Sentenza 5 febbraio 2001
Massime • 1
La disciplina dei compensi per il giudice di pace è dettata esclusivamente dalle fonti che specificatamente li contemplano, dovendosi escludere ogni integrazione mediante il ricorso a regole dettate per rapporti di natura diversa e dovendosi, in particolare, escludere l'estensibilità ai giudici di pace di indennità (nella specie, quella di cui all'art. 3 legge n. 27 del 1981 come interpretato dall'art. 1 legge n. 425 del 1984) previste per i giudici togati, che svolgono professionalmente e "in via esclusiva" funzioni giurisdizionali ed il cui trattamento economico è articolato su parametri affatto differenti.
Commentario • 1
- 1. Qualificazione del rapporto di lavoro e tutele dei magistrati onorari alla luce della sentenza della Corte di Giustizia (seconda sezione), 16 luglio 2020, C-658/18,…V. A. Poso · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 21 aprile 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2001, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OL IN, elettivamente domiciliato in ROMA P.LE BELLE ARTI 1, presso lo studio dell'avvocato DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 00436/98 proposto da:
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
OL IN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 413/97 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 01/08/97 R.G.N. 36445/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/00 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso previa riunione, rigetto del ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 15 maggio 1996 al Pretore del lavoro di Firenze OL IN, invocando la sua qualità di giudice di pace, chiedeva la condanna del Ministero di Grazia e Giustizia al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 3 della legge n. 27 del 1981 come interpretato dall'art. 1 della legge n. 425 del 1984. Costituitasi l'amministrazione convenuta che eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione dell'AGO e in subordine l'incompetenza per materia del giudice del lavoro, il Pretore, con sentenza dell'11 marzo 1997, disattese espressamente entrambe le eccezioni preliminari, rigettava nel merito la domanda del ricorrente.
Sull'appello di quest'ultimo la decisione veniva confermata dal locale Tribunale, il quale con sentenza del primo agosto 1997, affermava che la legge istitutiva dei giudici di pace aveva puntualmente previsto un'indennità corrispettiva della funzione svolta, quantitativamente rapportata al numero delle udienze tenuto e dei provvedimenti definitivi redatti;
si trattava pertanto di una disciplina completa sul versante economico, di talché era irrilevante la dedotta appartenenza dei giudici di pace all'ordine giudiziario che riguardava il diverso piano delle responsabilità e degli obblighi;
inoltre il carattere onorario della funzione induceva a rinvenirne le regole nell'atto di investitura e nella relativa disciplina, con inapplicabilità della normativa prevista per il pubblico impiego.
Avverso detta sentenza propone ricorso il OL affidato a quattro motivi, illustrati da memoria.
Resiste il Ministero con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, trattandosi di impugnazioni proposte contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.). Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia difetto di motivazione e violazione degli artt. 102, 106 e 107 della Costituzione. Si assume che erroneamente il Tribunale avrebbe affermato la insignificanza della appartenenza dei giudici di pace all'ordine giudiziario, limitandone la rilevanza al diverso piano della responsabilità e degli obblighi, mentre, sostiene il ricorrente, dall'espletamento delle funzioni giurisdizionali, espressamente previsto dalla costituzione e quindi dall'appartenenza all'ordine giudiziario discenderebbe l'applicazione di tutte le norme ivi comprese quelle relative al trattamento economico. Con il secondo motivo, denunziandosi la violazione dell'art. 3 della legge 19.2.81 n. 27 e della legge 6.8.84 n. 425, si reiterano le argomentazioni relative alla rilevanza dello svolgimento dell'attività giurisdizionale del giudice di pace, ormai sganciato dalla figura del giudice conciliatore, e quindi il diritto alla indennità prevista in via generale dalle leggi citate per gli appartenenti all'ordine giudiziario.
Con il terzo motivo si denunzia violazione delle medesime disposizioni, perché l'indennità non avrebbe natura stipendiale, venendo, sospesa per i periodi in cui la funzione non viene svolta, ma sarebbe connessa al particolare impegno richiesto per l'attività giurisdizionale, che grava anche sui giudici di pace e quindi l'estensione a questi della relativa indennità non avrebbe bisogno di espressa previsione normativa.
Con il quarto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 15 delle preleggi, perché l'art. 11 della legge 374/91, che ha introdotto la nuova figura del giudice di pace quale magistrato ordinario appartenente all'ordine giudiziario, non avrebbe abrogato ne' derogato alla legge 27/81, come interpretata dalla successiva legge 425/84. Con il ricorso incidentale condizionato l'Avvocatura dello Stato ripropone la questione, già dedotta in primo grado, relativa alla incompetenza funzionale del giudice del lavoro, in quanto, trattandosi di funzione onoraria, la fattispecie non sarebbe inquadrabile in nessuna delle ipotesi previste dall'art. 409 cod. proc. civ., dovendo invece rientrare nella competenza del tribunale ordinario quale giudice di primo grado, come causa di valore indeterminato e indeterminabile.
Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile perché sulla questione della competenza funzionale del giudice del lavoro si è ormai formato il giudicato. Ed infatti con la sentenza di primo grado fu rigettata espressamente sia l'eccezione di difetto di giurisdizione, sia quella di incompetenza per materia del pretore adito ed avverso detta statuizione, contrariamente a quanto si assume nel controricorso e ricorso incidentale condizionato dell'Avvocatura dello Stato, non fu proposto appello incidentale, di talché sulla questione si è ormai formato il giudicato interno.
I quattro motivi del ricorso principale, che per la loro connessione vanno esaminati congiuntamente, non meritano accoglimento. La legge 21 novembre 1991 n. 374, che ha istituito il giudice di pace, lo definisce magistrato onorario appartenente "all'ordine giudiziario" (art. 1, secondo comma), al pari di quanto era stato previsto per i giudici conciliatori, i vice conciliatori, i vice pretori, i vice procuratori e gli altri magistrati, onorari dall'art. 4, secondo comma, del r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 sull'ordinamento giudiziario (nel testo antecedente alla modifica allo stesso apportata dall'art. 4 d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51, sulla istituzione del giudice unico di primo grado).
È indubitabile che la funzione giurisdizionale viene esercitata dai magistrati ordinari e che di tale categoria fanno parte sia i giudici di carriera che quelli onorari (ancorché sia stato rilevato, cfr. Cass., Sez. un. 11272/98, e l'art. 4 del r.d. n. 12 del 1941 distingue tuttora in due diversi commi le due categorie di magistrati ordinari, stabilendo nel primo comma che l'ordine giudiziario "è costituito" dai magistrati c.d. togati e nel secondo che "appartengono all'ordine giudiziario" anche gli altri magistrati c.d. onorari), ma da tale appartenenza non può farsi discendere il diritto alla indennità di funzione rivendicata.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte evidenziato i profili che distinguono la figura del funzionario onorario da quella del pubblico dipendente, qual è il magistrato togato (Cass. sez. un 129/99 sez. un., 7 ottobre 1982, n. 5129; Id., sez. un., 20 marzo
1985, n. 2033; Id., sez. un., 14 gennaio 1992, n. 363; Id. sez. un., 17 febbraio 1994, n. 1566), perché la prima si rinviene ogni qualvolta esista un rapporto di servizio con attribuzione di funzioni pubbliche, ma manchino gli elementi caratterizzanti dell'impiego pubblico, quali la scelta del dipendente di carattere prettamente tecnico - amministrativo effettuata mediante procedure concorsuali (che si contrappone, nel caso del funzionario onorario, ad una scelta politico - discrezionale): l'inserimento strutturale del dipendente nell'apparato organizzativo della P.A. (rispetto all'inserimento meramente funzionale del funzionario onorario); lo svolgimento del rapporto secondo un apposito statuto per il pubblico impiego (che si contrappone ad una disciplina del rapporto di funzionario onorario derivante pressoché esclusivamente dall'atto di conferimento dell'incarico e dalla natura dello stesso); la diversità concerne anche la durata, che è tendenzialmente indeterminata nel rapporto di pubblico impiego, a fronte della normale temporaneità dell'incarico onorario.
Non meno rilevanti sono le differenze in relazione alla natura dei compensi, perché quello del giudice togato ha carattere retributivo in quanto inserito in un rapporto sinallagmatico, mentre quello percepito dal funzionario onorario ha carattere indennitario e di ristoro delle spese.
Vi è poi da considerare che i magistrati onorari non sono mai stati contemplati nelle leggi riguardanti il trattamento economico di quelli togati, ma hanno sempre ricevuto il trattamento appositamente previsto dagli specifici provvedimenti istitutivi, e precisamente la legge 18 maggio 1974 n. 217 in relazione ai vice pretori onorari;
la legge 22 luglio 1997 n. 276 (art. 8) in relazione al trattamento dei giudici onorari aggregati (che si compendia in una somma fissa ed un'altra variabile in relazione al numero delle sentenze ovvero dei verbali di conciliazione); l'art. 8 della legge 19 febbraio 1998 n. 51 in relazione ai giudici onorari addetti al tribunale ordinario, la quale ha previsto che "al giudice onorario competono esclusivamente le indennità e gli altri diritti espressamente attribuiti dalla legge con specifico riferimento al rapporto di servizio onorario". Non si può ritenere che la speciale indennità introdotta dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981 n. 27, istituita "a favore dei magistrati ordinari", e poi autenticamente interpretata dall'art. 1 della legge n. 425 del 1984 nel senso che la stessa "spetta esclusivamente ai magistrati dell'ordine giudiziario" si estenda automaticamente ai giudici di pace in quanto facenti parte "dell'ordine giudiziario". Lo si desume, oltre che dai rilievi già svolti, anche da due ulteriori ordini di considerazioni:
a) la citata legge n. 27 del 1981 istituiva detta speciale indennità "fino all'approvazione di una nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 2 aprile 1979 n. 97", la quale recava "Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello stato", ed il cui art. 9 regolava, per espressa previsione, il trattamento economico del personale di cui alla legge 24 maggio 1951 n. 392, recante norme sulla "Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della magistratura nonché dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, della giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato". In detta ultima legge non erano affatto menzionati i magistrati onorari, per cui si deve escludere che l'indennità di funzione concernesse personale non richiamato nell'ambito di applicazione della legge n. 27 del 1981. b) la norma interpretativa di cui alla legge n. 425 del 1984 fu emanata per por fine alle numerose controversie nate dal mancato riconoscimento di tale indennità a favore della altre carriere magistratuali (stante l'ambiguità della disposizione dell'art. 3 della legge n. 27 del 1981, la quale da un lato limitava l'indennità
ai magistrati ordinari, e dall'altro incideva però in via generale sul trattamento economico del personale di cui alle leggi n. 97 del 1979 e n. 392 del 1951 in cui erano comprese anche le altre magistrature). Ed infatti la disposizione del 1984 chiarì che l'indennità di funzione riguardava esclusivamente "i magistrati dell'ordine giudiziario" e cioè i magistrati ordinari e stabilì poi al successivo art. 2 il diritto alla stessa indennità a favore della altre carriere magistratuali con decorrenza dall'entrata in vigore della legge. Pertanto neppure la legge interpretativa fornisce fondamento alla tesi del ricorrente, dal momento che la norma di interpretazione autentica non poteva che riguardare il personale già contemplato nella disposizione da interpretare, senza estenderne l'ambito di applicazione a categorie diverse.
Si osserva altresì che il trattamento economico dei giudici di pace è minutamente regolato dall'art. 11 della legge 21 novembre 1991 n. 374, come modificato dall'art. 15 del dl 7 ottobre 1994 n. 571, conv.
in legge 6 dicembre 1994 n. 673 e dall'art. 5 della legge 16 dicembre 1999 n. 479, per cui al giudice di pace che esercita le funzioni in materia civile è corrisposta una indennità di settantamila lire per ogni giorno di udienza, per non più di dieci udienze al mese e di lire centodiecimila per ogni sentenza ovvero per ogni verbale di conciliazione;
analoghe sono le indennità per colui che esercita le funzioni penali;
in materia civile, comma 3 bis, viene corrisposta altresì una indennità di ventimila lire per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiunzione;
l'ammontare delle indennità viene rideterminato ogni triennio in relazione all'indice Istat dei prezzi al consumo, comma 4; ed infine si dispone al comma 4 bis che dette indennità sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.
Vi è poi da considerare che il giudice di pace, se avvocato, può continuare l'esercizio della professione forense, salvo che davanti all'ufficio cui appartiene o che si tratti di assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio (art. 8 bis della legge n. 374 del 1991, cit. a seguito delle modifiche apportate con l'art. 6 della legge 24 novembre 1999 n. 468).
Pertanto la specialità del trattamento economico, la possibilità del suo cumulo con i trattamenti pensionistici, nonché la possibilità di esercitare la professione forense conducono a ritenere che non siano estensibili ai giudici di pace indennità previste per i giudici togati che svolgono professionalmente ed "n via esclusiva" funzioni giurisdizionali, ed il cui trattamento economico è articolato su parametri completamente diversi (cfr. da ultimo Cass. sez. un 129/99, nonché Cass. 19 novembre 1993, n. 11413; Id., 27 aprile 1992 n. 5008; Id., sez. un., 21 febbraio 1991, n. 1845; Id., sez. un., 16 dicembre 1987, n. 1987, n. 9315). Si deve conclusivamente ritenere che la disciplina dei compensi per il giudice di pace è data esclusivamente dalle fonti che specificamente li contemplano, restando esclusa ogni integrazione mediante il ricorso a regole dettate per rapporti di natura diversa. D'altra parte la Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 479 del 25 ottobre - 8 novembre 2000 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni invocate dall'odierno ricorrente, ossia l'art. 3 della legge n. 27 del 1981 e gli artt. 1 e 2 della legge n. 425 del 1984 nella parte in cui non comprendono i vice pretori onorari, affermando che "la posizione dei magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali e quelle dei magistrati onorari non sono tra loro raffrontabili ai fini della valutazione della violazione del principio di uguaglianza, in quanto per i secondi il compenso è previsto per un'attività che essi non esercitano professionalmente ma, di regola, in aggiunta ad altre attività, per cui non deve ad essi essere riconosciuto il medesimo trattamento economico, sia pure per la sola indennità giudiziaria, di cui beneficiano i primi".
La Corte Costituzionale peraltro, con l'ordinanza del 30 giugno 1999 n. 272, aveva dichiarato altresì la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle medesime disposizioni, nella parte in cui non estendono ai componenti le commissioni tributarie la speciale indennità di funzione attribuita ai magistrati ordinari ed equiparati.
Il ricorso principale va quindi rigettato, quello incidentale condizionato va dichiarato inammissibile e le spese del giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale condizionato e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2001