Sentenza 28 novembre 2012
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione, a fronte di un appello tardivo avverso una sentenza con attestazione di irrevocabilità, non ha il dovere di sospendere automaticamente l'esecuzione della pena in attesa che il giudice dell'impugnazione si pronunci sull'ammissibilità dell'appello, spettando a quest'ultimo un autonomo potere di sospensione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/11/2012, n. 4891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4891 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 28/11/2012
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 3446
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere - N. 17355/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IA AN RA N. IL 09/10/1990;
avverso l'ordinanza n. 27/2012 GIP TRIBUNALE di BOLZANO, del 08/03/2012;
sentita lallazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità de ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il G.I.P. del Tribunale di Bolzano, in funzione di Giudice dell'esecuzione, provvedendo sull'incidente di esecuzione promosso ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. da IA AN AN avverso il provvedimento di esecuzione emesso dal P.M. il 13/1/2012, rigettava il ricorso.
La sentenza di condanna del IA era divenuta irrevocabile il 19/11/2011; il difensore aveva proposto tardivamente appello il 16/12/2011: attesa la palese tardività dell'impugnazione, il Giudice dell'esecuzione affermava di non avere l'obbligo di sospendere l'esecuzione, in attesa della declaratoria di inammissibilità del Giudice dell'impugnazione.
Il Giudice rilevava, comunque, che la Corte di appello aveva già dichiarato inammissibile l'impugnazione, respingendo l'istanza di sospensione dell'esecuzione.
2. Ricorre per cassazione il difensore di IA AN AN, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Il ricorrente rileva che, benché l'appello fosse stato depositato il 16/12/2011, tale impugnazione non era annotata nella copia inviata dalla Cancelleria del Giudice alla Procura per l'esecuzione il successivo 17/12/2011, cosicché la sentenza era stata posta erroneamente in esecuzione senza attendere l'esito del procedimento di appello: ciò in violazione dell'art. 648 cod. proc. pen. che trova applicazione solo se, prima dell'ordine di esecuzione, non sia stata proposta impugnazione, anche tardiva;
ciò imponeva il ripristino della situazione anteriore fino all'esito del giudizio di cassazione sorto in seguito all'impugnazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello.
Di conseguenza, quanto affermato dal G.I.P. nell'ordinanza impugnata - che, cioè, la Procura della Repubblica, al momento dell'emanazione dell'ordine di esecuzione, era stata correttamente informata dalla Cancelleria del G.I.P. della proposizione dell'appello - era contrario al vero: l'Ufficio Esecuzione della Procura della Repubblica non era stata notiziata dell'impugnazione. Il ricorrente, così ricostruito l'iter delle comunicazioni, deduce distinti motivi.
In un primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), l'inosservanza ed erronea applicazione delle norme processuali, ed in particolare degli artt. 648 e 670 cod. proc. pen., artt. 27 e 28 reg. esec. cod. proc. pen. e artt. 588 e 591 cod. proc. pen.: l'ordine di esecuzione del P.M. non poteva essere emesso in pendenza di un'impugnazione, sia pure tardiva.
In un secondo motivo il ricorrente deduce la manifesta illogicità e l'apparenza della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), con riferimento all'omesso esame da parte dell'ordinanza impugnata della questione dell'incompetenza del P.M. ad emettere ordine di esecuzione e in ordine alla irrevocabilità della sentenza, che è tuttora sub iudice.
Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso, essendo principio pacifico che la sentenza diventa irrevocabile automaticamente alla scadenza del termine per l'impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
L'art. 648 cod. proc. pen., comma 2 dispone che la sentenza contro la quale è ammessa l'impugnazione è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile.
Il secondo termine contiene un riferimento al disposto dell'art. 591 c.p.p., comma 2, secondo cui il giudice dell'impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilità e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.
Due sono le questioni proposte con il ricorso: se, in presenza di un'impugnazione palesemente tardiva, possa essere avviata l'esecuzione della sentenza impugnata senza attendere che l'ordinanza di inammissibilità da parte del giudice dell'impugnazione sia divenuta irrevocabile per mancata impugnazione o per rigetto dell'impugnazione; e se, nel caso che l'esecuzione sia stata iniziata, il giudice dell'esecuzione possa, o piuttosto debba, sospenderla in presenza di impugnazione palesemente tardiva. Occorre richiamare il disposto di altre norme: quanto alla prima questione, l'art. 650 c.p.p., comma 1, che dispone che, salvo che sia diversamente disposto, le sentenze hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili;
quanto alla seconda, l'art. 670 cod. proc. pen. che stabilisce che il giudice dell'esecuzione, quando accerta che il provvedimento non è divenuto esecutivo, lo dichiara con ordinanza e sospende l'esecuzione (comma 1) e, quando è proposta impugnazione, dopo aver provveduto sulla richiesta dell'interessato, trasmette gli atti al giudice dell'impugnazione competente (comma 2). Il comma 2 stabilisce inoltre che la decisione del giudice dell'esecuzione non pregiudica quella del giudice dell'impugnazione il quale, se ritiene ammissibile il gravame, sospende con ordinanza l'esecuzione che non sia già stata sospesa.
Quanto all'avvio dell'esecuzione della sentenza tardivamente impugnata, il complesso delle norme sopra richiamate induce a ritenere che esso non sia solo possibile, ma doverosa. L'interpretazione dell'art. 648 c.p.p., comma 2, non può che essere nel senso che, una volta che è inutilmente decorso il termine per proporre impugnazione, la sentenza è irrevocabile, a prescindere dall'esito del giudizio di appello: in quella sede si potrà verificare che l'impugnazione non era, in realtà, tardiva (si pensi ad un'impugnazione presentata in luogo diverso da quello in cui fu emesso un provvedimento, tardivamente trasmessa), ma se, al contrario, la tardività verrà confermata, la relativa ordinanza non potrà che prendere atto di un'irrevocabilità già verificatasi. Impone questa soluzione l'utilizzo della particella disgiuntiva "o" che separa le due ipotesi dell'inutile decorso del termine per proporre impugnazione e dell'inutile decorso del termine per impugnare l'ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione:
particella che indica che l'evento della irrevocabilità si compie quando si verifica una sola delle due ipotesi contemplate. L'interpretazione che, al contrario, legge l'art. 648 cod. proc. pen., comma 2 nel senso che, nel caso sia stata proposta impugnazione tardiva, la irrevocabilità della sentenza interviene solo all'inutile decorso del termine per proporre impugnazione avverso l'ordinanza che dichiara la inammissibilità si scontra con l'ipotesi di una impugnazione assai tardiva, che comporterebbe il venir meno dell'irrevocabilità della sentenza e l'obbligo di sospensione dell'esecuzione; manca, poi, di base testuale: il legislatore avrebbe usato una formula diversa, se avesse voluto stabilire l'inapplicabilità della prima ipotesi (quella dell'inutile decorso del termine per proporre impugnazione) nel caso di un'impugnazione, anche tardiva.
Questa Corte (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004 - dep. 27/05/2004, Chiasserini, Rv. 227681), sia pure affrontando la diversa questione dell'efficacia della remissione di querela intervenuta successivamente ad un ricorso inammissibile, risolto nel senso di determinare l'estinzione del reato per tale causa, con l'unica eccezione del ricorso proposto al di fuori dei termini indicati dall'art. 585 cod. proc. pen,, ha osservato che "dall'esame comparativo dell'art. 591 cod. proc. pen. 1930 e dell'art. 648, comma 2, del vigente codice di rito si ricava che la scadenza del termine per impugnare si iscrive quale condizione per la formazione del giudicato formale, quando l'impugnazione non sia stata proposta, secondo una linea di tendenza già affermatasi nel vigore del codice abrogato. In caso contrario non si giustificherebbe la collocazione della scadenza del termine fra le cause di inammissibilità previste, in via generale, dall'art. 591; ed infatti, ove si volesse accedere ad una diversa ricostruzione sistematica si perverrebbe alla conclusione, davvero irragionevole, se non addirittura paradossale, che l'atto di impugnazione, pur se tardivo, mai consentirebbe la formazione del giudicato formale, con intuibili riverberi anche sulla fase esecutiva".
L'art. 648 c.p.p., comma 2, deve, quindi, essere interpretato nel senso che il riferimento all'ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione contenuto nella seconda ipotesi riguardi le cause di inammissibilità diverse dalla tardività dell'impugnazione. Ciò premesso, l'irrevocabilità della sentenza le attribuisce forza esecutiva (art. 650 cod. proc. pen., comma 1); il pubblico ministero deve dare corso all'esecuzione della sentenza, senza alcuna discrezionalità sul punto, in quanto organo dell'esecuzione, titolare del potere-dovere di emettere il relativo ordine (Sez. 1, n. 3791 del 31/10/2000 - dep. 31/01/2001, P.M. in proc. Trotta, Rv. 218044). Quanto stabilito dall'art. 28 reg. cod. proc. pen., comma 4 ("Il pubblico ministero promuove senza ritardo l'esecuzione del provvedimento") è diretta attuazione del principio sancito dall'art. 650 cit.: nessuna norma attribuisce al P.M. il potere di sospendere l'esecuzione della sentenza irrevocabile. Gli artt. 28 e 29 reg. cod. proc. pen. disegnano un iter interamente obbligatorio, sia per la
Cancelleria del Giudice, che per il pubblico ministero che riceve l'estratto del provvedimento.
A poter sospendere l'esecuzione dell'esecuzione già iniziata può essere solo il Giudice: quello dell'esecuzione o quello dell'impugnazione.
Questa Corte ha già affermato che il giudice dell'esecuzione, a fronte di un appello tardivo avverso una sentenza con attestazione di irrevocabilità, non ha il dovere di sospendere automaticamente l'esecuzione della pena in attesa che il giudice dell'impugnazione si pronunci sull'ammissibilità dell'appello, tanto più che quest'ultimo ha un autonomo potere di sospensione per il caso in cui ritenga che l'impugnazione sia stata proposta nei termini (Sez. 1, n. 11665 del 27/02/2008 - dep. 14/03/2008, Emuakpeje, Rv. 239520; Sez. 1, n. 37354 del 28/09/2005 - dep. 13/10/2005, P.M. in proc. Crepaldi, Rv. 232512): in effetti l'art. 670 cod. proc. pen. indica chiaramente che la sospensione dell'esecuzione debba essere disposta dal giudice dell'esecuzione solo quando accerta "che il provvedimento manca o non è divenuto esecutivo"; ma, appunto, la sentenza divenuta irrevocabile per inutile decorso del termine per l'impugnazione ha acquistato forza esecutiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2013