Sentenza 10 maggio 2016
Massime • 1
Ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, l'offensività della condotta non è esclusa dal mancato compimento del processo di maturazione dei vegetali, neppure quando risulti l'assenza di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, se gli arbusti sono prevedibilmente in grado di rendere, all'esito di un fisiologico sviluppo, quantità significative di prodotto dotato di effetti droganti, in quanto il "coltivare" è attività che si riferisce all'intero ciclo evolutivo dell'organismo biologico. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione pronunciata in una fattispecie relativa a coltivazione di piante di marijuana in fase di iniziale fioritura e dunque prive di principio attivo).
Commentari • 9
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/05/2016, n. 25057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25057 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2016 |
Testo completo
25 0 5 7 / 1 6 57 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente- Sent. n. 816 Anna Petruzzellis Andrea Tronci UP - 10/05/2016 Pierluigi Di Stefano R.G.N. 26345/2014 Ersilia Calvanese Laura Scalia -Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LD SA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/05/2014 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Laura Scalia;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 9 maggio 2015, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, giudicando SA LD sulla contestata condotta (artt. 110 cod. pen., 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990) di avere, in concorso con altri, coltivato, al successivo fine di mettere in commercio a titolo gratuito o oneroso, undici piante di marijuana per il complessivo peso di 4 kg circa, piante tali da essere in grado di produrre 196 mg di principio attivo, ha assolto il prevenuto con la formula perché il fatto non sussiste. La Corte territoriale ha ritenuto che la mancata effettuazione dell'esame del narcotest sulle piantine sequestrate e quindi sulla sostanza dalle stesse ricavata, nell'insufficienza della dichiarazione resa al riguardo dagli operanti, non consentisse di accertare la natura stupefacente della sostanza stessa.
2. Avverso l'indicata sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli che articola due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, si fa valere l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale, e delle altre norme giuridiche di cui deve tenersi conto nell'applicazione delle prime (art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 ed alla Decisione quadro 2004/757/GAI del 25 ottobre 2004 del Consiglio dell'Unione Europea). La Corte territoriale avrebbe infatti escluso la colpevolezza dell'imputato per la mancanza dell'accertamento tossicologico, evidenza, questa, la cui rilevanza era stata esclusa dal Tribunale poiché le piantine di marijuana, come indicato nei verbali di arresto e di sequestro probatorio, si presentavano in fase di iniziale fioritura e quindi prive del principio attivo drogante. Il ricorrente ha dedotto che la Decisione quadro 2004/757/GAI del 25 ottobre 2004 del Consiglio dell'Unione Europea e la più recente giurisprudenza di legittimità, in ragione della natura di pericolo del contestato reato avrebbero consentito di ritenere integrato lo stesso, nella conformità delle piante al tipo botanico della cannabis indica, la cui completa crescita avrebbe consentito di sviluppare appieno l' attitudine drogante. Nel rilevato contrasto, in ogni caso, tra più risalenti e più recenti pronunciamenti della Corte di legittimità, il ricorrente sollecita, sulla relativa questione di diritto, rimessione alle Sezioni Unite.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la violazione di norme processuali (art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 234, comma 1, 253, comma 2, 220, comma 1, e 603, comma 4, cod. proc. pen.) per avere la Corte di appello ritenuto non sufficientemente provata la conformità al tipo botanico delle piante in sequestro giusta le dichiarazioni rese dagli operanti. I giudici di appello non avrebbero infatti apprezzato come le parti in primo grado avessero prestato il consenso all'utilizzabilità di tutti gli atti 2 contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero, rinunciando alle prove testimoniali già ammesse, in tal modo dando per acquisita la conformità delle piante in sequestro alla cannabis indica. La Corte territoriale non avrebbe poi preso in considerazione la prova documentale costituita dai rilievi fotografici, eseguiti dalla p.g. prima di procedere al sequestro, rilevi che, pur presenti in atti in copia fotostatica, avrebbero consentito di verificare l'esistenza delle tipiche foglie a stella, caratteristica distintiva delle piante di cannabis. Presso l'ufficio reperti del Tribunale di Torre Annunziata sarebbero stati ancora disponibili campioni essiccati delle piante costituenti il corpo del reato, essendo ancora in corso in primo grado il procedimento penale a carico del coimputato. La Corte di appello avrebbe potuto quindi disporre d'ufficio la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale conferendo incarico ad esperto che avrebbe potuto confermare quanto empiricamente sostenuto dalla p.g. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per termini e ragioni di seguito indicate, con cui si compendia ogni profilo di valutazione degli introdotti motivi. Come questa Corte ha in più occasioni affermato, ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili M sostanze stupefacenti, il carattere offensivo della condotta non è escluso dal mancato compimento del processo di maturazione dei vegetali, neppure quando risulti l'assenza di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, se gli arbusti sono prevedibilmente in grado di rendere, all'esito di un fisiologico sviluppo, quantità significative di prodotto dotato di effetti droganti, in quanto il 'coltivare' è attività che si riferisce all'intero ciclo evolutivo dell'organismo biologico (Sez. 6, n. 6753 del 09/01/2014, M., Rv. 258998). All'indicato fine di ritenere integrata l'offensiva della coltivazione, rileva infatti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 22459 del 15/03/2013, Cangemi, Rv. 255732; Sez. 4, n. 44136 del 27/10/2015, Cinus, Rv. 264910), dovendo l'inoffensività della condotta declinarsi nel senso dell'assoluta inidoneità della condotta medesima a ledere i beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 21120 del 31/01/2013, Colamartino, Rv. 255427). L'inoffensività va pertanto stimata in ragione dell'intervenuto processo di sviluppo delle piante e dell'apprezzabile consistenza dello stesso anche 3 ove questo non si sia tradotto nel completamento del ciclo di maturazione (principio espresso da Sez. 3, n. 21120, cit., per una fattispecie in cui piante di CA indiana avevano raggiunto altezze variabili tra i 29 ed i 128 cm).
2. La sentenza impugnata va pertanto annullata perché la Corte di appello di Napoli, altra sezione, adegui agli indicati principi, indirizzando in tal modo i propri accertamenti istruttori.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso il 10/05/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Petruzzellis Laura Scalia Hauntedon DEPOSITATO IN CANCELLERIA 16 GIU 2016 DBINDETIARIOIL FUNZIONARIO GIUD Piera Esposito