Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/2005, n. 37354
CASS
Sentenza 28 settembre 2005

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Il giudice dell'esecuzione, a fronte dell'appello palesemente tardivo di una sentenza con attestazione di irrevocabilità, non ha il dovere di sospendere automaticamente l'esecuzione della pena in attesa della decisione sull'inammissibilità dell'impugnazione da parte del giudice "ad quem", tanto più che quest'ultimo ha un autonomo potere di sospensione per il caso in cui ritenga che l'impugnazione sia stata proposta nei termini.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/2005, n. 37354
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37354
    Data del deposito : 28 settembre 2005

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