Sentenza 6 dicembre 2007
Massime • 1
È illegittimo il diniego di restituzione nel termine al condannato per impugnare sentenza contumaciale, allorché, resasi impossibile la notifica del relativo estratto presso il domicilio eletto a causa di morte del difensore domiciliatario (la cui conoscenza in capo al condannato non risulti provata), essa sia eseguita, dopo un vano tentativo presso il domicilio dichiarato in epoca antecedente, mediante consegna al difensore d'ufficio frattanto designato, salvo che non si dimostri che quest'ultimo sia riuscito a rintracciare il proprio assistito e a instaurare con lui un effettivo rapporto professionale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/12/2007, n. 3954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3954 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 06/12/2007
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 3893
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 021768/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DE EI SI, N. IL 30/05/1972;
avverso ORDINANZA del 09/05/2007 TRIBUNALE di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. KOVERECH OSCAR;
lette le conclusioni del P.G. Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha sollecitato l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. FATTO
Con atto depositato il 24.05.2007, il difensore di DE EI AS proponeva ricorso per cassazione, avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Genova in data 09.05.2007, con la quale veniva rigettato l'incidente di esecuzione e la richiesta di rimessione in termine, previa dichiarazione di insussistenza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza di inammissibilità pronunciata dalla Corte di Appello di Genova in data 10.11.2006, n. 2449. Premetteva il difensore che il Tribunale di Genova, in data 21.11.2002, aveva emesso sentenza di condanna ad anni uno e mesi due di reclusione e multa nei confronti del DE EI.
Il difensore impugnava la pronuncia e, in data 10.11.2006, la Corte di Appello di Genova dichiarava inammissibile l'appello, provvedendo, nel contempo, alla notifica dell'estratto contumaciale all'imputato nella residenza di Genova, via Maritano 98 stante l'intervenuto decesso del difensore di fiducia e domiciliatario avvocato VINCI Lia, prima della fissazione dell'udienza e, successivamente, ai sensi è dell'art. 161 c.p.p., comma 4, presso il nominato difensore d'ufficio.
Decorsi trenta giorni dalla data di notifica dell'estratto contumaciale al difensore d'ufficio, senza presentazione di gravame, la sentenza passava in giudicato.
Avverso la suddetta declaratoria di irrevocabilità della sentenza, il difensore di fiducia proponeva incidente di esecuzione e contestuale istanza di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p., comma 2, rigettata con l'ordinanza qui impugnata.
Il ricorrente eccepisce l'erronea applicazione dell'art. 161 c.p.p., comma 4, poiché, una volta ritenuta inefficace l'elezione di domicilio presso il difensore, avrebbe dovuto trovare applicazione il disposto dell'art. 157 c.p.p., con l'effettuazione di ricerche anagrafiche sull'attuale luogo di residenza del ricorrente e, sotto tale profilo, va ritenuta nulla la notifica effettuata ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, al difensore d'ufficio. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, concludeva per la fondatezza del ricorso e per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente, con un unico motivo di doglianza, ha contestato il ragionamento del Tribunale di Genova che non ha concesso la rimessione in termini per la proposizione dell'impugnazione da parte dell'imputato contumace, essenzialmente perché "una volta deceduto il precedente legale domiciliatario, e non risultando nuova procura o domiciliazione", ha dato ingresso all'ipotesi di cui dell'art. 161 c.p.p., comma 4, una volta risultata inefficace la notifica presso il domicilio dichiarato.
Va premesso che, perché possa legittimamente negarsi la rimessione in termini, richiesta per impugnare una sentenza resa in contumacia, allorché quest'ultima sia stata notificata al difensore d'ufficio, non è sufficiente un semplice atteggiamento di trascuratezza e disinteresse per la vicenda processuale da parte dell'imputato, ma occorre la prova di un suo comportamento intenzionalmente diretto a sottrarsi alla conoscenza degli atti (cfr. Cass. Sez. 1^, 04.05.2000, n. 1671, RV 215917). L'erroneo ragionamento, posto a base dell'ordinanza impugnata, è fondato sulla convinzione che, una volta venuta meno l'elezione di domicilio per causa indipendente dalla Volontà dell'imputato, possa rivivere una precedente dichiarazione di domicilio e che, risultata inefficace la notifica presso il domicilio dichiarato, possa darsi ingesso alla procedura ex art. 161 c.p.p., comma 4. Orbene, con l'intervenuta modifica legislativa dell'art. 175 c.p.p., comma 2, ad opera del D.L. 25 febbraio 2005, n. 17, art. 1, comma 1,
lett. b), convertito, con modificazioni nella L. 22 aprile 2005, n.60 se è stata pronunciata sentenza contumaciale, l'imputato è
restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento ed abbia volontariamente rinunciato a comparire, ovvero, a proporre impugnazione.
"A tal fine, l'Autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica".
Quindi, in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione contro sentenza contumaciale, le notificazioni effettuate al difensore d'ufficio, sono di per se inidonee a dimostrare l'effettiva conoscenza del procedimento in capo all'imputato, salvo che la conoscenza non emerga aliunde, ovvero, non si dimostri che il difensore d'ufficio è riuscito a rintracciare il proprio assistito e ad instaurare un effettivo rapporto professionale con lo stesso (Cass. 03.10.2006, n. 32678). Di fronte all'impossibilità di notificazione degli atti al domicilio eletto, per morte del domiciliatario, non poteva semplicemente assumere validità una precedente dichiarazione di domicilio, tanto che, una volta dimostratasi inefficace la notifica tentata presso la residenza, dichiarata, è apparsa lecita la notifica "mediante consegna al difensore".
Negli atti non vi è alcuna prova ne' alcun accertamento è stato compiuto in merito che il destinatario fosse a conoscenza della morte del proprio difensore domiciliatario e che, quindi, fosse in grado di ottemperare all'onere di comunicazione di un nuovo domicilio dichiarato o eletto.
In mancanza di tali accertamenti, andavano disposte nuove ricerche, ex artt. 157 e 159 c.p.p., sull'attuale luogo di residenza del ricorrente e non si doveva ritenere la notificazione "impossibile", tanto da doverla eseguire mediante consegna al difensore.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606 e 623 c.p.p.. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2008