Sentenza 10 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2004, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2004 |
Testo completo
Aula 'B' 0 02 24/04 POOLO ITALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 23476/01Presidente Dott. NZ MILEO Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron. 410 - Rel. Consigliere Rep. Dott. Michele DE LUCA Dott. Pasquale PICONE - Consigliere Ud. 26/06/03 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: inVINCENZO, delpersona legale TT RR rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GROTTA DI GREGNA 121, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO LONGO, rappresentato e difeso dall'avvocato SANDRO CARUSO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
NAZIONALE DELLA PREVIDENZA ISTITUTO I.N.P.S. SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2003 rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA 4088 -1- PULLI, FABIO FONZO, ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 2191/01 del Tribunale di | CATANIA, depositata il 12/06/01 R.G.N. 4365/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/03 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il ww rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. in riforma della Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Catania sentenza del Pretore della stessa sede n.1716/99 – rigettava l'opposizione, - proposta da NZ RR, al decreto ingiuntivo dello stesso Pretore in - data 16 febbraio 1998 - per il pagamento, in favore dell'INPS, di quanto dovuto (lire 7.869.114) per "contributi destinati al servizio sanitario nazionale" (relativi al periodo 1° marzo - 31 dicembre 1993) e relative somme aggiuntive (calcolate al 14 febbraio 1997) - in base al rilievo che "nessuna, neppure parziale, duplicazione di titolo nella specie si é verificata, tenuto conto della sostanziale diversità delle causali del credito azionato in questa sede e quello oggetto del decreto ingiuntivo n. 842 del 1995, confermato dalla sentenza del 20 giugno 2000 di questo ufficio", per il pagamento di altri contributi dovuti per l'apprendista IO AT, ritenendone "la durata del tirocinio (...) prolungata oltre il periodo di diciotto mesi previsto per i lavoratori addetti alla tornitura, attività ricondicibile al terzo gruppo del contratto collettivo nazionale Avverso la sentenza d'appello, NZ RR propone ricorso per di lavoro". cassazione, affidato ad un motivo. L'Istituto intimato ha depositato procura speciale alle liti. Motivi della decisione. - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, 1.Con l'unico motivo di ricorso c.p.c.) NZ RR censura la sentenza impugnata per avere negato, senza alcuna motivazione, la "duplicazione di titolo" - tra la controversia, che : forma oggetto del presente giudizio, e quella relativa al "decreto ingiuntivo n.842 de 1995, confermato dalla sentenza del 20.06.2000" dello stesso Tribunale - sebbene non sia stata svolta alcuna attività istruttoria nel giudizio di appello ed il Pretore sia pervenuto ad opposta conclusione in base al rilievo 1 che lo stesso INPS aveva "ammesso che sia i contributi pretesi con il precedente decreto ingiuntivo n. 842 del 05.07.95,che l'importo oggi rivendicato per il Servizio sanitario nazionale originano dallo stesso contestato rapporto di lavoro subordinato, quello intercorso tra il RR e l'apprendista AT IO". Il ricorso non é fondato. istituti tendenti ad 2.Invero litispendenza e preclusione del giudicato impedire il bis in idem ed il contrasto tra pronunce - presuppongono, entrambi, - vi sia identità non solo delle parti, ma anche di causa petendi – riferita allo specifico fatto costitutivo del diritto azionato che fra due o più cause 1 -- e di petitum.(vedi, per tutte, Cass. n. 10195/2002, 2739/87). La sentenza impugnata non si discosta dal principio di diritto enunciato, laddove nega, motivatamente, che fra la causa - oggetto del presente giudizio - e quella relativa al "decreto ingiuntivo n.842 del 1995" - "confermato dalla vi sia identità di causa sentenza del 20.06.2000" dello stesso Tribunale ancorché dipendessero entrambe dal medesimo - 1 in quanto sono volte a riscuotere "contributi destinati al petendi o di petitum servizio sanitario nazionale" (relativi al periodo 1° marzo - 31 dicembre 1993) - rapporto di lavoro con le relative somme aggiuntive (calcolate al 14 febbraio 1997) e, - rispettivamente, contributi diversi.
3.Il ricorso, pertanto, dev'essere rigettato. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese del presente ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLOREGISTRO, E DA OGNI SPESA, TAJSA giudizio di cassazione (art.92 c.p.c.). O DIRITTO AI SENSI DELL'ART O DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Spese compensate. Così deciso in Roma, il 26 giugno 2003. мокIl Presidente Il Consigliere estensore مختصين لا Mrabeta a hy