Sentenza 2 dicembre 2010
Massime • 1
In tema di reati fallimentari, l'inosservanza dell'obbligo di deposito delle scritture contabili (artt. 16, n. 3, 220 legge fall. deve ritenersi assorbita dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, commessa mediante sottrazione del compendio contabile, risultando del tutto omogenea la struttura e l'interesse sotteso ad entrambe le figure di reato, ma più specifica, in ragione dell'elemento soggettivo, la seconda.
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Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale (anche nella forma della distruzione di beni aziendali), l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico inteso come coscienza e volontà di porre in essere una condotta idonea a creare un pericolo di danno per i creditori, non bastando la mera volontà del fatto distruttivo in sé; non è invece richiesto che l'agente abbia cagionato il fallimento né che l'insolvenza sia già attuale al momento della condotta. È manifestamente infondato il ricorso che assume apoditticamente la “buona salute” economica dell'impresa e l'inesistenza di creditori al momento dell'incendio, senza indicare specificamente gli atti processuali a sostegno …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2010, n. 4550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4550 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 02/12/2010
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 2750
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 7323/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EZ LE, nato L'8.7.1959;
avverso la Sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 4.6.2008;
È presente, per il ricorrente, l'avv. Majorano Lucio del Foro di Napoli;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dr. Gian Giacomo Sandrelli;
sentite le Requisitorie del PG. (nella persona del Cons. Dr. CO M. Iacoviello) che ha chiesto rigettarsi il ricorso e dichiararsi l'assorbimento della L. Fall., art. 220, con eliminazione della relativa pena;
l'avv. Majorano Lucio del Foro di Napoli si riporta ai motivi di ricorso e chiede n.d.p. per i reati di cui ai capi a) e b) della rubrica per intervenuta prescrizione e deposita copia Ordinanza della Corte di Cassazione dell'11.6.2010. IN FATTO
EZ LE ricorre avverso la Sentenza della Corte d'Appello di Napoli che, in data 4.6.2008, ha parzialmente riformato la sentenza del GUP del Tribunale di Nola resa il 22.2.2005, essendo egli ritenuto colpevole - quale amministratore di fatto - di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, conseguente al fallimento di EZ ARREDAMNENTI Srl. e di FORME CONTEMPORANEE Srl, dichiarati rispettivamente il 24.1.1995 e 27.9.2000 e per la violazione della L. Fall., art. 220, (in ragione della mancata consegna della contabilità). Il GUP, all'esito del giudizio abbreviato, aveva assolto il 12.2.2005 l'imputato perché il fatto non sussiste, avendo ritenuto inutilizzabili gli atti di indagine, perché effettuati in epoca successiva al decorso semestrale disposto dall'art. 407 c.p.p.. La Corte d'Appello investita del gravame del P.M., al contrario, aveva ritenuto utilizzabili gli atti di indagine depositati prima della scadenza (relazioni dei curatori, scritture contabili sequestrate a seguito di perquisizione per iniziativa della Guardia di Finanza documentazione bancaria sequestrata).
Il ricorso interposto dalla difesa del EZ si articola sui seguenti motivi:
- violazione della legge penale (art. 157 c.p.) perché il delitto di cui ai capi e) ed f) deve ritenersi estinto per prescrizione;
- inosservanza della legge processuale attesa l'inutilizzabilità degli atti assunti in data successiva al 20.9.2001, in considerazione della sentenza 22.9.2004 della Cassazione che decise nel procedimento cautelare;
- carenza di motivazione sulla effettiva assunzione della qualifica di amministratore di fatto, in capo al EZ, avendo la Corte trattato unitariamente le risultanze delle distinte procedure, scaturite da autonomi fallimenti, ed avendo omesso di considerare le risultanze attinenti a FORME CONTEMPORANEE S.r.l. (dep. Curatore DE SIMONE) ed all'interrogatorio del prevenuto che allegava forti dissidi con il (defunto) fratello CO, nonché, per quanto attiene EZ ARREDAMENTI, la presenza di amministratore di diritto (Massimo SOMMA, il quale rivendicò a sè l'effettiva gestione);
- violazione della legge penale (L. Fall., art. 220) poiché l'addebito (capi e, f) deve ritenersi assorbito dalla condotta di fraudolenza documentale.
All'odierna udienza il difensore ha proposto nuovo motivo conseguente alla Sentenza della Corte Europea che, interpretando estensivamente l'art. 7 della CEDU, ha ritenuto che la legge più favorevole all'imputato abbia necessariamente efficacia retroattiva sicché la normativa transitoria alla L. n. 251 del 2005 non risulta legittima, con conseguente necessità di sollevare incidente di legittimità costituzionale (come già ebbe recentemente ad effettuare questa Corte).
IN DIRITTO
Il ricorso dell'avv. Majorano è inammissibile perché tardivo. Infatti, la sentenza fu pubblicata in data 4.6.2008, depositata il 15.4.2009. Non venne stabilito alcun termine ai sensi dell'art. 544 c.p.p., comma 3, sicché la fattispecie processuale deve inquadrarsi nel cotesto dell'art. 585 c.p.p., comma 2, con previsione di gg. 30 per l'esercizio del diritto di impugnazione, a far data dalla notificazione dell'avviso dal deposito dell'estratto contumaciale, effettuato in data 17.6.2009. Donde, la scadenza del termine utile al 16.7.2009. Il ricorso è stato presentato, invece, il 2.9.2009. Di qui la sua intempestività e la conseguente inammissibilità. Nè può collegarsi lo stesso a quanto dedotto con il l'originario (e tempestivo ricorso) del primo difensore, poiché quest'ultimo verteva esclusivamente sull'assorbimento della fattispecie di cui alla L. Fall., art. 220, in seno a quella della L. Fall., art. 216, (capi e) e f) e non accennava ai restanti capi dell'epigrafe, considerati esclusivamente con il ricorso del secondo difensore. Fondato è il mezzo attinente alla L. Fall., art. 220. Anche a prescindere dalla maturata prescrizione dei reati, in tema di reati fallimentari, la previsione dettata dalla L. Fall., art. 220, attinente agli obblighi di deposito delle scritture contabili (art. 16, n. 3), deve ritenersi assorbita dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, commessa mediante sottrazione del compendio contabile, risultando del tutto omogenea la struttura del reato, l'interesse sotteso ad entrambe le figure del reato, ma più specifica (in ragione dell'elemento soggettivo) la condotta. Esclusa questa imputazione dei due capi citati, la Corte elimina la pena inflitta in relazione ad essi: per essi, era stata disposta, nel contesto della continuazione, l'aumento di un mese di reclusione per ciascun reato. Scendendo al di sotto della soglia di tre anni di reclusione, si impone a mente dell'art. 29 c.p. l'eliminazione anche della pena accessoria.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi e) ed f) perché assorbiti in quello di cui alla L. Fall., art. 216, ed elimina la pena di due mesi di reclusione, nonché quella accessoria di cui all'art. 29 c.p. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011