Sentenza 31 ottobre 2003
Massime • 1
La facoltà di proporre istanza di riesame del provvedimento che dispone una misura cautelare nelle forme previste dall'art. 583 cod. proc. pen. è ammessa solo per le misure personali e non può estendersi alle misure reali, stante il tassativo disposto dell'art. 324, comma secondo, stesso codice, che espressamente richiama le sole forme previste dall'art. 582, a differenza del precedente art. 309, comma quarto, secondo il quale si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583 e al quale non rinvia il predetto art. 324.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/10/2003, n. 45795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45795 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
1.Dott. Lacanna Pasquale Presidente
2.Dott. Morgigni Antonio Consigliere
3.Dott. Laudati Diana Consigliere
4.Dott. De Chiara Francesco Consigliere
5.Dott. Macchia Alberto Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) De GE NI N. IL 27/11/1973;
avverso ORDINANZA del 03/06/2003 del TRIB. LIBERTÀ di COSENZA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere MACCHIA ALBERTO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Francesco Cosentino chiede l'annullamento con rinvio.
OSSERVA
Con ordinanza del 3 giugno 2003, il Tribunale di Cosenza ha dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di De GE NI avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 1° aprile 2003, ed avente ad oggetto una autovettura. Rilevava al riguardo il giudice del riesame che il sequestro era stato eseguito il 7 maggio 2003 mentre il riesame risultava pervenuto e depositato il 19 maggio 2003, a termine, dunque, ormai spirato, secondo quanto previsto dall'art. 324, comma 1, cod. proc. pen.. Propone ricorso per cassazione il difensore deducendo violazione di legge, in quanto il riesame sarebbe stato nella specie tempestivamente spedito per posta.
Le censure svolte dal ricorrente sono infondate. Risolvendo, infatti, il contrasto subito emerso sul punto, le Sezioni unite di questa Corte ebbero, come è noto, ad affermare che, in materia di misure cautelari, sia reali che personali, la richiesta di riesame potesse essere proposta anche con telegramma o con atto trasmesso a mezzo di raccomandata, a norma dell'art. 583 cod. proc. pen., e con effetto, dunque, dalla data di spedizione della raccomandata o del telegramma, malgrado l'art. 583 del codice di rito non fosse richiamato nè dall'art. 309 nè dall'art. 324 cod. proc. pen., facendo detti articoli rinvio (nel testo, peraltro, all'epoca vigente) soltanto alle forme previste dall'art. 582 (Cass., Sez. un., 11 maggio 1993, Esposito Mocerino). Tale orientamento fu però in parte resistito, giacchè si affermò, in epoca successiva, che l'art. 583 cod. proc. pen. non poteva trovare applicazione nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, dal momento che il primo comma dell'art. 324 dello stesso codice dispone che la richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale competente, e il secondo comma rinvia, quanto alle forme relative, all'art. 582, e non anche all'art. 583: mancato richiamo, questo, che - si affermò - trovava la sua ratio nella urgenza della definizione del procedimento, dimostrata dall'interesse tutelato dalla legge e dalla connessa brevità dei termini, fissati dai commi terzo e quinto dell'art. 324 citato (Cass., Sez. I, 17 maggio 1994, Guerrieri). Tali principi ricevono, ora, alla luce dello ius superveniens, univoco alimento normativo. A seguito, infatti, delle modifiche apportate ad opera dell'art. 16, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 332, il solo art. 309, comma 4, cod. proc. pen. è
stato novellato con l'aggiunta dell'espresso richiamo all'art. 583, sicchè soltanto al riesame delle misure cautelari personali può ritenersi applicabile la disciplina delle forme di spedizione della impugnazione stabilita nella disposizione richiamata. Nè può ritenersi in contrario condivisibile la tesi espressa da questa sezione in una ormai lontana pronuncia nella quale si affermò che l'indirizzo espresso dalle Sezioni unite nella citata sentenza Mocerino conservasse la sua validità logica anche dopo le modifiche apportate dalla novella del 1995 (Cass., Sez. II, 20 giugno 1997, Violante, non massimata), posto che il riesame non si atteggia affatto a rimedio strutturalmente e funzionalmente unitario, a seconda che riguardi cautele di natura personale o reale. Nel primo caso, infatti, viene anzitutto in discorso un bene di primario risalto, quale è quello della libertà personale, che ben può giustificare (a differenza di misure destinate ad incidere su interessi di natura patrimoniale) un peculiare favor verso una maggiore libertà delle forme in tema di esercizio del diritto di impugnazione;
in secondo luogo, cadenze ed effetti del procedimento del riesame sono, per quella stessa ragione, fra loro non poco differenti, bastando poco per avvedersi di come ponendo fra loro a raffronto gli artt. 309 e 324 emergano non pochi tratti di qualificante divergenza;
infine, neppure è senza significato la circostanza che soltanto in riferimento al ricorso per cassazione relativo alle impugnazioni sulle misure reali (art. 325 cod. proc. pen.) sia stabilito che lo stesso può essere proposto soltanto "per violazione di legge", ad ulteriore e definitiva dimostrazione di come il legislatore abbia inteso contrassegnare il ben diverso spessore dei valori coinvolti nei due tipi di riesame. Pertanto, il mancato richiamo all'art. 583, nell'art. 324, e quello invece espressamente operato, nell'art. 309, ad opera del legislatore del 1995, non può semplicisticamente essere risolto, sul piano ermeneutico, come una mera "dimenticanza" colmabile sul piano logico-sistematico, giacchè è proprio la diversità fra i due istituti a non consentire di "interpolare" ciò che la norma ha ora testualmente distinto.
Al rigetto del ricorso segue, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 26 NOVEMBRE 2003.