Sentenza 9 giugno 2000
Massime • 3
In tema di impugnazioni, non costituisce "reformatio in pejus", la sentenza del giudice di appello che, pur in presenza di gravame prodotto dal solo imputato, lo ritenga responsabile a titolo di dolo e non - come in primo grado - di colpa, senza per questo aggravare il trattamento sanzionatorio, atteso che, per espressa indicazione dell'art. 597 comma 3 cod. proc. pen., il giudice di secondo grado può dare al fatto, nei limiti del devoluto e senza incidere sulla pena, una definizione giuridica più grave, purché, in tal modo, non superi la competenza del giudice di primo grado. (Fattispecie in tema di bancarotta semplice documentale).
Nel reato di bancarotta semplice documentale, la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili non deve ricomprendere l'intero periodo di tre anni precedenti alla dichiarazione di fallimento, ma che il reato sussiste anche se il comportamento anzidetto venga tenuto, durante il periodo di tempo indicato, per un arco temporale inferiore ai tre anni atteso che la possibilità di ricostruzione contabile del patrimonio del fallito è attività ricognitiva che presuppone non solo che i libri e le scritture contabili siano tenuti correttamente, ma anche che essi siano tenuti con regolarità e completezza, e cioè senza omissioni o lacune, in modo da rispecchiare, fedelmente ed in maniera continuativa, la dinamica contabile ed aziendale nel periodo di tempo preso in considerazione dalla norma incriminatrice.
In tema di bancarotta semplice documentale, la mancanza di specifica ed esplicita indicazione, nel capo di imputazione, delle scritture, non tenute o non regolarmente tenute, non comporta alcuna genericità dello stesso, dal momento che le scritture cui si fa riferimento sono quelle rese obbligatorie dal codice civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2000, n. 8932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8932 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2000 |
Testo completo
Composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIUSEPPE CONSOLI Presidente del 09/06/2000
Dott. FRANCO PROVIDENTI Consigliere SENTENZA
Dott. FRANCO OCCHIONERO Consigliere N. 1024
Dott. VITTORIO RAGONESI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. MAURIZIO FUMO Consigliere N. 50345/1999
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da AN FA, nato e Pistoia 31.12.1957 Avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 22.10.1999 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pistoia del 25.11.1998, con la quale il NA è stato condannato, per il delitto ex artt. 216 n. 1 e 223 LF (capo A), alla pene di anni due di reclusione e, per il delitto di cui all'art. 217 LF (capo B), e mesi quattro di reclusione, con generiche concesse per entrambi i reati e con condanna alle spese e pene accessorie.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udito in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dr. Maurizio Fumo,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dr. Guglielmo Passacantando, che ha concluso per il rigetto del ricorso,
Uditi i difensori avv. Roberto Ciniglio ed avv. Giovanni Flora (il quale ultimo ha depositato in udienza la suo nomina), che, illustrando i motivi del ricorso, ne hanno chiesto l'accoglimento In fatto ed in diritto
Il NA è stato riconosciuto colpevole, in primo e secondo grado, di avere, quale legale rappresentante della "D.F. Ricami" sas, dichiarata fallita il 20.12.1993, sottratto merci per un valore di oltre 90 milioni (capo A) e di aver tenuto libri ed altre scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio aziendale e del movimento di affari (capo B). Il difensore ricorre per cassazione deducendo violazione di legge ed illogicità della motivazione ed articolando come segue la impugnazione.
1) Imputazione di bancarotta semplice. - È da rilevare che il Tribunale dà atto: a) che, fino al 91, le scritture sono state tenute regolarmente, b) che nel 92 si è verificata una forte flessione del giro di affari e che, infine, c) nel 93, nessuna vendita risulta essere stata contabilizzata. La Corte di appello, per parte sua, sostiene che tali dati sono inoppugnabili. A fronte di tali affermazioni, nessuna delle due sentenze indica quali sarebbero stati i libri contabili non regolarmente tenuti o le scritture omesse.
Sotto altro verso, è da rilevare che l'art. 217 LF prevede che le irregolarità si siano protratte per almeno tre anni precedenti alla dichiarazione di fallimento o, nel caso la vita della società sia stata più breve, dell'inizio della attività di impresa. Le sentenze di merito, per parte loro, fanno discendere la bancarotta documentale dalla scelta di optare per la così detta contabilità semplificata, scelta che, secondo i giudici, non esimeva dall'obbligo di tenere le scritture previste dal codice civile. Ma sul punto la Corte territoriale contraddice il Tribunale, che parla di incompletezza e non di mancanza delle scritture e della documentazione contabile. Altra contraddizione consiste nel fatto che la Corte fiorentina fonda il suo convincimento in ordine alla sussistenza della bancarotta fraudolenta per distrazione sulla inoppugnabilità dei dati contabili. Dunque, delle due, l'una: o i dati consentono di ricostruire la situazione contabile (e allora non sussiste la bancarotta documentale), o essi sono incompleti e dunque non possono fornire prova della distrazione. Invero, non è consentito, da un lato, ricavare la prova della avvenuta distrazione dalla esistenza (secondo i dati contabili) di merci in magazzino e di denaro in cessa, e, dall'altro, confermare la responsabilità dell'imputato per bancarotta semplice documentale in ragione della insufficienza delle annotazioni contabili. Per quanto ottiene all'elemento psicologico, poi, non si comprende se la Corte territoriale ritenga che il NA abbia tenuto la condotta addebitatagli con dolo o con colpa, in quanto, anche sul punto, i giudici di secondo grado si contraddicono. Nè può sostenersi, come pure la Corte di merito fa, che l'imputato era tenuto al controllo dell'operato del commercialista incaricato di redigere le scritture della D.F. Ricami sas, in quanto ciò costituisce ulteriore violazione di legge. Il reato de quo infatti è doloso e la omessa vigilanza dovrebbe almeno rispondere al profilo del dolo eventuale. Il Tribunale tuttavia scrive che la difficoltà nella ricostruzione del patrimonio e dei movimenti aziendali è una conseguenza non voluta della scelta della contabilità semplificata (e proprio per tale motivo non è stata ravvisata la continuazione tra i reati sub A e B). Non si comprende quindi come poi la Corte, partendo da tali presupposti, abbia potuto affermare che il dolo era in re ipsa e che l'imputato tentò di rendere difficile la ricostruzione degli ultimi due anni di vita ed attività della SAS. Invero, avere configurato il dolo, in luogo della colpa, in assenza della impugnazione del PM, configura reformatio in pejus, e dunque arbitrario ed illegittimo aver configurato l'elemento psicologico sub specie di dolo. Se, d'altronde, dolo vi fosse stato, non si sarebbe potuto negare l'esistenza del vincolo della continuazione tra i due reati ascritti al ricorrente.
2) Imputazione di bancarotta fraudolenta per distrazione. - Al proposito, il ricorrente ribadisce la intrinseca contraddittorietà, già sopra evidenziata, consistente nel fatto che le scritture contabili, ritenute, quanto alla imputazione ex art. 217 LF incomplete, sono giudicate, tuttavia, sufficientemente precise da costituire elemento sul quale fondare la convinzione di colpevolezza dell'imputato anche in ordine al delitto ex art. 216 stessa legge. La giurisprudenza di legittimità poi, sotto altro verso, pretende, per la sussistenza del comportamento distrattivo, che, prima, sia accertata la esistenza nel patrimonio del fallito dei beni, mentre la dottrina ritiene, al proposito che, se l'imputato non indica la destinazione dei beni non più rinvenuti, ciò costituisce un elemento di prova critica, non sufficiente, da solo, a dimostrare la sottrazione. Nel caso di specie, il semplice dato contabile non può certo valere a dar certezza della esistenza della merce in magazzino, avendo per altro l'imputato sempre dichiarato di aver rilasciato effetti cambiari per una novantina di milioni a fronte di merce difettosa. Tali dichiarazioni non sono state prese in considerazione dai giudici del merito;
in proposito è, oltretutto, da notare che la richiesta di rinnovazione del dibattimento, avanzata ai giudici di appello, è stata disattesa senza una sola parola di motivazione. Orbene, (a mancata dimostrazione delle affermazioni dell'imputato non rende, di per sè sola, credibile la tesi dell'Accusa. Invero, anche il giudizio sulla inattendibilità delle dichiarazioni dell'imputato deve essere fondato su fatti certi che manifestamente contrastino con il contenuto delle stesse.
Quanto al dolo, anche con riferimento alla bancarotta fraudolenta, la Corte di appello lo configura come dolus in re ipsa. Ciò è profondamente errato, in quanto sempre è necessaria la dimostrazione che il comportamento distrattivo sia stato posto in essere allo scopo di sottrarre beni alla garanzia dei creditori, in previsione dello stato di insolvenza o, quantomeno, con la consapevolezza che esso cagionerà o potrà cagionare pregiudizio agli stessi. Per le ragioni sopra esposte, il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata.
Il ricorso è infondato;
esso va dunque rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento. È innanzitutto da rilevare che la mancanza di specifica ed esplicita indicazione delle scritture, non tenute o non regolarmente tenute, nel capo di imputazione non comporta alcuna genericità dello stesso. Le scritture cui si fa riferimento sono evidentemente quelle previste dalla legge, vale a dire quelle rese obbligatorie dal codice civile. La ipotesi criminosa contestata al NA - o meglio: ritenuta in sentenza - è quella di cui all'art. 217 L.F. (capo B) e, dunque, con riferimento ad essa vanno - come è ovvio - individuate le scritture la cui omessa o irregolare tenuta viene addebitato all'imputato. Non ha maggiore spessore l'altra censura dedotta dal ricorrente, in base alla quale la bancarotta semplice documentale sussisterebbe solo se le scritture o i libri non siano stati tenuti (o siano stati tenuti irregolarmente) per almeno tre anni precedenti alla dichiarazione di fallimento (o per un periodo di tempo minore, se la società ha avuto vita più breve). In altre parole, sostiene l'imputato che il comportamento omissivo o irregolare deve abbracciare l'intero periodo temporale indicato dal legislatore. Così viceversa non è, dal momento che, tanto la lettera della norma, quanto la sua interpretazione logico-sistematica, fanno chiaramente intendere che il reato si consuma se il comportamento descritto viene tenuto durante il periodo di tempo indicato. Nè potrebbe essere altrimenti, dal momento che la possibilità di ricostruzione contabile del patrimonio del fallito è attività ricognitiva che presuppone, non solo, che i libri e le scritture contabili siano tenuti correttamente (vale a dire, che le annotazioni su di essi riportate rispecchino il vero), ma, anche, che essi siano tenuti con regolarità e completezza, e cioè senza omissioni o lacune, in modo da rispecchiare, fedelmente ed in maniera completa e continuativa, la dinamica contabile ed aziendale nel periodo di tempo preso in considerazione dalla norma incriminatrice. Inesatto è poi il rilievo in base al quale i giudici di secondo grado avrebbero contraddetto l'assunto del Tribunale, sostenendo, contrariamente a quanto avevano fatto i giudici di primo grado, che il NA non aveva tenuto affatto le predette scritture. Invero, a parte il fatto che la Corte territoriale sostiene che l'imputato ha fatto "trovare solo la documentazione minima", essa ben avrebbe potuto valutare il materiale probatorio, sul punto, in maniera difforme da quanto avvenuto in primo grado, senza che ciò rappresentasse una ipotesi di reformatio in pejus. Infatti, da un lato, è da notare che la fattispecie incriminatrice prevede alternativamente i due comportamenti ("non ha tenuto i libri e le altre scritture.... o li ha tenuti in maniera irregolare od incompleta"), assoggettandoli alla medesima sanzione, dall'altro, che la sentenza di secondo grado è stata sentenza di piena conferma di quella emessa dai giudici di prime cure. Analoghe considerazioni possono essere svolte in ordine al rilievo, formulato dal ricorrente, che sostiene essere stato operata una reformatio in pejus dai giudici di appello, i quali hanno ravvisato dolo, piuttosto che colpa, nel comportamento integrante il reato di cui al capo B (bancarotta documentale semplice). Ma, a ben vedere, tra i vari divieti che l'art. 597 comma 3 cpp prevede per il giudice di appello, nel caso le sentenza sia stata impugnata dal solo imputato, non figura affatto quello che il NA pretende sa stato violato. Anzi, il giudice di secondo grado, per espressa indicazione della predetta norma, ben può dare al fatto une definizione giuridica più grave, purché (nei limiti del devoluto e senza aggravamento del trattamento sanzionatorio) in tal modo, non venga superato la competenza del giudice di primo grado. Neanche ha pregio la censura con la quale il ricorrente tende ad attribuire alla responsabilità del commercialista, cui era stata affidata la tenuta della contabilità, la irregolare gestione della stessa. È consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr asn 9900709 - RV 212147, ma vedasi anche: asn. 9707904 - RV 208320) quella in base alla quale, nel caso in cui l'imprenditore si avvalga dell'ausilio di un tecnico (anche "esterno" all'azienda) per la tenuta dei libri e delle scritture contabili, non per questo, egli va esente da responsabilità, nella ipotesi che dette scritture siano state tenute in modo incompleto o irregolare. Ciò, tanto, quando la condotta sia punibile a titolo di dolo, tanto, quando esso sia punibile a titolo di colpa (e sempre che l'imprenditore non sia in grado di produrre prova contraria alla presunzione, in base alla quale, si deve ritenere che il predetto collaboratore abbia, comunque, operato seguendo le indicazioni fornitegli dal responsabile dell'azienda ed elaborando i documenti che quest'ultimo gli ha messo a disposizione). Quanto alle censure formulate in ordine al delitto di cui al capo A) (bancarotta fraudolenta per distrazione), è da notare che non sussiste affatto la dedotta contraddizione nel discorso motivazionale sviluppato dai giudici di secondo grado. Ed invero, rilevato che la Corte territoriale ha evidenziato che le lacune e le irregolarità nella tenuta della contabilità si verificarono dopo il 1991, va osservato che il medesimo giudice afferma che, proprio sulla base della chiusura contabile effettuata al 31 dicembre di quell'anno, risultavano merci in magazzino per lire 122.000.000. Negli anni successivi, si legge in sentenza, la contabilità fu tenuta in maniera frammentaria ed irregolare (da qui la contestazione sub 9) e, dopo la dichiarazione di fallimento, la consistenza del magazzino risultò ingiustificatamente e notevolmente ridotta. Lo stesso ricorrente, d'altra parte, implicitamente ammette tale dato di fatto. Il NA, invero, non nega che in azienda sia stata presente merce per un valore (nominale) di circa 90.000.000, ma sostiene che si trattava di articoli difettosi e, comunque, di cattiva qualità. La circostanza è stata tenuta in conto dai giudici di secondo grado, i quali, al proposito, tuttavia, scrivono: "nulla è stato provato per dimostrare ciò, come contestazione e/o restituzione della stessa ai fornitori, vendita a stock ecc." Sulla base di tale dato fattuale, appare non censurabile la motivazione che la Corte di merito sviluppa ed esplicita in ordine alla sussistenza ed alla natura dell'elemento psicologico. Certamente la espressione dolus in re ipsa, utilizzata dai giudici di appello, appare poco felice ed, a ben vedere, inappropriata, ma la stessa Corte territoriale si incarica di chiarirne la reale portata, quando scrive che esso si desume dal mancato reperimento di merci o denaro nel patrimonio dell'imprenditore fallito. È allora evidente che la sentenza impugnata fa riferimento alla giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale, il mancato rinvenimento, nel patrimonio del fallito, di beni societari costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione, presunzione rilevante, ai fini dell'art. 192 cpp, al fine di affermare la responsabilità dell'imputato (cfr. asn 9902876 - RV 212606; asn 9802858 - RV 209958; asn 9100178 - RV 186949). In altre parole, compete al fallito, o agli amministratori della società, dare indicazioni circa la concreta destinazione dei beni che sicuramente si trovarono nel patrimonio aziendale, ovvero del loro controvalore in denaro. Ciò il ricorrente non ha fatto nelle sedi di merito, essendosi limitato, a quanto si legge, a parlare di un "raggiro" del quale sarebbe stato vittima ad opera di un "suo fornitore". Cosi stando le cose, deve essere affermato che la doglianza relativa alla mancata rinnovazione del dibattimento è del tutto generica, dal momento che, come appena premesso, il NA non fu in grado neanche di indicare la natura e le modalità dell'azione truffaldina posta in essere ci suoi danni ne' la identità del responsabile, cui sostiene di aver rilasciato assegni ed effetti cambiari per oltre 90.000.000.
I giudici di appello non avevano, pertanto, obbligo di motivare in ordine al mancato accoglimento della richiesta ex art. 603 cpp;
invero, in caso di rigetto, come è noto, la sentenza di secondo grado può motivare anche implicitamente, essendo deducibile dalla sua stessa struttura la ragione del mancato accoglimento della richiesta istruttoria, sempre che con la sentenza stessa si evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione - o negazione - di responsabilità (cfr. RV 213403).-
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2000