Sentenza 24 giugno 2014
Massime • 1
La sentenza penale è irrevocabile, e deve pertanto essere necessariamente eseguita a cura del pubblico ministero, quando è inutilmente decorso il termine per proporre impugnazione, anche nel caso in cui questa sia stata tardivamente proposta, poiché, altrimenti, la presentazione di un atto di impugnazione fuori termine sarebbe sempre sufficiente ad impedire la formazione del giudicato formale.
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Il mancato o l'inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non sono idonei a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore - che legittimano la restituzione nel termine -, poichè consistono in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione, e perchè non può essere escluso, in via presuntiva, un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/2014, n. 35503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35503 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 24/06/2014
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 2045
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 53367/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
KI FA N. IL 24/12/1969;
avverso l'ordinanza n. 230/2013 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BOLZANO, del 03/12/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lette le conclusioni del PG Dott. Mazzotta Gabriele, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 3 giugno 2013 la Corte di appello di Bolzano condannava IE FA alla pena di anni sei e mesi quattro di reclusione e per essa, decorso il termine di giorni 90 per il deposito e tenuto conto del termine di sospensione feriale, maturava il termine del 31 ottobre 2013 senza che venisse impugnata per cassazione. Su tale premessa, a cura della cancelleria, la sentenza veniva munita di clausola di irrevocabilità ed iscritta nel casellario giudiziale. In data 23 novembre 2013 la Procura della repubblica emetteva ordine di carcerazione, notificato ed eseguito il 27 successivo nonostante il precedente 5 novembre l'interessato avesse proposto ricorso di legittimità.
Veniva pertanto proposto dal IE incidente di esecuzione avverso l'ordine di carcerazione sul presupposto che la sentenza di condanna non era passata in giudicato e non si era pertanto formalizzato alcun titolo esecutivo dappoiché proposta impugnazione avverso di essa, ancorché oltre il termine di decadenza. La presentazione della impugnazione infatti, secondo avviso difensivo, fino alla eventuale declaratoria di inammissibilità, precludeva l'ordine di carcerazione giacché non definitiva ne' esecutiva la sentenza de qua. Il G.I.P. del Tribunale di Bolzano, in funzione di Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 3 dicembre 2013, oggetto del presente scrutinio di legittimità, provvedendo sull'incidente di esecuzione come innanzi promosso, ai sensi dell'art. 670 c.p.p., rigettava il relativo ricorso.
Deduceva in particolare il G.E. che, ai sensi dell'art. 648 c.p.p., comma 2, la irrevocabilità della sentenza si produce quando è
inutilmente decorso il termine per l'impugnazione; che nella fattispecie tale termine era maturato il 31 ottobre 2013; che l'impugnazione per cassazione proposta dal ricorrente il 5 novembre 2013, in quanto tardiva, non aveva impedito la maturazione del giudicato e che irrilevante, ai fini della legittimità della esecuzione del titolo come innanzi formatosi, si appalesava l'impugnazione in corso avverso di esso.
Con la stessa ordinanza il G.E. rigettava altresì l'istanza di sospensiva dell'ordine di esecuzione in attesa della decisione di legittimità richiesta con il ricorso proposto il 5 novembre 2013. 2. Ricorre per cassazione avverso detta ordinanza IE FA, assistito dal difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento perché inficiata da violazione di legge (artt. 588, 591, 648 e 670 c.p.p.) ed illogicità della motivazione.
Lamenta in particolare la difesa ricorrente: la sentenza impugnata è stata posta erroneamente in esecuzione senza attendere l'esito del procedimento di legittimità; ciò integra violazione dell'art. 648 c.p.p., il quale trova applicazione solo se, prima dell'ordine di esecuzione, non sia stata proposta impugnazione, ancorché tardiva;
la presentazione del ricorso per cassazione ha impedito il passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
la tesi difensiva trova conforto nella lettura dell'art. 591 c.p.p., comma 2 e art. 648 c.p.p., comma 2, norme queste in forza delle quali è il giudice dell'impugnazione a dichiarare eventualmente la inammissibilità di essa impugnazione perché tardiva ed a disporne l'esecuzione; in pendenza dell'impugnazione del titolo è inibito al giudice dell'esecuzione la verifica o meno della sua valida sussistenza;
l'art. 648 c.p.p. può trovare applicazione soltanto se non vi sia stata impugnazione ovvero se l'impugnazione sia stata proposta prima dell'inizio dell'esecuzione; l'esecuzione ha inizio proprio con l'ordine di carcerazione.
3. Il Procuratore generale in sede, con argomentata requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso, sul rilievo che la sentenza diventa irrevocabile automaticamente alla scadenza del termine per l'impugnazione.
4. Il ricorso è infondato.
L'art. 648 c.p.p., comma 2, dispone che la sentenza contro la quale è ammessa l'impugnazione è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile.
Il secondo termine contiene un riferimento al disposto dell'art. 591 c.p.p., comma 2, secondo cui il giudice dell'impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilità e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.
Orbene, tanto premesso quanto alle fonti normative, due sono le questioni proposte con il ricorso: se, in presenza di un'impugnazione palesemente tardiva, possa essere avviata l'esecuzione della sentenza impugnata senza attendere che l'ordinanza di inammissibilità da parte del giudice dell'impugnazione sia divenuta irrevocabile per mancata impugnazione o per rigetto dell'impugnazione; se, nel caso che l'esecuzione sia stata iniziata, il giudice dell'esecuzione possa, o piuttosto debba, sospenderla in presenza di impugnazione oggettivamente tardiva.
Per una esaustiva soluzione della prospettata questione di diritto, occorre richiamare il disposto di altre norme: quanto alla prima questione, l'art. 650 c.p.p., comma 1, il quale dispone che, salvo che sia diversamente disposto, le sentenze hanno forza esecutiva quando sono divenute irrevocabili;
quanto alla seconda, l'art. 670 c.p.p., il quale stabilisce che il giudice dell'esecuzione, quando accerta che il provvedimento non è divenuto esecutivo, lo dichiara con ordinanza sospendendo l'esecuzione (comma 1) e, quando è proposta impugnazione, dopo aver provveduto sulla richiesta dell'interessato, trasmette gli atti al giudice dell'impugnazione competente (comma 2).
Il comma 2 stabilisce inoltre che la decisione del giudice dell'esecuzione non pregiudica quella del giudice dell'impugnazione il quale, se ritiene ammissibile il gravame, sospende con ordinanza l'esecuzione che non sia già stata sospesa.
Quanto all'avvio dell'esecuzione della sentenza tardivamente impugnata, il complesso delle norme sopra richiamate induce a ritenere che essa non sia solo possibile, ma doverosa. L'interpretazione dell'art. 648 c.p.p., comma 2, non può essere infatti che nel senso seguente: quando è inutilmente decorso il termine per proporre impugnazione, la sentenza è irrevocabile, a prescindere dall'esito del relativo giudizio: in quella sede si potrà verificare che l'impugnazione non era, in realtà, tardiva (si pensi ad un'impugnazione presentata in luogo diverso da quello in cui fu emesso un provvedimento, tardivamente trasmessa), ma se, al contrario, la tardività verrà confermata, la relativa ordinanza non potrà che prendere atto di un'irrevocabilità già verificatasi. Impone questa soluzione l'utilizzo della particella disgiuntiva "o" che separa le due ipotesi dell'inutile decorso del termine per proporre impugnazione e dell'inutile decorso del termine per impugnare l'ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione, particella la quale indica che l'evento della irrevocabilità si compie quando si verifica anche una sola delle due ipotesi contemplate. L'interpretazione contraria secondo cui l'art. 648 c.p.p., comma 2, stabilisce il principio che, nel caso sia stata proposta impugnazione tardiva, la irrevocabilità della sentenza interviene solo con l'inutile decorso del termine per proporre impugnazione avverso la pronuncia che dichiara la inammissibilità, mostra tutti i suoi limiti là dove si consideri l'ipotesi di una impugnazione largamente tardiva, che comporterebbe, accettando la tesi difensiva, il venir meno dell'irrevocabilità della sentenza e l'obbligo di sospensione dell'esecuzione di una sentenza da tempo ormai definitiva. Manca, poi, detta tesi di base testuale: il legislatore avrebbe usato una formula diversa, se avesse voluto stabilire l'inapplicabilità della prima ipotesi (quella dell'inutile decorso del termine per proporre impugnazione) nel caso di un'impugnazione, anche tardiva.
Questa Corte (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004 - dep. 27/05/2004, Chiasserini, Rv. 227681), sia pure affrontando la diversa questione dell'efficacia della remissione di querela intervenuta successivamente ad un ricorso inammissibile, risolta nel senso di determinare l'estinzione del reato per tale causa, con l'unica eccezione del ricorso proposto al di fuori dei termini indicati dall'art. 585 c.p.p., ha osservato che "dall'esame comparativo dell'art. 591 c.p.p. 1930 e dell'art. 648, comma 2, del vigente codice di rito si ricava che la scadenza del termine per impugnare si iscrive quale condizione per la formazione del giudicato formale, quando l'impugnazione non sia stata proposta, secondo una linea di tendenza già affermatasi nel vigore del codice abrogato. In caso contrario non si giustificherebbe la collocazione della scadenza del termine fra le cause di inammissibilità previste, in via generale, dall'art. 591; ed infatti, ove si volesse accedere ad una diversa ricostruzione sistematica si perverrebbe alla conclusione, davvero irragionevole, se non addirittura paradossale, che l'atto di impugnazione, pur se tardivo, mai consentirebbe la formazione del giudicato formale, con intuibili riverberi anche sulla fase esecutiva".
L'art. 648 c.p.p., comma 2, deve, quindi, essere interpretato nel senso che il riferimento all'ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione contenuto nella seconda ipotesi riguardi le cause di inammissibilità diverse dalla tardività dell'impugnazione. Ciò premesso, l'irrevocabilità della sentenza attribuisce al titolo forza esecutiva (art. 650 c.p.p., comma 1), con la conseguenza che il pubblico ministero deve dare corso alla sua esecuzione, senza alcuna discrezionalità sul punto, in quanto organo preposto all'esecuzione, titolare del potere-dovere di emettere il relativo ordine (Sez. 1, n. 3791 del 31/10/2000 - dep. 31/01/2001, P.M. in proc. Trotta, Rv. 218044).
Giova infine sottolineare che quanto stabilito dall'art. 28 reg. c.p.p., comma 4 ("Il pubblico ministero promuove senza ritardo l'esecuzione del provvedimento") è diretta attuazione del principio sancito dall'art. 650 cit. e che nessuna norma attribuisce al P.M. il potere di sospendere l'esecuzione della sentenza irrevocabile. Gli artt. 28 e 29 reg. c.p.p., disegnano poi un iter interamente obbligatorio, sia per la Cancelleria del Giudice, che per il pubblico ministero che riceve l'estratto del provvedimento. A poter sospendere l'esecuzione dell'esecuzione già iniziata può essere solo il Giudice: quello dell'esecuzione o quello dell'impugnazione.
Questa Corte ha già affermato che il giudice dell'esecuzione, a fronte di un appello tardivo avverso una sentenza con attestazione di irrevocabilità, non ha il dovere di sospendere automaticamente l'esecuzione della pena in attesa che il giudice dell'impugnazione si pronunci sull'ammissibilità dell'appello, tanto più che quest'ultimo ha un autonomo potere di sospensione per il caso in cui ritenga che l'impugnazione sia stata proposta nei termini (Sez. 1, n. 11665 del 27/02/2008 - dep. 14/03/2008, Emuakpeje, Rv. 239520; Sez. 1, n. 37354 del 28/09/2005 - dep. 13/10/2005, P.M. in proc. Crepaldi, Rv. 232512): in effetti l'art. 670 c.p.p. indica chiaramente che la sospensione dell'esecuzione debba essere disposta dal giudice dell'esecuzione solo quando accerta "che il provvedimento manca o non è divenuto esecutivo"; ma, appunto, la sentenza divenuta irrevocabile per inutile decorso del termine per l'impugnazione ha acquistato forza esecutiva.
I principi sin qui espressi e le argomentazioni sostegno sviluppate trovano puntuale conferma in Cass. sez. 1, 28.11.2012, n. 4891.
5. Alla stregua delle esposte considerazione il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2014