Sentenza 31 ottobre 2000
Massime • 1
Il pubblico ministero è organo dell'esecuzione e, come tale, titolare del potere-dovere di emettere il relativo ordine, valutandone in proprio la legalità, mentre il giudice dell'esecuzione è qualificato ad intervenire, sindacando la regolarità e validità del titolo esecutivo, solo in sede di incidente di esecuzione ovvero allorché sia insorta controversia sul punto. Ne consegue che è inammissibile la richiesta, rivolta dal P.M. al giudice dell'esecuzione, di preventiva valutazione dell'esecutività della sentenza e della conseguente legittimità dell'ordine di esecuzione.
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Il mancato o l'inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non sono idonei a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore - che legittimano la restituzione nel termine -, poichè consistono in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione, e perchè non può essere escluso, in via presuntiva, un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/10/2000, n. 3791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3791 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TORQUATO GEMELLI - Presidente - del 31/10/2000
Dott. PIERO MOCALI - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIOVANNI SILVESTRI - Consigliere - N. 6165
Dott. GIUSEPPE DE NARDO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIOVANNI CANZIO - Consigliere - N. 15037/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, nel procedimento di esecuzione a carico di RO NO, nato a [...] l'[...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno, in data 24.11.1999;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Piero MOCALI letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Coll'ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale - quale giudice dell'esecuzione - dichiarava inammissibile la richiesta del P.M., tesa ad ottenere che quel giudice valutasse l'esecutività della sentenza 31.5.1999 della Corte d'appello salernitana, e del consequenziale ordine di esecuzione.
Osservava il Tribunale che avverso tale sentenza il TT aveva proposto impugnazione tardiva;
l'istanza, che il P.M. qualificava come incidente di esecuzione (dopo avere, peraltro, emesso ordine di esecuzione relativamente a tale condanna, con sospensione ex art. 656 c.p.p.) appariva indicato;
in particolare, la generica istanza del
P.M. si incentrava su una preliminare verifica di ordine generale della esecutività del titolo e del conseguente ordine di esecuzione - profili che, avulsi da specifiche questioni, esulavano dalla competenza del giudice dell'esecuzione, rientrando invece nelle funzioni di previo accertamento demandante al P.M.
Avverso tale pronuncia il P.M. ricorreva per cassazione, denunciando violazione di legge.
Il provvedimento impugnato violava l'art. 666 c.p.p., in quanto la dedotta inammissibilità non rientrava nelle previsioni di tale norma;
il Tribunale avrebbe dovuto pronunciare nel merito, ai sensi dell'art. 670 c.p.p., nell'interesse del condannato, al fine di accertare, nell'attesa della definizione dell'impugnazione tardiva, la legittimità dell'esecuzione della pena.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza delle censure mosse al provvedimento impugnato. Organo dell'esecuzione è il P.M., cui spetta, per il disposto dell'art. 656 c.p.p., emettere il relativo ordine, valutandone quindi in proprio la legalità. Una funzione di consulenza preventiva del giudice non è prevista dalla legge, in quanto l'art. 670 c.p.p. lo deputa a sindacare la regolarità e validità del titolo esecutivo solo nella sede dell'incidente di esecuzione, ovvero quando sia insorta controversia sul punto.
Tale situazione non si verifica nel caso in esame e quindi non v'era luogo per la proposizione della richiesta al giudice e per l'impugnazione del suo provvedimento di diniego, giuridicamente corretto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2001