Sentenza 9 gennaio 2014
Massime • 1
Ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, l'offensività della condotta non è esclusa dal mancato compimento del processo di maturazione dei vegetali, neppure quando risulti l'assenza di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, se gli arbusti sono prevedibilmente in grado di rendere, all'esito di un fisiologico sviluppo, quantità significative di prodotto dotato di effetti droganti, in quanto il "coltivare" è attività che si riferisce all'intero ciclo evolutivo dell'organismo biologico.
Commentari • 14
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In caso di coltivazione essenzialmente “atecnica”, svolta sul balcone dell'abitazione, in assenza di ulteriori indici tipici della destinazione a terzi, quali, ad esempio, la presenza di strumenti da taglio della sostanza e di materiale per lo smercio della sostanza va svolto un approfondimento sugli elementi rivelanti la destinazione al commercio. Il giudice deve verificare la sussistenza dell'offensività della condotta ascritta, tenendo conto, da un lato, del diverso stato di maturazione delle piante e delle modalità di coltivazione, nonché l'utilizzo di strumenti tecnici dall'altro, verificando eventuali strumenti per il confezionamento e la distribuzione, elementi denotanti l'uso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2014, n. 6753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6753 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2014 |
Testo completo
O S C U R A T A In caso di diffusione del 4 presente provvedimento 1 omettere le generalità e / gli altri dati identificativi, 3 norma dell'art. 52 5 d.lgs. 196/03 in quanto: 7 a 6 ☐ disposto d'ufficio REPUBBLICA ITALIANA 5 ☐ a richiesta di parte In nome del Popolo Italiano imposto dalla legge LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Giovanni de Roberto - Presidente - Sent. n. sez.18 UP - 09/01/2014 Giovanni Conti Guglielmo Leo - Relatore - R.G.N. 28693/2013 Giorgio Fidelbo Angelo Capozzi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di M.G. nato a (omissis) avverso la sentenza della Corte di appello di Messina in data 07/03/2013 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere Guglielmo Leo;
udito il Procuratore generale, in persona del sostituto dott. Eugenio Selvaggi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della decisione impugnata, limitatamente all'eventuale applicazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309/90 alle ipotesi di coltivazione ed a quelle di cessione di quantità "imprecisate" di stupefacenti, e per il rigetto del ricorso nelle parti restanti;
udito il Difensore del ricorrente, avv. Giuseppa Rivoli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. È impugnata la sentenza n. 10/2013 della Corte d'appello di Messina, sezione minorenni, in data 7/03/2013, con la quale M.G. a conferma O S C U R A TA Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Messina con provvedimento del 7/11/2012 - è stato ritenuto responsabile del delitto di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico e di numerosi delitti di illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (artt. 74 e 73 del d.P.R. 9/10/1990, n. 309). In particolare la contestazione associativa (capo a) configura l'esistenza di un gruppo operante nella Sicilia nord orientale i cui componenti si approvvigionavano di droghe cd. "leggere" e di cocaina sul mercato di (omissis) e da un lato, e nellaprovvedevano alla distribuzione nella zona di (omissis) zona di (omissis) dall'altro. M. in particolare, con altri minori, avrebbe G.L. ed ulteriori correi nell'opera dicoadiuvato il maggiorenne approvvigionamento e poi in quella di distribuzione nella sua zona (omissis) di (omissis) e, come detto, (omissis) ). Alla contestazione associativa si cumulano due imputazioni concernenti la coltivazione di piante stupefacenti (capi p ed r) e sedici contestazioni del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990, per fatti di detenzione e cessione di quantitativi vari di sostanze.
2. La sentenza impugnata analizza partitamente le contestazioni, prendendo le mosse dalle fattispecie di coltivazione, ritenendole provate per i riferimenti compiuti, nel corso di una comunicazione tra M. e G. a piantine delle quali il primo si era impossessato a scapito del secondo, facendole prosperare (capo r), e ad una analoga coltivazione tentata l'anno prima, che aveva dato invece pessimi frutti: coltivazione che, ugualmente, la Corte territoriale considera comunque idonea alla produzione di sostanze stupefacenti» (capo p). Relativamente alle accuse concernenti gli acquisti palermitani e le successive rivendite, il Giudice di appello indica di volta in volta la conversazione o le conversazioni intercettate dalle quali si desume l'avvenimento focalizzato dalla singola contestazione. Così, anzitutto, per i capi d, o, n, t, f, k, l, m, q, s della rubrica. Nei casi in cui l'appellante aveva contestato unicamente la finalità di cessione delle condotte di acquisto e detenzione, è indicata la specifica fonte di prova storica o logica che sostiene l'assunto contrario. Si ricorda come lo stesso interessato, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, avesse ammesso di aver ceduto sostanze stupefacenti a terzi nella sua zona d'origine. Trattando dell'impugnazione relativa ai capi e, g, h, j, ove la responsabilità dell'appellante non era contestata, la Corte territoriale ha motivato il diniego dell'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73, che a suo avviso riguarda solo fatti di minima offensività, in quali non possono essere valutati in base al solo dato 2 معا O S C U R A TA ne adottata dipenderebbe dalla varietà degli stupefacenti commerciati, dal numero e dalla regolarità delle cessioni, dalla quantità comunque notevole, talvolta, della droga detenuta, dalla somministrazione del materiale anche a minorenni. Dopo aver segnalato la formazione del giudicato di condanna quanto al capo c), non considerato nell'atto di appello, la Corte messinese ha poi trattato del reato associativo. Valutando le difese dell'imputato, si è posta in luce la regolarità della sua collaborazione con numerosi correi, ed anche con C.G. che organizzava la distribuzione della droga sul versante messinese. Dalle intercettazioni ambientali emergerebbero ripetute trasferte a (omissis) per il timoroso ditrasporto della droga, segnate tra l'altro dall'ansia del M. interventi delle forze dell'ordine e dedito con i correi alla programmazione del comportamento da tenere in caso di controlli. La consapevole adesione dell'imputato all'organizzazione criminale sarebbe dunque provata per facta concludentia. La motivata esclusione dell'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 implica, secondo la Corte territoriale, l'esclusione della diminuente di cui al comma 6 dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Venendo infine ai fattori di commisurazione della pena, i Giudici di appello hanno stimato congrue le determinazioni del Giudice di prima istanza, compresa quella attinente alla prevalenza della diminuente per la minore età sull'aggravante contestata per il reato associativo, confermando poi il diniego di attenuanti generiche mediante richiamo alle valutazioni negative delle relazioni sociali, al numero e alla gravità dei reati, ai «carichi pendenti, anche specifici>>.
3. Con un primo motivo di censura proposto evocando le lettere b) ed e) del - comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen. il Difensore del M. denuncia l'asserita violazione della legge penale sostanziale e la carenza assoluta di motivazione della sentenza impugnata. Le doglianze si riferiscono alla condotte contestate ai capi p) ed r) della rubrica, relative alla coltivazione di piante di canapa indiana, o comunque idonee alla produzione di sostanze stupefacenti, in concorso con e nella G.L. zona di Secondo il Difensore, nella fattispecie sub r) (omissis) risulterebbe che le piante erano state estirpate prima della maturazione, e nell'altra fattispecie sarebbe stata accertata l'assenza di sostanze attive. Si tratterebbe dunque di fatti atipici, o comunque di fatti inoffensivi conformi al tipo. In ogni caso la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare le 3 llo O S C U R A TA on l'atto di appello, all'interpretazione delle conversazioni intercettate dalle quali sono stati desunti i fatti. Il secondo motivo di ricorso, proposto con riferimento ai parametri già sopra indicati, prospetta l'applicazione della legge penale sostanziale a fatti non comprovatamente conformi al tipo legale, la violazione (per mancata applicazione) del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990, il vizio di motivazione per carenza e contraddittorietà. Secondo il ricorrente, mancando ogni precisazione del quantitativo della sostanza cui si riferiscono 11 dei capi di imputazione (c, d, g, h, i, j, k, e, m, o, s), la Corte territoriale avrebbe dovuto pronunciarsi in senso assolutorio. Sarebbe carente la motivazione, per altro verso, riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 per quattro dei fatti indicati (capi e, g, h, j). I riferimenti al valore economico delle transazioni od ai multipli di precedenti cessioni ("quantitativo doppio") sarebbero episodici e generici, e comunque mai tali da smentire la modestia del traffico ipotizzato. Inoltre, sarebbe erronea la pretesa che ostasse al riconoscimento dell'attenuante il fatto che, in alcuni degli episodi contestati, la droga sarebbe stata ceduta a persone di età minore. Con un terzo motivo di censura, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., si assume carenza di motivazione per l'intera decisione impugnata, che si limiterebbe a riferimenti al contenuto di singole intercettazioni, senza alcun apparato critico di valutazione, e talvolta addirittura omettendo di richiamare il contenuto dei colloqui. Nessun argomento sarebbe stato speso per descrivere il contributo dell'imputato all'ipotizzata associazione o per giustificare il giudizio di consapevole inserimento del M. nella medesima, sebbene analogo difetto della decisione di primo grado fosse stato già denunciato coi motivi di appello. L'isolato riferimento all'ansia che l'imputato palesava in alcuni colloqui intercettati sarebbe privo di ogni efficacia dimostrativa. Nessuna motivazione, infine, per la deliberata esclusione della fattispecie attenuante di cui al comma 6 dell'art. 74 del d.P.R. n. 309/1990. Con l'ultima censura il ricorrente denuncia violazione dell'art. 133 cod. pen. e carenza di motivazione circa il trattamento sanzionatorio dell'imputato. In realtà vengono denunciati diversi errori od omissioni: a) le attenuanti generiche sarebbero state negate sulla base di carichi pendenti che non risultano dal certificato in atti;
b) l'ulteriore attenuante è stata posta in comparazione con una aggravante (comma 3 dell'art. 74) mai contestata;
c) la diminuzione di pena per l'età minore non è stata applicata nella dovuta estensione;
d) non è stata motivata la decisione dei conferma del trattamento sanzionatorio stabilito in primo grado. 4 Ou O S C U R A T A CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi posti a sostegno dell'impugnazione sono infondati, quando non addirittura inammissibili, e deve dunque essere disposto il rigetto del ricorso.
2. Riproducendo l'ordine seguito nella sentenza impugnata, vanno considerate anzitutto le condotte di coltivazione di piante di canapa indiana, contestate al GA con i capi rep della rubrica. Nella sentenza di prime cure è dedicato ampio spazio alla vicenda degli arbusti che l'odierno ricorrente aveva "sottratto" a G.L. (in realtà limitandosi a spostare le piante, senza avvertire il correo). Dal tenore della conversazione intervenuta tra i due interessati il 3 maggio 2008, che il primo Giudice ha riassunto e valutato criticamente, e poi ugualmente citato per esteso, emergono inequivocabili la natura della coltivazione ed anche la buona progressione raggiunta dalle piante nel loro sviluppo (così come emerge, tra l'altro, la disponibilità di piante ulteriori). Nell'atto di appello, con un motivo palesemente inammissibile per genericità e incongruenza, si era osservato in sostanza che M. si sarebbe appropriato delle piante di G. "per scherzo", perdendone poco dopo il possesso (risulta infatti che la madre di un correo le aveva poi trovate e distrutte). La Corte territoriale ha considerato specificamente i rilievi difensivi, ed altro non poteva fare se non rilevarne l'inconcludenza, nella parte in cui dovrebbero escludere l'integrazione del fatto doloso ascritto al M. Quanto poi al capo p, la prova è stata desunta dai riferimenti del M. nel corso della stessa conversazione telefonica, ad una coltivazione dell'anno precedente, mal riuscita per carenza di irrorazione, e che dunque "faceva schifo", "era immondizia". Al motivo d'appello secondo cui vi sarebbe prova dell'inidoneità del materiale a produrre un effetto stupefacente la Corte territoriale ha replicato che, per quanto coronata da un esito non soddisfacente, vi era stata comunque una «coltivazione" di canapa indiana, e cioè di una pianta idonea alla produzione di sostanze stupefacenti.
2.1. Con i motivi di ricorso concernenti le due imputazioni in esame, la Difesa propone al fianco dei rilievi infondati sulla carenza di motivazione della sentenza impugnata il problema dell'offensività nei fatti di coltivazione di - piante che producono sostanze stupefacenti: problema che si pone in termini particolarmente pressanti nei casi in cui lo sviluppo del vegetale non abbia ancora portato alla maturazione delle sostanze in questione. 5 10 O S C U R A TA ostituzionale, le Sezioni unite hanno ricordato che «la condotta di coltivazione di piante da cui sono estraibili i principi attivi di sostanze stupefacenti integra un tipico reato di pericolo presunto, connotato dalla necessaria offensività della fattispecie criminosa astratta». Certo, la prospettiva dell'offensività in concreto implica un'assenza di responsabilità nei casi in cui la condotta, storicamente accertata, risulti inidonea a creare pericolo per il bene protetto. Tuttavia, «la condotta è "inoffensiva" soltanto se il bene tutelato non è stato leso o messo in pericolo anche in grado minimo (irrilevante, infatti, è a tal fine il grado dell'offesa), sicché, con riferimento allo specifico caso in esame, la "offensività" non ricorre soltanto se la sostanza ricavabile dalla coltivazione non è idonea a produrre un effetto stupefacente in concreto rilevabile» (Sez. U, Sentenza n. 28605 del 24/04/2008, Di Salvia, rv. 239921). L'indicazione delle Sezioni unite può essere (ed è stata) letta in diverse direzioni. Si pone il problema della coltivazione di piante in numero così ridotto da prefigurare un sbocco di minima produzione di sostanze droganti. E si pone, sempre per esempio, il problema della detenzione dei semi, cioè di comportamenti ancora non univocamente orientati verso la "coltivazione". Questioni del genere non rilevano qui direttamente, posto che lo stesso M. aveva "certificato", in relazione ai fatto del 2008, che si trattava di "alberelli", alti la metà di lui, ed in relazione al fatto del 2007 che la scarsità dell'irrigazione aveva influito sulla qualità del prodotto, ma non sulla coltivazione in sé considerata. Rileva semmai, quanto ai fatti più recenti, la mancanza di prova della completa maturazione delle piante e, quanto ai fatti più remoti, la notizia della scarsa qualità di ciò che era stato, presumibilmente, il prodotto finale della coltivazione. Ora, deve convenirsi che l'offensività della condotta di coltivazione consiste nella sua idoneità (in concreto) a produrre sostanza stupefacente utile per il consumo. Tuttavia il grado di sviluppo della pianta, e dunque l'eventuale presenza in essa di principio attivo, non rilevano direttamente, dovendosi unicamente stabilire la corrispondenza dell'esemplare coltivato al tipo botanico individuato dalla legge e la sua idoneità, in concreto, a svilupparsi fino alla necessaria maturazione. In altre parole, la mancanza di attuale capacità drogante» non rende necessariamente inoffensivo il fatto di coltivazione, se tale fatto concerne vegetali in grado di produrre, attraverso un fisiologico processo di maturazione, quantità significative di sostanze stupefacenti. È appena il caso di ricordare come la fattispecie incriminatrice sanzioni l'atto coltivare», e come l'espressione evochi l'intero processo evolutivo del dell'organismo vegetale. La riduzione del precetto alla sola condotta del «portare 6 O S C U R A TA l'altro lo svuotamento almeno parziale di altre fattispecie, compresa a ben guardare quella dell'illecita detenzione. Il tipo legale verrebbe inoltre sfigurato, fino alla creazione di un «tentativo irrilevante», che elude la previsione legale di un evento di rischio, quale giustificazione della punibilità. Come si è notato in giurisprudenza, «proprio perché vi è una specifica previsione normativa non appare sostenibile l'ipotesi di non sanzionabilità della coltivazione sino alla fase della maturazione della pianta. Se il legislatore ha previsto espressamente la coltivazione quale autonoma condotta punibile, senza alcuna distinzione, non sembra che possa ritenersi penalmente irrilevante la coltivazione ed il commercio di piantine sino alla fase di piena maturazione;
e la questione dello stadio di maturazione ricorre in qualsiasi ipotesi di coltivazione». La stessa giurisprudenza ha posto in luce la conformità al diritto sovranazionale della previsione di sanzioni per fatti che riguardino la coltivazione o, per altro verso, i cd. precursori delle droghe (Sez. VI, Sentenza n. 22459 del 15/03/2013, Cangemi, rv. 255732). È evidente che il legislatore ha inteso ed intende punire ogni attività che incrementi il rischio di diffusione delle sostanze stupefacenti, arretrando la soglia di tutela fino a colpire le fasi di produzione, purché le stesse siano ragionevolmente ed univocamente orientate verso la materializzazione delle sostanze in discorso. Il principio di offensività è assicurato in astratto dalla proiezione causale tipica della condotta incriminata (cioè, rispetto alla coltivazione, grazie alla identificazione della specie vegetale), ed in concreto attraverso la verifica giudiziale della capacità della condotta, per le caratteristiche assunte nella specie (riguardo alla qualità delle piante, al loro numero, ecc.), di incrementare significativamente il rischio della produzione e consumazione di sostanze droganti. A fronte di un processo di maturazione concluso, dovrà essere compiuto un accertamento di analogo oggetto, sia pure mediante un diverso processo di verifica (condotto ex post). La rilevanza della condotta potrà dunque essere esclusa, a fronte di un ciclo vegetale già esaurito, quando si riscontri l'assenza di efficacia stupefacente del prodotto, secondo l'insegnamento, già sopra ricordato, delle Sezioni unite di questa Corte. Per le ipotesi di sviluppo in corso del vegetale, potrà valere la constatazione che per la qualità e la quantità delle piante, o per qualunque - altra ragione il rischio nel caso concreto di incrementare la quantità della droga - circolante non avrebbe potuto attuarsi.
2.3. A questi principi, pur con motivazione assai sintetica, si sono ispirati i Giudici del merito, partendo da un accertamento in fatto che risulta 7 1000 O S C U R A TA omentato, e che questa Corte non potrebbe legittimamente ribaltare. Ciò si nota anche riguardo agli avvenimenti richiamati mediante il capo p dell'imputazione. Altro è dire che un esperimento di coltivazione ha dato risultati insoddisfacenti (come aveva fatto il M. per telefono), altro sarebbe dire che, in nessuna delle sue fasi, la condotta abbia attinto il modello legale di «coltivazione», pur orientato dal criterio della pericolosità in concreto. Sulla base di questo rilievo, non illogico e pur sinteticamente espresso (o comunque applicato quale regola di giudizio), la Corte territoriale ha maturato il proprio convincimento sul fatto.
3. Una delle critiche essenziali che il ricorrente muove alla sentenza impugnata si desume da notazioni contenute nel secondo e nel terzo dei motivi che segnano graficamente l'atto di impugnazione. In sostanza, la Corte avrebbe motivato il giudizio di responsabilità in ordine ai singoli episodi di spaccio mediante un acritico rinvio al tenore di conversazioni intercettate, e senza una disamina delle questioni poste dai singoli casi concreti. La censura non sembra mirata a negare la sussistenza dei fatti singolarmente contestati, salvo che con sporadiche e generiche allegazioni circa la pretesa inconcludenza delle prove raccolte, che non si avvicinano neppure ad una critica puntuale e motivata delle decisioni specificamente assunte con la sentenza impugnata. Il ricorrente mira piuttosto ad evidenziare, per singoli gruppi di contestazioni, una "qualità" che avrebbe dovuto condurre all'adozione di provvedimenti più favorevoli all'imputato. Così stando le cose, sul piano generale sembra sufficiente osservare che il Giudice di prime cure ha condotto una analisi di dettaglio della relazione tra il contenuto delle comunicazioni intercettate e le singole contestazioni, e che la Corte territoriale ne ha ripresi i profili essenziali con un sufficiente grado di specificazione.
3.1. C'è poi una serie specifica di contestazioni, già sopra elencate, che la Difesa del ricorrente seleziona tra le altre in quanto ciascun addebito si riferisce ad una quantità «indeterminata» di sostanza stupefacente. Si assume che, nell'assenza di ogni specificazione ponderale, mancherebbe la prova di sussistenza del fatto, e che dunque l'imputato avrebbe dovuto essere prosciolto. A parte il fatto che viene proposta anche per un reato in ordine al quale, per mancanza di appello, la condanna è divenuta irrevocabile (capo c), la tesi difensiva non può essere accolta anzitutto perché, sul piano concreto, non si attaglia con precisione alle caratteristiche delle singole contestazioni. 8 معا O S C U R A TA indicano infatti generalmente i soggetti destinatari delle cessioni (con ciò che ne consegue in punto di specificità della contestazione e di sua attendibilità), e nella maggior parte dei casi indicano il prezzo della cessione, così da fornire finanche un'indicazione ponderale relativamente precisa, per quanto indiretta (capi e, g, h, m. o, s). D'altra parte, e per rimanere sul piano generale che segna la censura del ricorrente, non può condividersi la regola di giudizio della quale si assume la necessaria applicazione. Non è vero, infatti, che la prova di sussistenza del fatto punibile debba essere esclusa, o considerata dubbia, ogni volta che manchi la possibilità di una specifica indicazione quantitativa dello stupefacente oggetto dell'accusa. È infatti ben concepibile che il giudice di merito giunga alla conclusione che una o più dosi commerciali» di droga siano passate da una mano all'altra, in base al complesso degli elementi di ricostruzione del fatto: dalla narrazione storica della cessione o dalla sua rappresentazione (mediante intercettazioni, fotografie, ecc.) alle notizie disponibili sul comportamento abituale dell'agente, sulla qualità e continuità della sua relazione con gli interlocutori, sull'assenza di elementi di allarme circa l'oggetto e la qualità del negozio, sulla sequenza cronologica e causale tra approvvigionamento e vendita, ecc. Nel caso di specie il Giudice di merito, attraverso il riferimento alle singole imputazioni (anche mediante integrazione con il precedente deliberato di condanna), e tenuto conto dell'atteggiamento processuale dell'interessato (che non ha negato di aver ceduto stupefacente nella zona di sua provenienza), ha ritenuto ogni volta provato il fondamento della contestazione. Tale giudizio non può essere censurato a fronte della generica pretesa difensiva di applicare, in via generale, una regola opposta ed in sé non ragionevole.
3.2. Per un altro gruppo selezionato di imputazioni, che comprende sia capi investiti dalla richiesta di proscioglimento che capi ulteriori, viene censurato il rifiuto della Corte territoriale di riconoscere l'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990. Non varrebbe la giustificazione dell'età minore di alcuni dei cessionari della droga, visto che la circostanza non sarebbe incompatibile con una qualifica del fatto nel senso della lieve entità», e d'altra parte i modesti profili quantitativi delle fattispecie avrebbero dovuto orientare la decisione impugnata in senso opposto. Ora, il fatto che parte delle cessioni avesse riguardato minorenni è stato evocato dalla Corte territoriale quale criterio solo concorrente di esclusione dell'attenuante invocata. È vero che, secondo le Sezioni unite di questa Corte, l'aggravante della cessione di sostanze stupefacenti a soggetto minore di età è astrattamente compatibile con l'attenuante del fatto di lieve entità» e che dunque il giudice deve valutarne la compatibilità caso per caso, tenendo conto 9 100 O S C U R A T A rcostanze nelle quali la cessione a minore si realizza» (Sez. U, sentenza n. 35737 del 24/06/2010, Rico, rv. 247912). Ma è vero anche, e naturalmente, che l'insussistenza di una incompatibilità in via di principio non implica il riconoscimento dell'attenuante nel caso concreto, dovendosi procedere ad una «valutazione che di volta in volta tenga conto di tutte le specifiche e concrete circostanze nelle quali la cessione di stupefacente a persona minore si realizza». E le Sezioni unite non hanno mancato di richiamare la rigorosa giurisprudenza [...] secondo la quale l'attenuante in questione può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio». In effetti, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, e deve di conseguenza escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di tali elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (da ultimo, Sez. VI, sentenza n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, rv. 256610). La Corte territoriale, nella specie, ha valutato un traffico continuativo, esercitato in forma organizzata ed anzi associata (infra), coinvolgente numerosi cessionari e concernente nel complesso (oltreché in qualcuna delle singole occasioni) quantità notevoli di stupefacenti, di vario genere e natura. Ha evocato specificamente i principi di diritto appena elencati, e ne ha fatta ragionevole applicazione, con un giudizio in via di fatto che non spetta a questa Corte ribaltare.
4. La censura mossa alla decisione di confermare la condanna del GA per il delitto associativo contestato al capo a) della rubrica è del tutto generica, e sostanzialmente scollegata dagli argomenti che la Corte territoriale, anche mediante il richiamo alla sentenza di primo grado, ha sviluppato a proposito del reato in questione. Dopo la citazione di qualche arresto giurisprudenziale in materia di motivazione, a proposito della necessità di un apparato critico che accompagni l'illustrazione della fonte di prova valorizzata dal giudice, il ricorrente enuclea alcuni esempi» relativi a passaggi in cui la sentenza impugnata non avrebbe soddisfatto il requisito. E coglie l'unico punto in cui la motivazione non sembra del tutto congrua, o almeno chiara: quello cioè nel quale la Corte territoriale ha inserito tra i fattori sintomatici del dolo, quanto al reato associativo, l'ansia che il giovane imputato manifestava durante i trasporti della droga da (omissis) ed il 10 ሲ O S C U R A TA giamento da tenere nel caso di controlli delle forze dell'ordine. Può convenirsi, in effetti, che l'una e l'altra cosa si sarebbero spiegate anche nel caso di un coinvolgimento casuale, o comunque non organico, nella pericolosa manovra di spostamento dello stupefacente. Si voleva dire, forse, che il carattere organizzato dell'attività criminosa portava anche all'adozione di moduli comportamentali preventivi e reiterabili, che sono normalmente sintomatici del fatto associativo, e questo anche agli occhi dell'odierno ricorrente. Comunque sia, la sentenza di primo grado, per molte pagine (a partire da f. 94), ha organizzato ed esposto le risultanze proprio allo scopo di evidenziare il carattere strutturato dell'attività criminosa e l'esistenza di un gruppo legato dal patto delinquenziale, non solo traendo deduzioni dalla reiterazione dei reati e dei moduli operativi, ma citando comunicazioni che rappresentano "direttamente" alcuni aspetti del fenomeno perseguito (l'ambito di azione, la gerarchia, la logistica, ecc.). La Corte territoriale, pur esordendo con un richiamo pienamente adesivo alla precedente sentenza, ha focalizzato in particolare la posizione del M. contrastando in dettaglio la tesi difensiva per la quale il giovane avrebbe avuto contatti con il solo G. senza dunque connettersi, sul piano oggettivo e su quello soggettivo, alla più ampia organizzazione della quale lo stesso era parte. In queste condizioni, e considerata la genericità e la marginalità delle censure mosse dal ricorrente alla motivazione, non può che prendersi atto del giudizio che i Giudici di merito hanno maturato sul fatto in contestazione. Quanto poi all'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 6 dell'art. 74 del d.P.R. n. 309/1990, si tratta dell'ovvia conseguenza del giudizio di mancata integrazione, riguardo ai delitti-fine, della circostanza di cui all'art. 73, comma 5, dello stesso T.u. in materia di stupefacenti. L'ineluttabilità della conseguenza giustifica il fatto che la Corte territoriale si sia limitata ad esplicitarla.
5. La Difesa del ricorrente svolge diverse critiche alle scelte di determinazione del trattamento sanzionatorio, tutte infondate.
5.1. Riguardo al diniego delle attenuanti generiche, la Corte territoriale ha motivato evocando le risultanze negative delle relazioni sociali in atti, la gravità ed il numero dei reati commessi, i carichi pendenti anche specifici. Trascurando gli altri fattori (pure importanti), si fa notare nel ricorso che vi sarebbe stato un errore, non recando alcuna iscrizione il «certificato acquisito al 6/3/2013». Per vero, l'atto in questione è il certificato penale, e non quello dei carichi pendenti (datato 17/6/2011), specificamente considerato dalla Corte 11 یا O S C U R AT A al riferimento ad altri procedimenti, anche concernenti la droga.
5.2. Il ricorrente lamenta che la diminuente dell'art. 98 cod. pen. è stata posta in comparazione con l'aggravante delineata al comma 3 dell'art. 74 del d.P.R. n. 309/1990, aggravante che non sarebbe stata oggetto di contestazione. Può rilevarsi che analoga operazione era stata compiuta dal Giudice di prime cure (p. 103 della sentenza), senza che ciò fosse oggetto di doglianza mediante l'atto di appello. Può aggiungersi che il capo d'imputazione conteneva ab initio il lungo elenco dei partecipi dell'associazione, ben superiore a dieci, e che dunque il fattore aggravante era stato rappresentato e di fatto contestato. In ogni caso non si vede quale sia l'interesse propugnato con la censura in questione, visto che l'aggravante è stata ritenuta subvalente rispetto alla circostanza di segno opposto, e che la diminuzione connessa all'applicazione di quest'ultima è stata operata praticamente nella massima misura consentita (da dieci anni fino a sei anni e nove mesi).
5.3. Il rilievo compiuto da ultimo attiene anche alle censure "finali" del ricorrente. Essendo notorio che la diminuzione di pena connessa all'età minore del reo è variabile a discrezione del giudice (fino ad un terzo), cosicché non vi sarebbero comunque i margini per parlare di un «errore di calcolo», può dirsi sufficientemente motivata una decisione che applichi detta diminuzione praticamente nel massimo, soprattutto considerando che il computo è stato operato a partire dal valore minimo edittale della pena prevista per il reato in contestazione. Non si vede d'altra parte, a tale ultimo proposito in difetto di appello ammissibile del pubblico ministero, che giustificazioni la Corte avrebbe dovuto dare della propria adesione al corrispondente deliberato del primo Giudice. Una risposta esplicita all'appellante era dovuta quanto all'unica censura rispetto alla quale residuava un appezzabile margine di discrezionalità tecnica, e cioè la quantificazione dell'aumento di pena dovuto per i numerosi reati satellite per i quali è intervenuta condanna. Tale risposta, per quanto sintetica, è intervenuta. Qui deve dunque arrestarsi il vaglio della Corte di legittimità, ché altrimenti si darebbe una non consentita rivalutazione in fatto della decisione impugnata.
6. A norma dell'art. 29 del d.lgs. n. 272/1989, trattandosi di procedimento a carico di minorenne, il rigetto del ricorso non implica condanna al pagamento delle spese processuali. 12 Оо O S C U R A T A Р.Q.М. Rigetta il ricorso Cosi deciso il 09/01/2014. Il Presidente Il Giudice estensore еске Guglielmo Leo Giovanni de Roberto уда DEPOSITATO IN CANCELLERIA] L 1 2 FEB 2014 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E Z I Piena Esposito T O R N O E C 13