Sentenza 4 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/04/2003, n. 5309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5309 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
E N IN05309 /03 O I Z A S LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE SERVITJ USUCAPIONZ Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PONTORIERI - Presidente Dott. Franco - R.G.N. 10861/00 Cron. 11747 Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Rep. 145.8. CIOFFI Rel. Consigliere Dott. Carlo Consigliere Ud. 21/11/02 Dott. NC Paolo FIORE DEL CORE Consigliere Dott. Sergio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GL IC, BA RI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA QUATTRO FONTANE 20, presso lo studio dell'avvocato T FUSILLO MATTEO (c/O ST GIANNI ORIGONI & PARTNERS) che li difende unitamente all'avvocato CARLO SARASSO, giusta delega in atti;
ricorrenti contro domiciliato in ROMATARDITO ERCOLE, elettivamente SCANDRIGLIA 7, presso lo studio dell'avvocato MARIA PIA BUCCARELLI, che lo difende, giusta delega in atti;
2002
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1413/99 della Corte d'Appello ! 1528 -1- di TORINO, depositata il 18/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/02 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito 1'Avvocato SARASSO Carlo, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Torino ha rigettato l'appello proposto da ED RO e MA BA con- tro la sentenza del Tribunale di Acqui Terme, che aveva rigettato l'azione con cui avevano rivendicato la servitù di passaggio sul fondo di CO Tar- dito, nel dettaglio specificata, sostenendo di averla usucapita. La Corte d'appello di Torino ha escluso tale usucapione, perché ED RO e MA BA non avevano allegato opere o altri se- gni visibili, di natura permanente o comunque stabili, obiettivamente desti- nate e funzionali all'esercizio della rivendicata servitù. In particolare ha affermato che non si può considerare tale il cancelletto che i rivendicanti avevano sostenuto essere posto sul confine dei loro fondi, e che invece era risultato trovarsi all'interno della loro proprietà, e distante alcuni metri da quella di CO TA. La Corte torinese ha ritenuto generica l'altra allegazione dei ri- vendicanti, con la quale avevano sostenuto che segno visibile dell'esercizio della servitù era il fatto che il terreno oggetto di causa era privo di manto er- boso, non avendo essi 1) specificato a quale zona di terreno si erano riferiti, se quella di loro proprietà, o quella di proprietà di CO TA, 2) provato che quest'ultima presentava tale caratteristica, 3) allegato, e provato, che la mancanza di manto erboso si è protratta nel tempo, per il periodo sufficiente all'usucapione. ED RO e MA BA hanno chiesto la cassazio- ne di tale sentenza, per un solo motivo. CO TA ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del loro ricorso i ricorrenti affermano che il calpestio da essi allegato, e la sua durata ab immemorabili, hanno riscontro nelle fotografie allegate dal perito d'ufficio alla sua relazione, e nelle dichia- razioni rese da alcuni testi, nel dettaglio specificati;
denunziano violazione dell'art. 1061 cod. civ., e vizi di motivazione. La censura è inammissibile. La denunziata violazione di legge è solo apparente, perché i ri- correnti non contestano la esattezza del principio di diritto (quello secondo il quale sono usucapibili solo le servitù apparenti) applicato dalla Corte d'appello di Torino per risolvere la presente controversia. I ricorrenti sostengono in realtà che la motivazione della senten- za impugnata è carente, per aver negato l'apparenza della servitù da essi ri- vendicata, senza tener conto (come appena innanzi si è detto) di quanto emerge dalle fotografie che il perito di ufficio ha allegato alla sua relazione, e delle deposizioni dei testi, che diligentemente hanno trascritto nel loro atto di impugnazione. Sono però i ricorrenti a non tener conto di quanto osservato dalla Corte territoriale, che come si è accennato in narrativa, ha evidenziato la ge- nericità della loro tesi difensiva, rilevando che essi non hanno mai affermato che anche sul fondo di CO TA sono presenti i segni obiettivi dell'esercizio della servitù che sostengono di aver usucapito, in particolare il calpestio da essi allegato, e per non aver comunque provato che tali segni esistono da tempo, tanto quanto necessario per il compimento dell'usucapione. Quanto poi alle testimonianze che i ricorrenti hanno ricordato, esse non paiono significative, dal momento che dalle deposizioni dei testi escussi che hanno trascritto nel ricorso nulla emerge circa la presenza di se- gni tangibili e visibili del loro passaggio sul fondo di CO TA. Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso, e condanna ED RO e Mari- sa BA a rifondere ad CO TA le spese del giudizio di legittimità, che liquida in 110,00 euro, oltre 1.550,00 euro per onorari. Roma, 21 novembre 2002 Il presidente (Franco Pontorieri) L'estensore 2. (Carlo Cioffic Crew IL CANCEL VERE C1 NC TA DEPOSITATO IN CANCELLERIA CORTE SUPREMA CASSAZIONE 4 APP 2000 Si attesta la registrazione presso l'Agenzia dolle Entrate di Roma 2 it 18.12.03 IL CANCELLIERE C1 Roma sorie 4 al n. 41691 versate € 149,77 IL ES apposta in Calce alla copia autentica (art. 278 T.U. 1/5 del 30/5/2002) дам