Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2000, n. 8932
CASS
Sentenza 9 giugno 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

In tema di impugnazioni, non costituisce "reformatio in pejus", la sentenza del giudice di appello che, pur in presenza di gravame prodotto dal solo imputato, lo ritenga responsabile a titolo di dolo e non - come in primo grado - di colpa, senza per questo aggravare il trattamento sanzionatorio, atteso che, per espressa indicazione dell'art. 597 comma 3 cod. proc. pen., il giudice di secondo grado può dare al fatto, nei limiti del devoluto e senza incidere sulla pena, una definizione giuridica più grave, purché, in tal modo, non superi la competenza del giudice di primo grado. (Fattispecie in tema di bancarotta semplice documentale).

Nel reato di bancarotta semplice documentale, la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili non deve ricomprendere l'intero periodo di tre anni precedenti alla dichiarazione di fallimento, ma che il reato sussiste anche se il comportamento anzidetto venga tenuto, durante il periodo di tempo indicato, per un arco temporale inferiore ai tre anni atteso che la possibilità di ricostruzione contabile del patrimonio del fallito è attività ricognitiva che presuppone non solo che i libri e le scritture contabili siano tenuti correttamente, ma anche che essi siano tenuti con regolarità e completezza, e cioè senza omissioni o lacune, in modo da rispecchiare, fedelmente ed in maniera continuativa, la dinamica contabile ed aziendale nel periodo di tempo preso in considerazione dalla norma incriminatrice.

In tema di bancarotta semplice documentale, la mancanza di specifica ed esplicita indicazione, nel capo di imputazione, delle scritture, non tenute o non regolarmente tenute, non comporta alcuna genericità dello stesso, dal momento che le scritture cui si fa riferimento sono quelle rese obbligatorie dal codice civile.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2000, n. 8932
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8932
    Data del deposito : 9 giugno 2000

    Testo completo