Sentenza 27 novembre 2002
Massime • 1
Ai fini dell'interruzione della prescrizione non è necessaria la notificazione del decreto di citazione a giudizio all'imputato, ma è sufficiente la sola emissione del decreto stesso, indicativa della persistenza dell'interesse punitivo dello Stato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/11/2002, n. 13320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13320 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. PIOLETTI GIOVANNI PRESIDENTE
Dott. OLIVIERI RENATO CONSIGLIERE
Dott. BOGNANNI SALVATORE "
Dott. MARZANO FRANCESCO "
Dott. PALMIERI ETTORE "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RO AF, nato il [...];
avverso la SENTENZA del 30/01/2001 della CORTE di APPELLO di NAPOLI. Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMIERI ETTORE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. M. IANNELLI che ha concluso per ASR.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RO AF fu condannato per il furto aggravato di un attrezzo di lavoro alla pena di mesi dieci di reclusione e lire unmilione di multa con sentenza del Tribunale di Avellino, poi confermata dalla Corte di appello di Napoli. Il fatto fu commesso in data 13 gennaio 1994.
Ricorre l'imputato e deduce violazione della legge penale in quanto la Corte territoriale non ha inteso riconoscere, secondo quanto asserito in ricorso, l'avvenuto maturarsi della prescrizione per l'inutile decorso del termine di cinque anni fra la data di emissione e notificazione del decreto di citazione a giudizio in primo grado (risalente al 23 febbraio 1994) e la data di pronuncia della sentenza di condanna in primo grado (risalente al 24 marzo 2000).
Per altro contesta la correttezza dell'argomentazione di quel secondo Giudice, secondo il quale l'intervenuta ulteriore notifica del menzionato decreto di citazione a giudizio in data 7 luglio 1998 avrebbe avuto ulteriore effetto interruttivo, atteso che - a parere del ricorrente - è l'atto in sè a produrre tale effetto, e non già la sua notificazione. E pertanto, in assenza di cause di invalidità dell'atto, la sua mera nuova notificazione sarebbe stata ininfluente, lasciando così maturare il decorso del termine utile a prescrivere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che quello della prescrizione è - come è per altro ben noto - istituto che scaturisce dal venir meno dell'interesse statuale alla punizione del reato. Ed, infatti, l'affievolirsi nel tempo dell'allarme sociale, fa si che si attenui, fino ad annullarsi del tutto, ogni finalità sia generalpreventiva, che di prevenzione speciale, rendendo così del tutto antieconomica, perché inutile, l'attivazione di un processo e di una eventuale condanna. Per questa ragione, difatti, il termine utile per prescrivere è articolato, e commisurato alla gravità del reato considerata sulla base della pena edittale massima cui è relazionata il meccanismo, appunto, della prescrizione. Secondo l'insegnamento di questa Suprema Corte in materia, gli atti capaci di produrre tale interruzione (e che sono quelli tassativamente indicati dalla norma di cui all'art. 160 c.p.), avendo la funzione (diversa da quella tipica) di meramente denotare la volontà dello Stato a perseguire quel determinato reato, non necessitano nemmeno di notificazione (ancorché essendo atti di natura "recettizia"), e possono essere anche nulli (non già però inesistenti, essendo l'atto inesistente un "non atto"). Se ne trae che, purché rientrante in quel novero tassativamente indicato dall'art. 160 c.p., ogni atto che denoti la volontà, espressa da un organo dello Stato a ciò legittimato, di perseguire il fatto-reato, è, quale manifestazione di volontà in tal senso, atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione. Posto che questa Suprema Corte a già ritenuto che "al fine di individuare il momento nel quale si produce l'interruzione della prescrizione del reato occorre aver riguardo a quello dell'emissione di uno degli atti indicati nell'art. 160 cod. pen., e non a quello della sua eventuale notificazione" (SS.UU. pen., n. 3760 del 16 marzo 1994, ric. Munaro), la norma va interpretata nel senso che già l'emissione dell'atto è da sè sola sufficiente a produrre l'effetto interruttivo, ed a maggior ragione lo è la notificazione di tale atto, in quanto anch'essa manifestazione di volontà di segno opposto all'inerzia produttiva di prescrizione, e non già - come vorrebbe il ricorrente - nel ben diverso senso secondo il quale la notificazione dell'atto è fatto ininfluente nell'ambito della previsione di cui all'art. 159 C.P.. Ed infatti, questa Corte Suprema (Sez. Prima Penale, 6 marzo 1978, Gruppioni) aveva già meglio chiarito che "ai fini della interruzione ... è sufficiente la emissione di un mandato ... Non è necessaria la relativa notificazione, assolvendo quest'ultima alla sola funzione di garanzia ... mentre anche la sola predetta emissione del mandato dimostra la persistenza dell'interesse punitivo dello Stato sul venir meno della quale si fonda l'Istituto della prescrizione".
Merita dunque ribadire in questa sede l'indirizzo interpretativo ultimo citato che, lungi dal confliggere con la pronuncia SS.UU. Munaro, prima citata, ne spiega meglio la ratio e la stessa portata. Di talché è la sola mera inerzia degli organi dello Stato, a ciò legittimati, a denotare quella caduta totale di interesse alla punizione del reato, configurata dall'ordinamento, che lascia scorrere indenne il tempo utile a prescrivere;
qualsivoglia attività di segno contrario (e dunque anche la notificazione dell'atto, a maggior ragione, in quanto diretta proprio nei confronti della parte che tale decorso del termine a prescrivere intende far valere, sia pure quale atto di garanzia e non per questo utile solo in favore rei) ha l'effetto di negare quella inerzia, così interrompendo il termine prescrizionale.
Se ne deve ulteriormente trarre che ogni notificazione di un atto idoneo a prescrivere, quando tale atto sia recettizio, e a maggior ragione - come nel caso di specie - idonea ad interrompere il corso della prescrizione.
Inoltre il ricorrente ha dedotto l'essersi maturato, nel tempo, il termine lungo di prescrizione per il decorso di sette anni e sei mesi dalla data di contestata commissione del fatto: ma a tale proposito deve osservarsi che la circostanza secondo la quale il decorso del termine di prescrizione è rimasto sospeso per giorni 420 per effetto del rinvio del dibattimento di primo grado dovuto all'astensione degli Avvocati dalle udienze, come accertato in sentenza di primo grado, ha influenza ulteriormente decisiva nel presente procedimento. Infatti, sulla base della nota pronuncia di queste SS.UU. penali n. 1021 del 11 gennaio 2002, Cremonese, il decorso della prescrizione rimane sospeso quando il rinvio o la sospensione del dibattimento siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta non determinati da esigenze di acquisizione probatoria o assegnazione di termine a difesa riconosciuto dalla legge.
Quanto considerato, il ricorso è affetto da manifesta infondatezza in ogni sua parte. Alla conseguente declaratoria di inammissibilità, segue la condanna alle spese di giudizio nonché alla ulteriore somma - ritenuta equa nella misura di Euro 500,00 in considerazione del grado di colpa connesso alle cause di infondatezza manifesta - in favore della Cassa per le Ammende.
P.Q.M.
Visti gli arti. 615 n. 2 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso è condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 MARZO 2003.