Sentenza 27 aprile 2001
Massime • 1
La sussistenza del requisito reddituale previsto dall'art. 6 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638, ai fini del diritto alla integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, deve esser verificata (alla stregua del principio stabilito con la sentenza n. 258 del 1992 della Corte costituzionale, con riferimento al requisito reddituale previsto per la concessione della pensione di invalidità) includendo nel computo dei redditi dell'anno considerato anche la somma percepita per arretrati relativi ad anni precedenti (come tali soggetti a tassazione separata) secondo un criterio di cassa e non di competenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/2001, n. 6126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6126 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE IA - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - rel. Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, DE ANGELIS CARLO, POTI MARIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ET IA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 54/98 del Tribunale di PERUGIA, depositata il 14/04/98 R.G.N. 491/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/00 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Perugia del 1/7/96, l'INPS proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Perugia con la quale era stata accolta la pretesa di RI Annunziata, secondo cui, ai fini della valutazione della posizione reddituale del pensionato, rilevante per l'integrazione al minimo della pensione di invalidità, si doveva tenere conto del criterio di "cassa", con conseguente computo degli arretrati pensionistici, con esclusione però degli arretrati della stessa pensione da integrare.
La RI aveva lamentato che l'INPS, dopo averle erogato in ritardo, nel 1994, le quote per integrazione al minimo della pensione d'invalidità, aveva tenuto conto degli arretrati per gli anni dal 1990 al 1993, pari a L. 24.382.645, per negarle l'integrazione per il 1994 (per superamento per quest'anno del limite reddituale) ed aveva quindi trattenuto la somma di L. 1.373.00, già di fatto erogata per i mesi da gennaio ad aprile 1994 compreso.
Precisava l'INPS che, a norma dell'art. 1, comma IV, L. n. 222/84, l'unico reddito escluso dal computo era quello relativo alla casa di abitazione, con la conseguenza era computabile anche l'importo degli arretrati relativi alla medesima pensione integrata. L'appellata contrastava la domanda ed il Tribunale, con sentenza del 20/1 - 14/4/98, rigettava l'appello e confermava la decisione, precisando che il primo giudice aveva correttamente posto in rilievo che il criterio di "cassa", introdotto con la sentenza della Corte Cost. n. 258 del 1992, comportava la considerazione anche degli arretrati pensionistici ai fini della valutazione della posizione reddituale del pensionato, con esclusione però di quelli relativi allo stesso assegno da integrare "in applicazione degli ordinari principi generali del diritto, onde evitare conseguenze paradossali":
innanzi tutto perché nell'accertamento dei requisiti reddituali l'INPS non poteva non prescindere dall'importo del beneficio richiesto per valutare solo i redditi percepiti a titolo diverso;
in secondo, e soprattutto, perché "diversamente opinando si arriverebbe all'assurdo di 'premiare' il debitore INPS, inadempiente all'obbligo di liquidazione dell'assegno in questione, consentendogli di giovarsi del ritardo per escludere la corresponsione di una parte di quanto da esso dovuto per lo stesso titolo".
Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione l'INPS, fondato su un solo motivo.
Non si è costituita in giudizio la RI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 4^ L. n. 222/84, deduce il ricorrente che il Tribunale aveva accolto la tesi della RI sulla base di non meglio definiti "principi generali del diritto", che si risolvevano in una mera tautologia, e di una arbitraria distinzione fra reddito del pensionato "interno", derivante dalla medesima pensione, ed "esterno", da qualsiasi altra fonte, giungendo così a negare lo stesso criterio di "cassa", che in astratto mostra di condividere.
In questo modo il giudice del riesame aveva violato la norma sopra indicata, che secondo il giudice delle leggi doveva essere intesa nel senso che aveva subordinato l'intervento della tutela previdenziale ad un limite di reddito, inteso come condizione effettiva, concreta, di disponibilità di mezzi economici di qualunque provenienza e quindi anche derivanti da arretrati della pensione, avendosi riguardo solo alla concreta ed effettiva "mancanza dei mezzi necessari per vivere", che doveva essere accertata e verificata nella sua mera oggettività prescindendo dalle cause o fonti dei mezzi di sostentamento.
L'unico reddito escluso era quello della casa di abitazione e quindi tutti gli altri dovevano essere computati, "interni" o "esterni" che fossero.
Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto, secondo cui "la sussistenza del requisito reddituale previsto dall'art. 6 del D.L. 12/9/83 n. 463, convertito in L. 11/11/83 n. 638, ai fini del diritto alla integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, deve essere verificata (alla stregua del principio stabilito con la sentenza n. 258 del 1992 della Corte Costituzionale, con riferimento al requisito reddituale previsto per la concessione della pensione di invalidità) includendo nel computo dei redditi dell'anno considerato anche la somma percepita per arretrati relativi ad anni precedenti (come tali soggetti a tassazione separata) secondo un criterio di cassa e non di competenza (Cass. N. 7624 del 12/7/95). Il Collegio condivide questo principio e non ha motivo per discostarsene, stante la palese fragilità delle argomentazioni contrarie addotte dal Tribunale a sostegno della decisione. Il ricorso va quindi accolto, con rimessione ad altro giudice che si individua nella Corte di Appello di Perugia, che deciderà la controversia, tenendo presente il principio di diritto sopra evidenziato, e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla Corte di Appello di Perugia.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2001