Cass. pen., sez. V, sentenza 16/11/2020, n. 3190
CASS
Sentenza 16 novembre 2020

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Il reato di inosservanza dell'obbligo di deposito delle scritture contabili di cui agli artt. 16, n. 3 e 220 legge fall. concorre con quelli di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma primo, n. 2 legge fall. e di bancarotta semplice documentale, di cui all'art,. 217, comma secondo, legge fall., quando la condotta di bancarotta non consista nella sottrazione, distruzione o mancata tenuta delle scritture contabili, ma nella tenuta delle stesse in modo irregolare o incompleto ovvero tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

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    1.Con la sentenza impugnata dell'll ottobre 2024, la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale in sede in data 25 giugno 2020, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di Sa.Ma.per il reato di bancarotta fraudolenta documentale nella qualità di amministratore e socio unico di Mobile Import Srl, dichiarata fallita con sentenza del 23 ottobre 2012. 2. Avverso la sentenza indicata della Corte d'Appello di Napoli ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avvocato Alessandro Barbieri, affidando le proprie censure a quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 16/11/2020, n. 3190
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3190
Data del deposito : 16 novembre 2020

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