Cass. pen., sez. II, sentenza 31/10/2003, n. 45795
CASS
Sentenza 31 ottobre 2003

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La facoltà di proporre istanza di riesame del provvedimento che dispone una misura cautelare nelle forme previste dall'art. 583 cod. proc. pen. è ammessa solo per le misure personali e non può estendersi alle misure reali, stante il tassativo disposto dell'art. 324, comma secondo, stesso codice, che espressamente richiama le sole forme previste dall'art. 582, a differenza del precedente art. 309, comma quarto, secondo il quale si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583 e al quale non rinvia il predetto art. 324.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 31/10/2003, n. 45795
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45795
    Data del deposito : 31 ottobre 2003

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