere al fine di escludere la penale responsabilità la dedotta circostanza della destinazione della sostanza ad uno scopo terapeutico, là dove alla condotta di coltivazione giusta l'inequivoco dato testuale degli artt. 73 e 75 della legge sugli stupefacenti non è applicabile la causa di non punibilità dell'uso personale.
7. Come anticipato, il ricorso è, di contro, fondato con riguardo al profilo relativo alla determinazione della pena. Va rammentato come, con il d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 10, e, successivamente, con il D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con legge 16 maggio 2014, n. 79, il legislatore abbia ridisegnato la fattispecie della cosiddetta lieve entità del fatto prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, intervenendo sia sulla natura della previsione, trasformata da circostanza attenuante in ipotesi autonoma di reato, sia sulla forbice edittale, modificata sensibilmente in melius. 4 All'esito di tali novelle (in particolare dell'ultima, che ha ulteriormente abbassato i limiti edittali), deve considerarsi ius receptum il principio di diritto ribadito in plurimi arresti di questa Corte ed oramai consolidato, alla stregua del quale per i reati commessi prima della data di entrata in vigore del citato d.l. 20 marzo 2014, n. 36, conv. con mod. dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, la pena deve ritenersi illegale ancorché essa rientri nella cornice edittale, aggiungendo - aspetto che peraltro non viene in rilievo nel caso di specie che tale illegalità è rilevabile anche ex officio in caso di ricorso inammissibile (salvo che per tardività) e con il quale non vengano proposti motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio (Sez. U, 26/06/2015, n. 15, Della Fazia). Come si è convincentemente rilevato nella motivazione di tale pronuncia, la pena deve infatti ritenersi illegale anche quando sia stata determinata nell'ambito dell'intervallo edittale, dal momento che i parametri normativamente previsti per la sua determinazione non solo non risultano adeguati e proporzionati rispetto al nuovo trattamento sanzionatorio ma risultano completamente stravolti;
inoltre la gravità del fatto che costituisce il principale criterio di orientamento per il - giudice nella determinazione della pena - perderebbe completamente questa sua primaria funzione e il principio di proporzionalità verrebbe applicato con criteri incompatibili rispetto a quelli che ne disciplinano l'applicazione e che dovrebbero ispirare la decisione.
8. In ossequio a tale condivisibile principio di diritto, la sentenza impugnata si appalesa insanabilmente viziata, là dove, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, il Giudice ha tenuto conto di un quadro normativo ormai radicalmente modificato, e ciò a prescindere dal fatto che la pena come determinata rientri nella nuova cornice edittale. Ne discende che la sentenza deve essere annullata con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste per nuova determinazione della pena, in ossequio alle linee guida sopra tracciate.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste per nuovo giudizio sul punto;
rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma il 10 febbraio 2016 Il consigliere estensore Il Presidente EL ES BA DEPOSITATO IN CANCELLERIA не IL 11 MAR 2016 REMADICIL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Flera Esposito