Sentenza 12 maggio 2010
Massime • 1
Il reato di cessione di sostanze stupefacenti è configurabile anche in relazione a dosi inferiori a quella media singola di cui al D.M. 11 aprile 2006, con esclusione soltanto di quelle condotte afferenti a quantitativi di stupefacente talmente tenui da non poter indurre, neppure in maniera trascurabile, la modificazione dell'assetto neuropsichico dell'utilizzatore.
Commentari • 7
- 1. le 17 attività penalmente rilevantiAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 17 febbraio 2026
1. La coltivazione Il lemma “coltivazione” indica, nella lingua italiana, quel periodo di “cura” della pianta stupefacente che va dalla messa a dimora del seme alla raccolta finale del vegetale maturo. Tuttavia, non sempre “coltivare” un arbusto psicotropo è penalmente rilevante. P.e. l'ormai famosa Sentenza contenuta in Cass., sez. pen. VI, 16 giugno 2013, n. 41607 precisa che “la mera detenzione di semi di marjuana non costituisce condotta penalmente rilevante, stante l'impossibilità di dedurne inequivocabilmente la destinazione alla coltura”. A parere di chi redige, la ratio di Cass., sez. pen. VI, 16 giugno 2013, n. 41607 sarebbe capovolta semplicemente applicando il criterio della …
Leggi di più… - 2. un'analisi giurisprudenzialeAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 9 ottobre 2024
- 3. La nozione di “uso personale” di stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 28 agosto 2020
La ratio dell' “uso personale” Nella Giurisprudenza di legittimità, si è compresa la notevole indeterminatezza del lemma “quantità” in tema di stupefacenti. Secondo un primo orientamento, inaugurato da Cass., SS.UU., 10 luglio 2008, n. 28605, Di Salvia, non è reato o, meglio, è reato impossibile spacciare o coltivare una dose di sostanza priva di tenore drogante, ovverosia con un principio attivo “che non può modificare l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore”. Dunque, per Sezioni Unite Di Salvia 2008, il criterio qualitativo prevale sempre su quello quantitativo. Tale è pure il parere di Cass., sez. pen. IV, 12 maggio 2010, n. 21814, Cass., sez. pen. IV, 17 febbraio 2011, n. 25674 e …
Leggi di più… - 4. Coltivazione domestica non è reato se .. (Cass. 36037/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 marzo 2018
- 5. Inoffensiva e quindi lecita la coltivazione ad uso personale (Cass. 5254/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Non è reato coltivare poche piante di marijuana: va infatti dichiarata l'assenza di offensività per quelle condotte che dimostrino tale levità da essere sostanzialmente irrilevante l'aumento di disponibilità di droga e non prospettabile alcuna ulteriore diffusione della sostanza. A fronte della realizzazione della condotta tipica, che è la coltivazione di una pianta conforme al "tipo botanico" e che abbia, se matura, raggiunto la soglia di capacità drogante minima, il giudice potrà e dovrà valutare se la condotta stessa sia del tutto inidonea alla realizzazione della offensività in concreto. L'ambito di tale riconoscibile inoffensività è, ragionevolmente, quello del conclamato uso …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/05/2010, n. 21814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21814 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 12/05/2010
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 876
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - rel. Consigliere - N. 32424/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NA IR, N. IL 26/05/1977;
avverso la sentenza n. 5161/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 01/10/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Geraci Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Nola ha affermato la responsabilità di RE RO in ordine al resto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. La sentenza è stata confermata dalla Corte d'appello di Napoli. L'imputazione attiene alla cessione di cocaina.
2. Ricorre per Cassazione l'imputato deducendo due censure.
2.1 Con la prima sì prospetta violazione dell'art. 500 c.p.p., comma 4. A seguito delle timorose dichiarazioni dibattimentali del teste minorenne, acquirente dello stupefacente, la Corte ha disposto un accertamento incidentale ai sensi dell'art. 500 c.p.p., al fine di verificare se il giovane avesse subito minacce ed ha assunto due deposizioni testimoniali. FI MI, tuttavia, ha negato l'esistenza di minacce. Dalla deposizione dell'appuntato AG emerge, al più, che le minacce sono state formulate nei confronti della madre del giovane, nel mentre questi deponeva. Ciò dimostra che le minacce ridette non sono state rivolte personalmente al teste e sono quindi irrilevanti. In conseguenza, non essendo stata dimostrata l'esistenza di pressioni minacciose, le dichiarazioni rese dal teste alla polizia giudiziaria non avrebbero potuto essere utilizzate nel dibattimento.
2.2 Con il secondo motivo si prospetta che la condotta è priva di rilievo penale. Erroneamente la Corte ha ritenuto che lo stupefacente ceduto fosse di 0,82 milligrammi con principio attivo pari al 23%. In realtà, nel corso dell'attività investigativa cadde in sequestro altra dose detenuta da IA TO in relazione alla quale non è stata elevata alcuna imputazione. Invece la dose ceduta al ridetto OL è di 0,50 grammi, con principio attivo di 131 mg, inferiore alla dose singola di cui al D.M. 11 aprile 2006; con la conseguenza che la sostanza deve ritenersi priva di effetto drogante e quindi priva di rilievo penale.
3. Il ricorso è infondato.
3.1 Le pronunzie di merito, che tra loro si integrano, riferiscono che la vicenda illecita riguarda la cessione di dosi di stupefacente a due acquirenti. La sentenza d'appello evidenzia che un minore fu visto uscire dall'abitazione dell'imputato e, successivamente, buttare in terra un involucro contenente cocaina. Condotto in caserma, il giovane riferì dell'acquisto della droga da una persona che identificò nell'imputato. Una perquisizione nell'abitazione dell'imputato stesso condusse a rinvenire un coltello sporco di polvere bianca e quindici bustine di cellophane. In dibattimento il minore manifestò timore e riferì di aver subito minacce connesse al processo, in presenza del suo datore di lavoro FI MI;
ed aggiunse che già in precedenza il FI gli aveva riferito di minacce di morte rivoltegli in connessione con la vicenda oggetto del processo. La Corte aggiunge che, a seguito di ciò, il Tribunale ha disposto un'indagine incidentale ai sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 5, assumendo le deposizioni del FI e dell'appuntato AG.
Il FI ha negato le minacce;
mentre lo AG ha confermato il contenuto di una precedente informativa nella quale si riferiva di minacce personalmente subite dalla madre del coimputato ad opera della convivente del RE nel corso dell'udienza dibattimentale nella quale ebbe luogo la deposizione del figlio. Da tali ultime acquisizioni la Corte territoriale inferisce che il procedimento incidentale scrupolosamente condotto dal primo giudice ha dimostrato l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini. Tale valutazione si sottrae alle indicate censure. Invero, con apprezzamento logicamente ineccepibile, si è desunto che le minacce rivolte alla madre del ridetto testimone nel corso del giudizio costituiscano espressione significativa del clima minaccioso instaurato nei riguardi del minore e dallo stesso riferito. La circostanza che le minacce siano state rivolte alla madre non ne sminuisce il significato;
e non oblitera ma anzi valorizza il senso dei timori già per parte sua riferiti dal giovane. Dunque, conclusivamente, correttamente sono state utilizzate le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria che, del resto, collimano con l'esito della perquisizione.
3.2 Quanto alla seconda deduzione, la Corte territoriale osserva che l'entità della droga è stata indicata in modo solo approssimativo:
dall'indagine tossicologica emerge che il peso era in realtà di gr. 0,822 con principio attivo del 26,3%, con la conseguenza che la quantità di principio attivo supera la soglia di 150 mg. prevista, per la dose media singola, dal già richiamato Decreto ministeriale. La pronunzia ne trae la conseguenza che la sostanza non è priva di effetto drogante. Tale ponderazione, confuta in fatto la tesi difensiva: come del resto enunciato nello stesso capo d'imputazione, la percentuale di principio attivo contenuta nella complessiva sostanza oggetto del processo è di gr. 0,178, superiore alla dose media singola.
Oltre a ciò, occorre considerare che, comunque, il decreto ministeriale richiamato dalla difesa ha l'unica finalità di definire, ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, soglie quantitative che possono indurre a ritenere, eventualmente in accordo con altre acquisizioni, che la detenzione delle sostanze stupefacenti sia finalizzata ad uso esclusivamente personale. Ciò rileva sotto un duplice profilo. Da un lato la disciplina si riferisce al contesto della detenzione e quindi ad una situazione fattuale diversa da quella in esame, che riguarda invece un atto di cessione onerosa.
Dall'altro lato, soprattutto, la disciplina ministeriale, attese le sue finalità, individua la dose "media" con riferimento al "principio attivo per singola assunzione idonea a produrre in un soggetto tollerante e dipendente un effetto stupefacente e psicotropo". Tale dose media costituisce a sua volta la base per la definizione della dose media giornaliera. La disciplina, dunque, essendo finalizzata ad individuare i "bisogni" medi di un soggetto assuefatto, non esclude affatto che dosi inferiori a quella "media" siano prive di rilievo penale. Si deve infatti considerare anche l'effetto drogante nei confronti di soggetti non dipendenti, che può essere evidentemente prodotto da dosi inferiori a quella media di cui si discute.
Oltre a ciò, su un piano più generale, non si può fare ameno di collocare la questione esaminata nel contesto del dibattito giurisprudenziale a proposito dei limiti quantitativi di sostanza stupefacente che segnano la rilevanza penale del fatto. Assai in breve, occorre rammentare che la giurisprudenza largamente prevalente ha in passato ha escluso il rilievo penale di condotte riferite a quantitativi di sostanze illecite talmente tenui da potersi escludere un qualche effetto psicotropo. Tale punto di vista è stato confutato dalle Sezioni unite: l'inidoneità dell'azione, relativamente alle fattispecie previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, va valutata unicamente avuto riguardo ai beni oggetto della tutela penale, individuabili in quelli della salute pubblica, della sicurezza e dell'ordine pubblico e della salvaguardia delle giovani generazioni, beni che sono messi in pericolo anche dallo spaccio di dosi contenenti un principio attivo al di sotto della soglia drogante (Sez. un. 24/06/1998 Rv. 211073). Questa tesi, indubbiamente estrema, ha suscitato perplessità. Essa, in effetti, se applicata in modo letterale, conduce ad attribuire rilevo penale anche a condotte relative a sostanze sostanzialmente amorfe. Per contro, la lettura integrata delle disposizioni contenute nel richiamato D.P.R. n. 309 del 1990, induce a ritenere che la configurazione della tipicità oggettiva non possa prescindere del tutto dalla considerazione della farmacologia attitudine delle diverse sostanze a produrre i loro effetti caratteristici. Si fa riferimento in particolare al cit. D.P.R., art. 14 che richiama l'azione "narcotico-analgesica" dell'oppio e degli oppioidi;
l'"azione eccitante" della coca;
l'azione "eccitante sul sistema nervoso centrale" degli anfetaminici;
"ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore"; la cannabis con i suoi effetti tipici ed "ogni altra pianta i cui principi attivi possono provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali".
Lo stesso richiamato decreto ministeriale del 2006 fa riferimento al "potere di indurre alterazioni comportamentali e scadimento delle capacità psicotrope". In conseguenza, una configurazione dell'incriminazione in una guisa che prescindesse del tutto dal concreto effetto psicotropo finirebbe con il cancellarle il tratto più tipico della fattispecie, connesso, appunto, alla concreta attitudine ad influenzare in qualche (anche lieve) misura l'attività neuropsichica del consumatore.
Del resto, l'esigenza di tenere in qualche conto la concreta offensività della sostanza è stata colta in altra più recente pronunzia delle Sezioni unite relativa alla coltivazione di piante con effetto stupefacente (S.U. 24 aprile 2008, rv. 239920). La Corte ha da un lato richiamato, condividendola, la precedente pronunzia a Sezioni unite del 1998; ma ha al contempo evidenziato la necessità di considerare pure il principio di offensività, in forza del quale non è concepibile un reato senza offesa. Tale principio, alla luce della giurisprudenza costituzionale, opera su due piani, "rispettivamente, della previsione normativa, sotto forma di precetto rivolto al legislatore di prevedere fattispecie che esprimano in astratto un contenuto lesivo, precetto comunque la messa in pericolo, di un bene o interesse oggetto della tutela penale (offensività in astratto), e dell'applicazione giurisprudenziale (offensività in concreto), quale criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice, tenuto ad accertare che il fatto di reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l'interesse tutelato".
In ossequio, al principio di offensività inteso nella sua accezione concreta, concludono le Sezioni unite, spetterà al giudice verificare se la condotta di volta in volta contestata all'agente ed accertata sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico protetto, risultando in concreto inoffensiva. La condotta è "inoffensiva" soltanto se il bene tutelato non è stato leso o messo in pericolo anche in grado minimo (irrilevante, infatti, è a tal fine il grado dell'offesa), cioè nel caso esaminato, quando la sostanza ricavabile dalla coltivazione non è idonea a produrre un effetto stupefacente in concreto rilevabile.
In breve, conclusivamente, sembra di poter trarre dagli orientamenti giurisprudenziali sopra indicati da un lato l'esigenza di una valutazione giudiziale rigorosa, che tenga conto degli enormi pericoli, per l'individuo e per la collettività, connessi alla circolazione delle sostanze stupefacenti;
dall'altro quella di interpretare le fattispecie includendo nella definizione legale di tali sostanze non solo la categoriale esistenza del principio attivo tipico, ma anche la concreta attitudine ad esercitare, anche in misura assai limitata, minima, l'effetto psicotropo evocato dal già richiamato D.P.R., art. 14. Esulano, quindi, dalla sfera dell'illecito solo le condotte afferenti a quantitativi di stupefacente talmente tenui, quanto alla presente del principio attivo, da non poter indurre, neppure in misura trascurabile, la modificazione dell'assetto neuropsichico dell'utilizzatore. Tali considerazioni, conclusivamente, corroborano ulteriormente l'asserto iniziale, secondo cui anche dosi inferiori a quella media singola ben possono configurare il delitto in esame. Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010