Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/03/2013, n. 22459
CASS
Sentenza 15 marzo 2013

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Ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, l'offensività della condotta consiste nella sua idoneità a produrre la sostanza per il consumo, attese la formulazione delle norme e la "ratio" della disciplina, anche comunitaria, in materia, sicché non rileva la quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, ma la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente (Fattispecie in cui è stata affermata l'idoneità offensiva della condotta di coltivazione in considerazione della qualità dei prodotti già ricavati dalla stessa piantagione).

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    2. Profili di Giurisprudenza costituzionale La Consulta, anche nell'ambito del comma 1 Art. 73 TU 309/90, ha sempre affermato che l'illiceità della coltivazione di stupefacenti dipende dalla concreta offensività, o meno, della condotta nei confronti del bene o dei beni costituzionalmente tutelati dalla norma incriminatrice. P.e., Consulta 62/1986 afferma che “il principio di offensività deve reggere ogni interpretazione delle norme penali”. Dunque, non esistono reati non offensivi di un bene costituzionalmente tutelato. Del pari, Consulta nn. 354/2002, 225/2008, 249/2010 e 139/2014 ribadiscono anch'esse che il Magistrato del merito deve focalizzarsi sulla “offensività in concreto” di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/03/2013, n. 22459
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22459
Data del deposito : 15 marzo 2013

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