Sentenza 22 novembre 2016
Massime • 1
Ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, l'offensività della condotta non è esclusa dal mancato compimento del processo di maturazione dei vegetali, neppure quando risulti l'assenza di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, se gli arbusti sono prevedibilmente in grado di rendere, all'esito di un fisiologico sviluppo, quantità significative di prodotto dotato di effetti droganti, in quanto il "coltivare" è attività che si riferisce all'intero ciclo evolutivo dell'organismo biologico.
Commentari • 8
- 1. Coltivazione di cannabis e offensività: SS.UU. n. 12348/2020Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 5 marzo 2026
2. Profili di Giurisprudenza costituzionale La Consulta, anche nell'ambito del comma 1 Art. 73 TU 309/90, ha sempre affermato che l'illiceità della coltivazione di stupefacenti dipende dalla concreta offensività, o meno, della condotta nei confronti del bene o dei beni costituzionalmente tutelati dalla norma incriminatrice. P.e., Consulta 62/1986 afferma che “il principio di offensività deve reggere ogni interpretazione delle norme penali”. Dunque, non esistono reati non offensivi di un bene costituzionalmente tutelato. Del pari, Consulta nn. 354/2002, 225/2008, 249/2010 e 139/2014 ribadiscono anch'esse che il Magistrato del merito deve focalizzarsi sulla “offensività in concreto” di …
Leggi di più… - 2. La penalmente lecita coltivazione di stupefacentiIvano Ragnacci · https://www.diritto.it/ · 12 marzo 2021
SOMMARIO: 1.Introduzione 2. La giurisprudenza di legittimità: il diritto vivente in materia di coltivazione di stupefacenti. 3. Un caso pratico: la liceità penale della coltivazione domestica 4. La Conclusioni. 1. Introduzione. La Sentenza n. 9952/2020, con la quale il Tribunale di Roma, VII^ Sezione Penale, in data 11 dicembre 2020, motivazioni depositate il 4 febbraio 2021, assolveva gli imputati dal reato ascritto di coltivazione (art. 73 D.p.R. 309/1990), di stupefacenti senza la prescritta autorizzazione ex art. 17 D.p.R. 309/1990, con la formula “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”, è l'occasione per dare una coerente rilettura dei più importanti arresti …
Leggi di più… - 3. L’offensività della coltivazione domestica di cannabishttps://dirittopenaleuomo.org/ · 4 novembre 2020
Fascicolo 11/2020 Abstract. L'elaborato, previa analisi e commento della recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 12348/2020, la cui motivazione è stata depositata il 16 aprile 2020, si propone di mettere in luce l'innovatività di tale sentenza e i risvolti applicativi dalla stessa indotti. SOMMARIO: 1. La quaestio. – 2. Il contrasto giurisprudenziale sugli elementi della fattispecie. – 3. La sentenza SS.UU. n. 12348/2020. – 4. Alcune considerazioni applicative. 1. La quaestio. Con ordinanza n. 35436 dell'11 giugno 2019 la Terza Sezione della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla rilevanza penale della condotta di coltivazione in forma domestica di …
Leggi di più… - 4. La coltivazione in forma domestica di sostanze stupefacenti per uso personaleSusanna Maderna · https://www.diritto.it/ · 18 maggio 2020
Premessa Lo scorso 16 aprile 2020 è stata depositata la motivazione della sentenza n. 12348, pronunciata dalla Cassazione a Sezioni Unite, in pubblica udienza, il 19 dicembre 2019 e, di cui, fino ad ora, conoscevamo unicamente l'informazione provvisoria n.27. La Suprema Corte a Sezioni Unite veniva investita della questione, ai sensi dell'art. 618 co. I c.p.p., a seguito dell'ordinanza dell'11 giugno 2019 della Terza Sezione di Cassazione, la quale evidenziava l'esistenza di contrasti interpretativi nella giurisprudenza di legittimità con riguardo alla nozione giuridica di “coltivazione” di piante da cui siano ricavabili sostante stupefacenti. In particolare, la questione di diritto per …
Leggi di più… - 5. La coltivazione domestica di stupefacenti per uso personale non è reatoRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 22 aprile 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/11/2016, n. 52547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52547 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2016 |
Testo completo
52 547 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 22/11/2016 Composta da: Sent. n. sez.1809 ANNA PETRUZZELLIS Presidente REGISTRO GENERALE N.29821/2015 PIERLUIGI DI STEFANO ANGELO CAPOZZI - Ret. Consigliere - LAURA SCALIA ALESSANDRA BASSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO GI nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 26/02/2015 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/11/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI Udito il Procuratore Generale in persona del ALFREDO POMPEO VIOLA che ha concluso per l'annullamento sente ringto Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, a seguito di gravame interposto dall'imputato IA LO avverso la sentenza emessa il 14.1.2011 dal G.I.P. del Tribunale di Modena, in parziale riforma della decisione ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 in relazione alla coltivazione di due piante di mariuhana.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo con unico motivo vizio della motivazione in ordine alla ritenuta offensività in concreto della condotta contestata al LO. Osserva il ricorrente che i più recenti arresti di legittimità non si porrebbero - come invece mostra di ritenere la Corte di merito in linea di stretta continuità con i più rigorosi precedenti delle - S.U. Di Salvia e Valletta, stabilendo quale obbligo gravante sul Giudice, l'accertamento, pregnante e motivato, dell'offensività in concreto della condotta, anche in caso di piante in grado di produrre un effetto stupefacente, seppur oggettivamente minimo. E nel caso di specie, la coltivazione di due piante in vaso, non mature da cui è possibile ricavare principio attivo, non potrebbe più essere considerata offensiva in sé; a maggior ragione se come nella specie - risulta destinata all'uso - personale dell'imputato che, per di più, risulti tossicodipendente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Il supremo organo della nomofilachia ha ribadito il principio per cui costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale» (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenze 24 aprile-10 luglio 2008, n. 28605 e n. 28606) e questa Corte intende ribadire che ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, l'offensività della condotta non è esclusa dal mancato compimento del processo di 1 maturazione dei vegetali, neppure quando risulti l'assenza di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, se gli arbusti sono prevedibilmente in grado di rendere, all'esito di un fisiologico sviluppo, quantità significative di prodotto dotato di effetti droganti, in quanto il "coltivare" è attività che si riferisce all'intero ciclo evolutivo dell'organismo biologico (Sez. 6, n. 25057 del 10/05/2016 Rv. 266974 Iaffaldano;
conforme Sez. 6, n. 10169 del 10/02/2016 Rv. 266513 Tamburini). Come è stato, infatti, chiarito questa Corte ha in più occasioni affermato, ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, il carattere offensivo della condotta non è escluso dal mancato compimento del processo di maturazione dei vegetali, neppure quando risulti l'assenza di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, se gli arbusti sono prevedibilmente in grado di rendere, all'esito di un fisiologico sviluppo, quantità significative di prodotto dotato di effetti droganti, in quanto il 'coltivare' è attività che si riferisce all'intero ciclo evolutivo dell'organismo biologico (Sez. 6, n. 6753 del 09/01/2014, M., Rv. 258998). All'indicato fine di ritenere integrata l'offensiva della coltivazione, rileva infatti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 22459 del 15/03/2013, Cangemi, Rv. 255732; Sez. 4, n. 44136 del 27/10/2015, Cinus, Rv. 264910), dovendo l'inoffensività della condotta declinarsi nel senso dell'assoluta inidoneità della condotta medesima a ledere i beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 21120 del 31/01/2013, Colamartino, Rv. 255427). L'inoffensività va pertanto stimata in ragione dell'intervenuto processo di sviluppo delle piante e dell'apprezzabile consistenza dello stesso anche ove questo non si sia tradotto nel completamento del ciclo di maturazione (principio espresso da Sez. 3, n. 21120, cit., per una fattispecie in cui piante di canapa indiana avevano raggiunto altezze variabili tra i 29 ed i 128 cm).
3. Da ultimo, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 109 del 2016, ha affermato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, impugnato, l in riferimento agli artt. 3, 13, secondo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui, secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, non include tra le condotte punibili con sole sanzioni amministrative, ove finalizzate in via esclusiva all'uso personale della sostanza stupefacente, anche la coltivazione di 2 piante di cannabis ed ha affermato che non è ravvisabile la violazione del principio della necessaria offensività del reato in quanto la condotta è idonea a mettere in pericolo il bene giuridico tutelato. La condotta di coltivazione di sostanze stupefacenti, infatti, presentando l'attitudine ad innescare un meccanismo di creazione di nuove disponibilità di droga, quantitativamente non predeterminate, rende non irragionevole la valutazione legislativa di pericolosità della condotta considerata per la salute pubblica - la quale non è che la risultante della sommatoria della salute dei singoli individui oltre che per la sicurezza pubblica e per l'ordine pubblico. Resta, pertanto, nella discrezionalità del legislatore prevedere un trattamento sanzionatorio più rigoroso per la condotta, dotata di maggiore pericolosità, di coltivazione di stupefacenti rispetto a quella di sola detenzione in quanto la prima non solo ha la capacità di accrescere la quantità di stupefacente esistente e circolante, ma anche perché a differenza delle altre condotte "produttive", non richiede ' neppure la disponibilità di "materie prime" soggette a rigido controllo, ma normalmente solo dei semi. Quanto alla offensività in concreto, infine, spetta al giudice comune la verifica della idoneità a mettere a repentaglio il bene giuridico protetto, facendo leva sulla figura del reato impossibile di cui all'art. 49 cod. pen., oppure, secondo altra prospettiva, tramite il riconoscimento del difetto di tipicità del comportamento oggetto di giudizio.
4. Nella specie la Corte di merito si è attenuta al richiamato prevalente indirizzo di legittimità e sulla incontroversa storicità del - fatto (coltivazione di 2 piante di mariuhana, rispettivamente altre di m. 1,35 e 1,02 circa con rinvenimento di due pannelli riflettenti, uno dei quali dotato di bulbo e funzionante, ordinariamente utilizzati per la crescita delle piante) - ha correttamente ritenuto integrata la fattispecie incriminatrice sul rilievo della percentuale di THC (rispettivamente del 2,6% e 2,8%) ampiamente superiore a quello dello 0,5% indicato come soglia limite per stabilire la potenzialità stupefacente di un reperto, escludendo la rilevanza della dedotta destinazione personale della coltivazione.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22.11.2016. Il Componente estensore Il Presidente Anna Petruzzellis, Angelo Capozzi Jurettet Maplelk DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 DIC 2016 A IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO M DIC E R P Piera Esposito U E T R O C