Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2001, n. 1622
CASS
Sentenza 5 febbraio 2001

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Massime1

La disciplina dei compensi per il giudice di pace è dettata esclusivamente dalle fonti che specificatamente li contemplano, dovendosi escludere ogni integrazione mediante il ricorso a regole dettate per rapporti di natura diversa e dovendosi, in particolare, escludere l'estensibilità ai giudici di pace di indennità (nella specie, quella di cui all'art. 3 legge n. 27 del 1981 come interpretato dall'art. 1 legge n. 425 del 1984) previste per i giudici togati, che svolgono professionalmente e "in via esclusiva" funzioni giurisdizionali ed il cui trattamento economico è articolato su parametri affatto differenti.

Commentario1

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2001, n. 1622
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1622
Data del deposito : 5 febbraio 2001

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