Cass. pen., sez. II, sentenza 11/03/2011, n. 12766
CASS
Sentenza 11 marzo 2011

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Integra l'elemento oggettivo del reato di riciclaggio anche il mero smontaggio di singoli pezzi, pur privi di codice identificativo, di un bene mobile registrato, come un ciclomotore, di provenienza delittuosa, rientrando tale condotta nella nozione normativa di operazione adatta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 11/03/2011, n. 12766
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12766
Data del deposito : 11 marzo 2011

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