Sentenza 27 ottobre 2015
Massime • 1
Ai fini della punibilità della coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, l'offensività della condotta consiste nella sua idoneità a produrre la sostanza per il consumo, sicché non rileva la quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, ma la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente. (In motivazione la Corte ha precisato che il dato ponderale può assumere rilevanza, al fine di fornire indicazioni sull'offensività in concreto della condotta, soltanto quando la sostanza ricavabile risulti priva della concreta attitudine ad esercitare, anche in misura minima, l'effetto psicotropo).
Commentari • 6
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La Corte di Cassazione penale, con sentenza n. 51416 del 2 dicembre 2016, si è pronunciata in ordine ad un curioso caso di coltivazione di marijuana, fornendo, sul punto, alcune interessanti precisazioni. Il caso esaminato dalla Cassazione trae origine dalla appellata sentenza dalla Corte d'appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza di primo grado, nella quale si riconosce la penale responsabilità dell'imputato, con riferimento al reato di cui all'art. 73 del T.U. stupefacenti, per aver coltivato due piante di marijuana e per aver detenuto, ai fini di spaccio, n. 28,8 gr. di tale sostanza. Avverso detta sentenza, l'imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/10/2015, n. 44136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44136 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2015 |
Testo completo
44 1 3 6 / 1 5 36 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 27/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N.2022/2015 Presidente- Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO - Consigliere - Dott. FAUSTO IZZO REGISTRO GENERALE N. 16393/2015- Consigliere - Dott. PATRIZIA PICCIALLI - Consigliere - Dott. SALVATORE DOVERE - Rel. Consigliere - Dott. EUGENIA SERRAO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN AN N. IL 02/07/1981 avverso la sentenza n. 1074/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 04/03/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per AS LL, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Fernando Vignes, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso ed ha insistito per l'annullamento ai sensi dell'art. 131 bis c.p.; Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. : RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Cagliari, con sentenza del 4/03/2015, ha parzialmente riformato la pronuncia di condanna emessa in data 30/05/2012 dal Tribunale di Cagliari nei confronti di NU AN, imputato del reato di cui agli artt.81, secondo comma, cod. pen., 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 per aver illecitamente detenuto a fini di spaccio sostanza stupefacente del tipo cannabis indica (capo A), nonché del reato di cui agli artt.26, comma 1, e 28, comma 1, T.U. Stup. per aver illecitamente coltivato sei piante di cannabis indica (capo B). Il Tribunale, considerato assorbito il reato di cui al capo A) nell'imputazione di cui al capo B), aveva ritenuto sussistente l'attenuante di cui all'art.73, comma 5, T.U. Stup. e la Corte di Appello, qualificando il fatto lieve come autonoma ipotesi di reato, ha ridotto la pena a sei mesi di reclusione ed euro 1.032,00 di multa.
2. AN NU propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata con unico motivo per omessa motivazione in relazione alla verifica dell'offensività in concreto della condotta di coltivazione non autorizzata di canapa indiana. In particolare, il ricorrente deduce che con l'atto di appello la difesa aveva evidenziato l'omessa perizia sullo stupefacente in sequestro, l'esiguo numero di piante messe a dimora e la mancanza di elementi indiziari della destinazione a terzi e si duole che la Corte territoriale abbia omesso di esperire una effettiva valutazione in merito alla offensività in concreto della condotta di coltivazione, limitandosi alla corrispondenza botanica ed al livello di crescita delle piante senza valutare l'uso esclusivamente personale e la minima entità della coltivazione. L'equivocità del dato indiziario costituito dal possesso di un bilancino rinvenuto in cucina con un piccolo lembo di carta stagnola, si assume, avrebbe richiesto l'indicazione di precisi elementi ai quali collegare l'attività di coltivazione alla cessione della droga.
3. All'odierna udienza il difensore del ricorrente ha formulato istanza di applicazione della sopravvenuta disciplina dettata dall'art.131 bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. La Corte territoriale ha richiamato la giurisprudenza di legittimità al fine di confutare la rilevanza della destinazione della sostanza stupefacente coltivata in 2 ambiente domestico ad uso personale, sottolineando sia l'ininfluenza sul giudizio responsabilità penale della quantità di principio attivo ricavabile di nell'immediatezza sia la rilevanza dell'attitudine della pianta a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente. Con riguardo all'offensività in concreto, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, il giudice di appello ha sviluppato specifica motivazione evidenziando che le piante avevano dimensioni tali da avere già raggiunto la fase della fioritura e che, per stessa ammissione dell'imputato, avevano già in precedenza prodotto la sostanza stupefacente, peraltro rinvenuta nell'abitazione conservata in specifici contenitori.
3. Non è, dunque, riscontrabile il lamentato vizio di carenza di motivazione e le ragioni poste a fondamento della decisione risultano pienamente conformi all'indirizzo interpretativo fornito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia;
secondo tale indirizzo, costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale (Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008, Di Salvia, Rv. 239920; Sez. 6, n. 49528 del 13/10/2009, Lanzo, Rv. 245648).
4. La decisione è, in particolare, in linea con l'indirizzo chiaramente espresso dalla giurisprudenza di legittimità a proposito della concreta offensività della condotta di coltivazione di piante che producono sostanza stupefacente. In base a tale indirizzo, anche recentemente ribadito, Ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, l'offensività della condotta consiste nella sua idoneità a produrre la sostanza per il consumo, attese la formulazione delle norme e la ratio della disciplina, anche comunitaria, in materia, sicché non rileva la quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, ma la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente> (Sez. 6, n. 22459 del 15/03/2013, Cangemi, Rv. 255732).
4.1. Giova, sul punto, ricordare che il dato ponderale, che pure risulta valorizzabile ai fini dell'accertamento della finalità per la quale si detiene la sostanza stupefacente, non assume il medesimo valore all'interno della diversa ipotesi di coltivazione. Tuttavia, anche la coltivazione risulta punibile a condizione che la condotta risulti offensiva in concreto del bene giuridico tutelato;
ciò implica, effettivamente, la possibile rilevanza del dato ponderale, dal momento che esso può dare indicazioni sulla offensività o meno della condotta oggetto del giudizio. Ed invero, la giurisprudenza di legittimità ha più 3 volte precisato che Ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, spetta al giudice verificare in concreto l'offensività della condotta ovvero l'idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile> (Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008, Di Salvia, Rv. 239921; Sez. 4, n. 1222 del 28/10/2008, Nicoletti, Rv. 242371; Sez. 4, n. 25674 del 17/02/2011, Marino, Rv. 250721). E secondo la pronuncia delle Sezioni Unite appena citata la condotta è inoffensiva soltanto se il bene tutelato non è stato leso o messo in pericolo anche in grado minimo (irrilevante, infatti, è a tal fine il grado dell'offesa), sicché, con riferimento allo specifico caso in esame, la offensività non ricorre soltanto se la sostanza ricavabile dalla coltivazione non è idonea a produrre un effetto stupefacente in concreto rilevabile>.
4.2. Inoltre, se l'inidoneità dell'azione, relativamente alle fattispecie previste dall'art. 73 T.U. Stup., va valutata unicamente avuto riguardo ai beni oggetto della tutela penale, individuabili in quelli della salute pubblica, della sicurezza e dell'ordine pubblico e della salvaguardia delle giovani generazioni, beni che sono messi in pericolo anche dallo spaccio di dosi contenenti un principio attivo al di sotto della soglia drogante, la configurazione della tipicità oggettiva non può comunque prescindere del tutto dalla considerazione della farmacologica attitudine delle diverse sostanze a produrre i loro effetti caratteristici.
4.3. In conseguenza, una configurazione dell'incriminazione in una guisa che prescindesse del tutto dal concreto effetto psicotropo finirebbe con il cancellare il tratto più tipico della fattispecie, connesso, appunto, alla concreta attitudine ad influenzare in qualche (anche lieve) misura l'attività neuropsichica del consumatore.
4.4. Pertanto, e conclusivamente, la condotta è inoffensiva soltanto se sia priva della concreta attitudine ad esercitare, anche in misura assai limitata, minima, l'effetto psicotropo. Esulano, quindi, dalla sfera dell'illecito solo le condotte afferenti a quantitativi di stupefacente talmente tenui, quanto alla presenza del principio attivo, da non poter indurre, neppure in misura trascurabile, la modificazione dell'assetto neuropsichico dell'utilizzatore; per converso, anche dosi inferiori a quella media singola ben possono configurare il delitto in esame (Sez.4, n.43184 del 20/09/2013, Carioti, Rv. 258095; Sez. 4, n. 21814 del 12/05/2010, Renna, Rv. 247478).
5. Con riferimento all'istanza di sussunzione del fatto nell'ipotesi disciplinata dall'art. 131 bis cod. pen., va rimarcato che il fatto non risulta essere stato ritenuto dal giudice di merito di minima offensività in quanto, pur avendo determinato la pena nel minimo edittale, ha negato le attenuanti generiche in 4 ragione di uno specifico precedente penale a carico dell'imputato. Il Collegio ritiene, pertanto, che nel caso concreto non sussistano i presupposti per l'annullamento della decisione impugnata in ragione della sopravvenuta disciplina dettata dall'art. 131 bis cod. pen., posto che la motivazione offerta dal giudice di merito non contiene indici significativi nel senso della possibile sussunzione del fatto nell'ipotesi di particolare tenuità (Sez. 4, n. 33821 del 01/07/2015, Pasolini, Rv. 264357).
6. Le considerazioni che precedono evidenziano l'infondatezza del ricorso, al cui rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27/10/2015 CASSAZIONS Il Consigliere/estensore Il Presidente Eugenia Serrao Carlo Giuseppe Brusco They E UPR * CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE FV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 2 NOV. 2015 Direttore Amministrative Dott.ssa Loredana SCHIAVONI 5