Sentenza 31 gennaio 2007
Massime • 1
In tema di riabilitazione, la riduzione da cinque a tre anni, per effetto della novella introdotta con L. n. 145 del 2004, del termine con decorrenza, fuori dal caso di esecuzione, dal giorno di estinzione in altro modo della pena principale e necessario per la concessione del beneficio, non ha comportato l'implicita modifica per equiparazione del termine quinquennale previsto per l'estinzione del reato in caso di condanna con sospensione condizionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/01/2007, n. 20650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20650 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 31/01/2007
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 404
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 026180/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AD AH ME, N. IL 30/04/1946;
avverso ORDINANZA del 16/12/2005 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. D'Angelo Giovanni. OSSERVA
1. AD ED MO, per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del 16 dicembre 2005 del tribunale di sorveglianza di Roma che aveva rigettato l'istanza di riabilitazione da lui avanzata con riferimento a due sentenze di condanna pronunciate rispettivamente nel novembre 1984 e nel settembre del 2001, sul rilievo che la seconda (quella pronunciata dal Tribunale di Roma il 22 giugno 2001) era passata in giudicato in data 28 settembre 2001, sicché il termine quinquennale previsto dagli artt. 163 e 167 c.p., per l'operatività dell'effetto estintivo correlato alla sospensione condizionale della pena, non era ancora maturato, scadendo esso il 28 settembre 2006, con la conseguenza che nel caso in esame non poteva dirsi ancora integrato il primo ed indefettibile requisito per la riabilitazione, e cioè l'avvenuta estinzione della pena principale.
1.1. Nel ricorso si deduce, sotto il profilo della violazione di legge (artt. 179 e 163 c.p.), che il tribunale ha erroneamente applicato l'art. 179 c.p., avendo omesso di considerare che la L. 11 giugno 2004, n. 145, ha innovato la disciplina relativa alla sospensione condizionale ed alla riabilitazione, prevedendo, in particolare, che la riabilitazione può essere concessa quando siano decorsi tre anni (e non già cinque come in passato) dal giorno in cui la pena... si sia estinta, sicché, sussistendo un difetto di coordinamento dell'art. 179 c.p., con l'art. 163 c.p., la ratio ispiratrice della modifica implica la necessità di ritenere abrogato implicitamente l'art. 163 c.p., nella parte in cui prevede per l'estinzione della pena (sospesa condizionalmente) il decorso del termine di cinque anni e non invece di tre "a cui obbedisce la procedura riabilitativa".
2. Il ricorso è infondato.
Esso si fonda su di un presupposto - l'implicita riduzione del termine di estinzione della pena in caso di condanna a pena sospesa - che non può in alcun modo essere condiviso.
Se è pur vero infatti che prima della modifica introdotta dalla L. n. 145 del 2004, il termine stabilito dalla legge per poter ottenere la riabilitazione di cui all'art. 179 c.p., e quello previsto dal combinato disposto degli artt. 163 e 167 c.p., per l'estinzione della pena in caso di non commissione di delitti o contravvenzioni della stessa indole coincidevano, sicché, per effetto di tale coincidenza, era pacifico in giurisprudenza (si veda Cass., sez. 1^, sentenza n. 44934 del 2 - 7 dicembre 2005 ric. Pisani) che in caso di condanna a pena condizionalmente sospesa e nell'ipotesi (non ricorrente nel caso in esame) di avveramento dell'evento dedotto in condizione (e cioè il decorso del termine di cinque anni dalla condanna) per determinare la decorrenza del termine allo spirare del quale, a norma dell'art.179 c.p., poteva essere presa in esame la richiesta di riabilitazione, occorreva fare riferimento al momento in cui era passata in giudicato la sentenza di condanna, retroagendo l'effetto estintivo della pena al momento della pronuncia, ciò non autorizza a ritenere, tuttavia, ad avviso del Collegio, che l'avvenuta riduzione del solo termine per proporre l'istanza di riabilitazione abbia comportato, come si sostiene in ricorso,anche l'abrogazione implicita (rectius la implicita modifica) del termine il cui decorso può comportare l'estinzione della pene in caso di condanna con sospensione condizionale.
Trattasi all'evidenza di due istituti giuridici (la riabilitazione e la sospensione condizionale della pena) del tutto autonomi e distinti, per cui la diversa estensione dei due termini (quello utile ai fini dell'estinzione del reato e quello utile ai fini della riabilitazione) lunghi dal costituire, come ipotizzato in ricorso, l'effetto di un mancato coordinamento tra le due norme novellate, si ricollega invece, come correttamente sostenuto dal Procuratore Generale nella sua requisitoria, "ad una precisa scelta normativa e in ogni caso risponde alla interpretazione di lettera e ratio del combinato disposto degli artt. 179, 163 e 167 c.p.". Da quanto sin qui affermato discende, in conclusione, che il ricorso proposto da AD ED MO va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2007