Sentenza 28 settembre 2005
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione, a fronte dell'appello palesemente tardivo di una sentenza con attestazione di irrevocabilità, non ha il dovere di sospendere automaticamente l'esecuzione della pena in attesa della decisione sull'inammissibilità dell'impugnazione da parte del giudice "ad quem", tanto più che quest'ultimo ha un autonomo potere di sospensione per il caso in cui ritenga che l'impugnazione sia stata proposta nei termini.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/2005, n. 37354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37354 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 28/09/2005
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 3126
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 012096/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di LATINA;
nei confronti di:
1) LD RO LU N. IL 03/11/1975;
avverso ORDINANZA del 17/03/2005 TRIBUNALE di LATINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO;
lette le conclusioni del P.G.: annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza 17/03/2005 il Tribunale di Latina, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva l'incidente proposto da AL RO CA ex art. 670 co. 2 c.p.p. e, per l'effetto, sospendeva l'ordine di esecuzione della pena emesso nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica di Latina in relazione alla sentenza di condanna n. 1279/2004 pronunciata dallo stesso Tribunale e nel contempo ordinava l'immediata liberazione dello stesso se non detenuto per altra causa. In particolare il Tribunale - pur rilevando che l'appello proposto era palesemente tardivo - riteneva che la sentenza non era ancora esecutiva, in quanto sulla inammissibilità del relativo gravame non si era ancora pronunciata la Corte di Appello di Roma.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge e per manifesta illogicità della motivazione, deducendo in particolare che il Tribunale, una volta che aveva dato atto della tardività dell'appello, non poteva procedere alla sospensione dell'esecuzione, ma aveva il compito di trasmettere gli atti al giudice competente per l'appello, che aveva il potere di sospendere l'esecuzione qualora avesse ritenuto ammissibile l'impugnazione.
Nelle more del giudizio di Cassazione è stata depositata una memoria difensiva con la quale si chiede il rigetto del ricorso, deducendo in particolare che il giudice dell'esecuzione aveva il potere di sospendere l'esecuzione in attesa della decisione del giudice "ad quem", tanto più che l'impugnazione era stata presentata nei termini, in quanto la sentenza era stata pronunciata in data 07/06/2004, mentre il gravame era stato proposto in data 02/12/2004. Il ricorso è fondato.
Invero ai sensi dell'art. 670 co. 2 c.p.p., in presenza dell'attestazione di irrevocabilità di una sentenza di condanna, il giudice dell'esecuzione ha la facoltà di sospendere l'esecuzione della pena qualora ritenga "prima facie" fondata l'impugnazione tardiva proposta dall'interessato avverso la sentenza dichiarata irrevocabile. Tuttavia, qualora lo stesso giudice dell'esecuzione, sulla base dell'esame degli atti, accerti "ictu oculi" che l'impugnazione è stata proposta tardivamente, non vi è alcuna ragione di sospendere il provvedimento di esecuzione della pena in attesa della decisione sulla inammissibilità della impugnazione di competenza del giudice "ad quem". Infatti si deve escludere che, a seguito della presentazione di un atto di appello palesemente tardivo avverso una sentenza dichiarata irrevocabile, il giudice dell'esecuzione debba sospendere automaticamente l'esecuzione, tanto più che il giudice della cognizione, investito del gravame, ai sensi dell'art. 670 co. 2 c.p.p., ha un potere autonomo di sospensione dell'esecuzione qualora ritenga che l'impugnazione sia stata presentata nei termini.
Orbene, poiché nel caso di specie risulta dall'ordinanza impugnata che l'atto di appello avverso la sentenza in esecuzione è stato presentato fuori termini, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con la conseguente trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Latina per quanto di competenza.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Latina per quanto di competenza. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2005