Sentenza 27 febbraio 2008
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione, a fronte di un appello tardivo avverso una sentenza con attestazione di irrevocabilità, non ha il dovere di sospendere automaticamente l'esecuzione della pena in attesa che il giudice dell'impugnazione, a cui spetta un autonomo potere di sospensione, si pronunci sull'ammissibilità dell'appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/2008, n. 11665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11665 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/02/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 617
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 032448/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MU ER N. IL 23/12/1968;
avverso ORDINANZA del 22/08/2007 GIP TRIBUNALE di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa per le Ammende. RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Con ordinanza del 22 agosto 2007, il giudice della udienza preliminare del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice della esecuzione, ha respinto la richiesta difensiva di "revoca della irrevocabilità" della sentenza di condanna 12 dicembre 2006 emessa dal medesimo giudice a carico di EM RN, motivando che la sentenza era passata in giudicato il 1 marzo 2007, sicché l'appello tardivamente proposto dal difensore (all'esame della competente Corte territoriale per l'udienza dell'8 ottobre 2007) non comportava per il giudice della esecuzione l'obbligo di disporre la sospensione. 2. - Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Luigi Monaco, mediante atto recante la data del 4 settembre 2007, depositato il 4 settembre 2007 col quale dichiara di denunziare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali, in relazione all'art. 591 c.p.p., deducendo che compete al giudice del gravame dichiarare la inammissibilità della impugnazione e che la pendenza del giudizio davanti alla Corte territoriale osta al passaggio in giudicato della sentenza appellata.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con requisitoria del 10 ottobre 2007, argomenta la manifesta infondatezza del ricorso, rilevando che nel caso della impugnazione tardiva "l'irrevocabilità della sentenza di realizza automaticamente alla scadenza del termine".
4. - Il ricorso è manifestamente infondato.
La censura del ricorrente non è oltretutto pertinente: non è in discussione la competenza del giudice ad quem del processo di cognizione ad accertare e dichiarare la inammissibilità dell'appello (tardivo); ne' alla evidenza il giudice della esecuzione si è arrogato tale attribuzione, così incorrendo nella denunziata violazione dell'art. 591 c.p.p.. Questa Corte (Sez. 1^, 28 settembre 2005, n. 37354, Crepaldi) ha, peraltro, già avuto modo di chiarire: "ai sensi dell'art. 670 c.p.p., comma 2, in presenza dell'attestazione di irrevocabilità di una sentenza di condanna, il giudice dell'esecuzione ha la facoltà di sospendere l'esecuzione della pena, qualora ritenga prima facie fondata l'impugnazione tardiva proposta dall'interessato avverso la sentenza dichiarata irrevocabile;
tuttavia, qualora lo stesso giudice dell'esecuzione, sulla base dell'esame degli atti, accerti ictu oculi che l'impugnazione è stata proposta tardivamente, non vi è alcuna ragione di sospendere il provvedimento di esecuzione della pena in attesa della decisione sulla inammissibilità della impugnazione di competenza del giudice ad quem". E ha fissato il seguente principio di diritto:
Il giudice dell'esecuzione, a fronte dell'appello palesemente tardivo di una sentenza con attestazione di irrevocabilità, non ha il dovere di sospendere automaticamente l'esecuzione della pena in attesa della decisione sull'inammissibilità dell'impugnazione da parte del giudice ad quem, tanto più che quest'ultimo ha un autonomo potere di sospensione per il caso in cui ritenga che l'impugnazione sia stata proposta nei termini (massima n. 232512).
Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione - al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2008