Sentenza 27 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di stupefacenti, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, pur potendosi prescindere dall'accertamento dell'entità del principio attivo presente nella sostanza oggetto di contestazione, è necessario dimostrare che questa abbia in concreto effetto drogante ovvero sia in grado di produrre alterazioni psico - fisiche. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza di condanna in quanto fondata esclusivamente sull'accertamento della tipologia di stupefacente e del dato ponderale lordo).
Commentari • 6
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Il criterio qualitativo deve superare quello della specie naturalistica della piantagione. La problematica afferente alla qualità di canapa non del genere indica è stata affrontata dalla Suprema Corte, per la prima volta, in Cass., SS.UU., 30 maggio 2019, n. 30475. Più specificamente, in Cassazione 30475/2019, il quesito di legittimità era “ se le condotte diverse dalla coltivazione di canapa delle varietà di cui al catalogo indicato nel comma 2 Art. 1 L. 242/2016 e, in particolare, la commercializzazione di cannabis sativa L, rientrino o meno e, se sì, in quali eventuali limiti, nell' ambito di applicabilità della predetta legge e siano, pertanto, penalmente irrilevanti ai sensi di tale …
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Anche dopo la regolamentazione sulla promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa resta penalmente rilevante la commercializzazione dei derivati della canapa, anche se – è necessario verificare se il prodotto illecitamente venduto abbia o meno efficacia drogante. La L. n. 242 del 2016 è volta a promuovere la coltivazione agroindustriale di canapa delle varietà ammesse (cannabis sativa L.), coltivazione che beneficia dei contributi dell'Unione Europea, ove il coltivatore dimostri di avere impiantato sementi ammesse; si tratta di coltivazione consentita senza necessità di autorizzazione ma dalla stessa possono essere ottenuti esclusivamente i prodotti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/10/2015, n. 4324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4324 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2015 |
Testo completo
ACR [ 43 24/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 27/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente N.2023/2015 Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO - Consigliere - Dott. FAUSTO IZZO REGISTRO GENERALE N. 16708/2015- Consigliere - Dott. PATRIZIA PICCIALLI - Rel. Consigliere - Dott. SALVATORE DOVERE Dott. EUGENIA SERRAO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL NC N. IL 15/05/1988 avverso la sentenza n. 7955/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 01/04/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mossoms Galls, limitanede che ha concluso per I' ll ая Глебашего полуоматай; Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Hou RITENUTO IN FATTO 1. LE EN é stato giudicato responsabile dell'illecita detenzione di sostanza stupefacente e condannato alla pena ritenuta equa. Egli ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe per averne la Corte di Appello di Napoli affermato la responsabilità penale nonostante non fosse stata accertata l'entità del principio attivo presente nella sostanza oggetto materiale del reato e quindi non fosse possibile affermare che essa potesse avere effetto drogante. Lamenta che in tal modo la Corte territoriale non si é conformata all'insegnamento delle Sezioni unite per il quale l'accertamento del principio attivo é essenziale al fine di desumere l'uso personale della sostanza o la sua destinazione a terzi, l'effetto drogante e la rilevanza penale della condotta. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso é fondato, nei termini di seguito precisati.
2.1. Nella sentenza impugnata si dà atto che al LE furono sequestrati 1,83 gr. di sostanza a base di eroina e 0,31 gr. di sostanza a base di cocaina e che venne accertata soltanto la tipologia dello stupefacente presente in tali quantitativi, non anche la misura del rispettivo principio attivo;
si afferma, poi, che l'accertamento del principio attivo non é necessario, richiamando un precedente di questa Corte risalente al 1998. La giurisprudenza di legittimità, anche in tempi più recenti rispetto alla pronuncia riportata in sentenza, ha affermato che il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope a fini di cessione a terzi è concretamente punibile pur quando non possa accertarsi se il principio attivo contenuto nella sostanza superi la cosiddetta "soglia drogante" (Sez. 5, n. 3354 del 26/10/2010 - dep. 31/01/2011, Andolina e altri, Rv. 249748). Tuttavia, il prevalente orientamento, in consonanza con la progressiva acquisizione del relativo principio, ritiene necessario accertare l'effettività offensività della condotta;
il che fa dire a taluno che é necessario accertare l'entità del principio attivo (Sez. 6, n. 8393 del 22/01/2013 - dep. 20/02/2013, Cecconi, Rv. 254857, assume che è necessario dimostrare, con assoluta certezza, che il principio attivo contenuto nella dose destinata allo spaccio, o comunque oggetto di cessione, sia di entità tale da poter produrre in concreto un effetto drogante), ancorché l'opinione preferibile sia quella che reputa possibile prescindere da tale accertamento, a condizione che sia possibile affermare, sulla scorta degli elementi di prova disponibili, che la sostanza era comunque in grado di produrre quelle alterazioni psico-fisiche che rappresentano la ragione per la quale l'ordinamento appresta una tutela che si indirizza anche alla salute dei consociati. Può quindi dirsi che ciò quel che provato é la effettività offensività della condotta, e che se la prova 'regina' quanto all'efficacia drogante é rappresentata 2 flou dall'accertamento della misura del principio attivo, non può però essere escluso a priori che quell'efficacia venga dimostrata altrimenti. D'altronde, non vi è alcun dubbio sulla sussistenza del reato quanto si tratti di droga che il consumatore abbia assunto, riportandone i correlati effetti. Alla luce di simili premesse risulta evidente che la Corte di Appello non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto valevoli in materia, ritenendo sufficiente l'accertamento della tipologia dello stupefacente ed il dato ponderale lordo, senza tener conto di quanto statuito dalle più recenti decisioni delle Sezioni Unite. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli la quale, muovendo da diverse premesse giuridiche, dovrà motivare tenendo presente tutte le circostanze che possono dare certezza dell'effettiva efficacia drogante dello stupefacente.
2.2. Giova puntualizzare che, avendo la Corte di Appello assunto a riferimento, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, la cornice edittale definita dall'art. 2, co. 1 lett. a) del d.l. n. 146/2013, la quale, tuttavia, é stata modificata dalla legge n. 79/2014, nel caso di conferma della pronuncia di condanna il Collegio distrettuale dovrà fare applicazione dell'art. 73, co. 5 T.U. Stup. nel testo oggi vigente.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Napoli. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/10/2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Salvatore Dovere Carlo Giuseppe Brusco Home SUPREMA IL FUNZIONARIO GIUDIZIAL Do Giovanni RUEL CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 2 FEB. 2016 M D: CA E R IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO P Doti Gionn RUELLO 3