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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 05/11/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2203/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di AL, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 2203/2025, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
residente in 15121 AL, Largo Catania n. 9, difesa e rappresentata, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti, Ezio PO (CF: , pec: Fax C.F._2 Email_1
0131974341) e ST PO (CF: , pec: Fax C.F._3 Email_2
0131974341) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Via Bergamo n. 8,
15121 AL
Contro
sig. nato in [...] il [...], residente in CP_1
AL Largo Catania n. 9
resistente - contumace
Oggetto: ricorso cumulativo di separazione e divorzio ai sensi dell' art. 473 bis 49 c.p.c.
Svolgimento del processo Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente esponeva quanto segue: contraeva matrimonio a
Salt Lake City, Stato dello Utah, Stati Uniti D' America, il 07.10.2023, con il sig. CP_1
, nato in [...] il [...]; il matrimonio veniva trascritto
[...]
nei Registri dello Stato Civile del Comune di AL al n. 126, parte II, Serie C, dell' anno
2024; i coniugi hanno adottavano il regime patrimoniale della comunione legale;
dall' unione coniugale non nascevano figli e in costanza di matrimonio non venivano adottati o legittimati figli;
la dimora coniugale veniva fissata ad AL (AL), Largo Catania n. 9, in un alloggio di proprietà del padre della ricorrente e ove il marito non ha mai trasferito la propria residenza anagrafica;
l' esponente svolge attività di lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato presso la Risorse s.p.a., ed ha un reddito imponibile annuo pari ad € 24.925,38 per il 2024, come da c.u. per gli anni 2022, 2023 e 2024; il sig. non svolge attività lavorativa;
i CP_1
coniugi non sono proprietari di beni immobili o mobili registrati in comune né hanno conti correnti o altri rapporti bancari cointestati e il marito ha prelevato prima d' ora dal domicilio coniugale ogni suo affetto personale o altro;
a causa di condotte domestiche progressivamente sempre più minacciose e violente da parte del marito, scaturite in una circostanziata denuncia – querela da parte della moglie nei confronti di quest' ultimo, dalla quale è scaturito il procedimento penale n. 3107/25
RGNR (doc. 5), che ha portato alla carcerazione preventiva del sig. , si era resa CP_1
intollerabile la prosecuzione della convivenza, così da determinare l' esponete a promuovere ricorso volto ad ottenere sentenza di separazione e indi di scioglimento del matrimonio, a tutela della sua incolumità psico fisica minacciata.
Sulla scorta di tali premesse parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, emettere decreto ex art. 473-bis.69 volto a disporre
l'allontanamento dalla casa familiare del sig. nato in [...]_1
America) il 07.10.1989, ordinando allo stesso altresì di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall' esponente, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia
d'origine; dichiarare con provvedimento urgente ex art. 473 bis 22 c.p.c., la separazione personale dei coniugi già all' esito della prima udienza, con pronuncia di addebito a carico del marito per le ragioni documentalmente risultanti dal presente ricorso e con ogni effetto di legge anche in ordine
a eventuali richieste di assegno di mantenimento da parte di quest' ultimo. Nulla per le spese legali del presente procedimento. dichiarare con sentenza parziale la separazione giudiziale con contestuale emissione di ordinanza con la quale venga concesso termine di legge non inferiore a mesi dodici per il deposito di note scritte in ordine al già instato scioglimento del matrimonio, alle seguenti ***** Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi alG.R., rimettere la causa nel ruolo e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, alle seguenti Condizioni 1. 1. Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto a Salt Lake City, Stato dello Utah, Stati Uniti D'
America, il 07.10.2023, con il sig. , nato in [...] il CP_1
07.10.1989 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di AL al n. 126, parte II,
Serie C, dell' anno 2024, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello
Stato Civile del Comune di Casale Monferrato.
2. dare atto dell' indipendenza economica dell' esponente sig. e della rinuncia dell' esponente a qualsiasi assegno di Parte_1
mantenimento a carico dell' altro coniuge e/o risarcimento del danno, rigettando qualsivoglia eventuale richiesta di assegno divorzile a favore del coniuge, stanti le ragioni di addebito a carico esclusivo del medesimo che hanno provocato lo scioglimento del matrimonio.
3. Nulla per le spese legali del procedimento”.
Nel corso dell'udienza del 29 ottobre 2025 veniva dichiarata la contumacia del resistente.
In tale udienza la parte ricorrente esibiva il provvedimento del GIP di AL del 13 ottobre
2025 (con riserva di depositarlo telematicamente entro due giorni) con cui era stata applicata la misura cautelare nei confronti del divieto di dimora nel comune di AL e provincia di Pavia nei confronti del resistente e rinunciava alle richieste di provvedimenti provvisori indicati in ricorso ed alla domanda di addebito.
Chiedeva che la causa fosse riservata per la decisione collegiale senza l'assegnazione di termini.
Il Giudice riservava la causa per la decisione collegiale.
Motivi della decisione
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c.
Dall' ordinanza di sostituzione della misura cautelare nei confronti dell'odierno resistente da parte del GIP di AL del 13 ottobre 2025 emerge che lo stesso è sottoposto a misura cautelare nell'ambito di un procedimento penale in cui vengono contestate gravi condotte nei confronti del coniuge odierna ricorrente.
Nel caso concreto, pertanto non occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, anche con riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza.
Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la richiesta separazione personale.
Avendo la parte ricorrente rinunciato alle altre domande non vi sono altre istanze da esaminare.
P.Q.M.
il Tribunale di AL, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi Sig. e i Parte_1 CP_1
quali hanno celebrato matrimonio in Salt Lake City, Stato dello Utah, Stati Uniti D' America, il 07.10.2023, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di AL al n. 126, parte II, Serie C, dell' anno 2024.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'Ufficio di Stato civile del comune di AL per le annotazioni di legge.
Dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio relativamente alla richiesta di scioglimento del matrimonio.
Manda alla Cancelleria per le altre comunicazioni di legge.
Così deciso in AL, il 4 novembre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Giuseppe Bersani) (Dott. Paolo Rampini)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di AL, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 2203/2025, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
residente in 15121 AL, Largo Catania n. 9, difesa e rappresentata, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti, Ezio PO (CF: , pec: Fax C.F._2 Email_1
0131974341) e ST PO (CF: , pec: Fax C.F._3 Email_2
0131974341) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Via Bergamo n. 8,
15121 AL
Contro
sig. nato in [...] il [...], residente in CP_1
AL Largo Catania n. 9
resistente - contumace
Oggetto: ricorso cumulativo di separazione e divorzio ai sensi dell' art. 473 bis 49 c.p.c.
Svolgimento del processo Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente esponeva quanto segue: contraeva matrimonio a
Salt Lake City, Stato dello Utah, Stati Uniti D' America, il 07.10.2023, con il sig. CP_1
, nato in [...] il [...]; il matrimonio veniva trascritto
[...]
nei Registri dello Stato Civile del Comune di AL al n. 126, parte II, Serie C, dell' anno
2024; i coniugi hanno adottavano il regime patrimoniale della comunione legale;
dall' unione coniugale non nascevano figli e in costanza di matrimonio non venivano adottati o legittimati figli;
la dimora coniugale veniva fissata ad AL (AL), Largo Catania n. 9, in un alloggio di proprietà del padre della ricorrente e ove il marito non ha mai trasferito la propria residenza anagrafica;
l' esponente svolge attività di lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato presso la Risorse s.p.a., ed ha un reddito imponibile annuo pari ad € 24.925,38 per il 2024, come da c.u. per gli anni 2022, 2023 e 2024; il sig. non svolge attività lavorativa;
i CP_1
coniugi non sono proprietari di beni immobili o mobili registrati in comune né hanno conti correnti o altri rapporti bancari cointestati e il marito ha prelevato prima d' ora dal domicilio coniugale ogni suo affetto personale o altro;
a causa di condotte domestiche progressivamente sempre più minacciose e violente da parte del marito, scaturite in una circostanziata denuncia – querela da parte della moglie nei confronti di quest' ultimo, dalla quale è scaturito il procedimento penale n. 3107/25
RGNR (doc. 5), che ha portato alla carcerazione preventiva del sig. , si era resa CP_1
intollerabile la prosecuzione della convivenza, così da determinare l' esponete a promuovere ricorso volto ad ottenere sentenza di separazione e indi di scioglimento del matrimonio, a tutela della sua incolumità psico fisica minacciata.
Sulla scorta di tali premesse parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, emettere decreto ex art. 473-bis.69 volto a disporre
l'allontanamento dalla casa familiare del sig. nato in [...]_1
America) il 07.10.1989, ordinando allo stesso altresì di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall' esponente, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia
d'origine; dichiarare con provvedimento urgente ex art. 473 bis 22 c.p.c., la separazione personale dei coniugi già all' esito della prima udienza, con pronuncia di addebito a carico del marito per le ragioni documentalmente risultanti dal presente ricorso e con ogni effetto di legge anche in ordine
a eventuali richieste di assegno di mantenimento da parte di quest' ultimo. Nulla per le spese legali del presente procedimento. dichiarare con sentenza parziale la separazione giudiziale con contestuale emissione di ordinanza con la quale venga concesso termine di legge non inferiore a mesi dodici per il deposito di note scritte in ordine al già instato scioglimento del matrimonio, alle seguenti ***** Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi alG.R., rimettere la causa nel ruolo e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, alle seguenti Condizioni 1. 1. Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto a Salt Lake City, Stato dello Utah, Stati Uniti D'
America, il 07.10.2023, con il sig. , nato in [...] il CP_1
07.10.1989 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di AL al n. 126, parte II,
Serie C, dell' anno 2024, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello
Stato Civile del Comune di Casale Monferrato.
2. dare atto dell' indipendenza economica dell' esponente sig. e della rinuncia dell' esponente a qualsiasi assegno di Parte_1
mantenimento a carico dell' altro coniuge e/o risarcimento del danno, rigettando qualsivoglia eventuale richiesta di assegno divorzile a favore del coniuge, stanti le ragioni di addebito a carico esclusivo del medesimo che hanno provocato lo scioglimento del matrimonio.
3. Nulla per le spese legali del procedimento”.
Nel corso dell'udienza del 29 ottobre 2025 veniva dichiarata la contumacia del resistente.
In tale udienza la parte ricorrente esibiva il provvedimento del GIP di AL del 13 ottobre
2025 (con riserva di depositarlo telematicamente entro due giorni) con cui era stata applicata la misura cautelare nei confronti del divieto di dimora nel comune di AL e provincia di Pavia nei confronti del resistente e rinunciava alle richieste di provvedimenti provvisori indicati in ricorso ed alla domanda di addebito.
Chiedeva che la causa fosse riservata per la decisione collegiale senza l'assegnazione di termini.
Il Giudice riservava la causa per la decisione collegiale.
Motivi della decisione
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c.
Dall' ordinanza di sostituzione della misura cautelare nei confronti dell'odierno resistente da parte del GIP di AL del 13 ottobre 2025 emerge che lo stesso è sottoposto a misura cautelare nell'ambito di un procedimento penale in cui vengono contestate gravi condotte nei confronti del coniuge odierna ricorrente.
Nel caso concreto, pertanto non occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, anche con riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza.
Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la richiesta separazione personale.
Avendo la parte ricorrente rinunciato alle altre domande non vi sono altre istanze da esaminare.
P.Q.M.
il Tribunale di AL, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi Sig. e i Parte_1 CP_1
quali hanno celebrato matrimonio in Salt Lake City, Stato dello Utah, Stati Uniti D' America, il 07.10.2023, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di AL al n. 126, parte II, Serie C, dell' anno 2024.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'Ufficio di Stato civile del comune di AL per le annotazioni di legge.
Dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio relativamente alla richiesta di scioglimento del matrimonio.
Manda alla Cancelleria per le altre comunicazioni di legge.
Così deciso in AL, il 4 novembre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Giuseppe Bersani) (Dott. Paolo Rampini)