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Sentenza 18 settembre 2023
Sentenza 18 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/09/2023, n. 38151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38151 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AN MA nato a [...] il [...] AN RE nato a [...] il [...] AN SO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, LUIGI GIORDANO, che, riportandosi alla requisitoria scritta depositata, ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito per le ricorrenti l'avv. SALVATORE SILVESTRO, il quale ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 38151 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 11/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Messina riformava parzialmente la decisone di condanna del Tribunale di Messina nei confronti delle ricorrenti AN MA e AN RE, assolvendole dal reato ascritto al capo B) dell'imputazione. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Messina AN MA, AN RE e AN SO, hanno proposto, con un unico atto a mezzo dello stesso difensore, avv. Salvatore Silvestro, ricorsi per cassazione. 2.1. Con il primo motivo AN RE lamenta, con riferimento ai capi C) e D) dell'imputazione, violazione degli artt. 125, 192, 533 e 546 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 624-bis, 625 n. 2, 61 n. 2 e 5, 493-ter, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. A fondamento della doglianza la ricorrente assume che la decisione impugnata, in contrasto con la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", ha fondato la sua condanna su un ragionamento di tipo assertivo. In particolare, in mancanza di un riconoscimento da parte della persona offesa, l'accertamento della responsabilità sarebbe dipeso esclusivamente dalla generica compatibilità tra le celle agganciate all'utenza in uso alla stessa e dal giudizio di identità della medesima con il soggetto che ha effettuato i prelievi a Giarre in forza dei fotogrammi estrapolati dalle telecamere. 2.2. Mediante il secondo motivo AN MA, con riferimento ai capi E) ed F) dell'imputazione, deduce violazione degli artt. 125, 192, 533 e 546 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 624-bis, 625 n. 2, 61 n. 2 e 5, 493-ter, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. La ricorrente a sostegno dell'impugnazione evidenzia che la condanna si è fondata solo sul riconoscimento fotografico compiuto dalla persona offesa, sebbene dall'istruttoria sia emerso, per effetto delle dichiarazioni della medesima Lo Presti, che ella si sarebbe recata presso la sua abitazione dove avrebbe compiuto il furto in un orario successivo a quello in cui risulta compiuto il prelievo con la carta della medesima che sarebbe stata sottratta in tale occasione. 2.3. La stessa AN MA, quanto ai capi I) e 3) dell'imputazione, denuncia violazione degli artt. 125, 192, 533 e 546 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 624-bis, 625 n. 2, 61 n. 2 e 5, 493-ter, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. A fondamento del motivo, la ricorrente sottolinea che, illogicamente, la Corte territoriale ha ritenuto accertata la sua responsabilità penale per il furto 2 & aggravato in abitazione in base alla sola dichiarazione di un vicino di casa della persona offesa il quale si era limitato a vedere, in prossimità dell'abitazione della stessa, una Ford C-Max di colore grigio metallizzato. Poiché il teste non era riuscito neppure a visualizzare la targa della vettura non potrebbe, a differenza di quanto fatto dalla sentenza impugnata, assumersi alcuna identità della stessa con il veicolo noleggiato da tale BO AR presso la società Avis di Lamezia Terme. Peraltro, poiché BO AR è l'alias non di AN MA bensì di AN RE, essendo le due sorelle e molto simili fisicamente, neppure potrebbe ritenersi, per la sola dichiarazione della teste OI FE che avrebbe riconosciuto MA nella persona che era andata a noleggiare la vettura utilizzando il documento falso, integrato detto reato a carico della stessa. 2.4. AN SO, con il quarto motivo di ricorso, lamenta, in relazione ai capi G) e H) dell'imputazione, violazione degli artt. 125, 192, 533 e 546 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 624-bis, 625 n. 2, 61 n. 2 e 5, 493-ter, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in quanto l'accertamento della sua responsabilità penale per il furto della carta di credito di RM DO nell'abitazione della stessa si sarebbe basato su un ragionamento meramente congetturale ossia sulla dichiarazione della medesima persona offesa di averla riconosciuta, il 7 giugno 2018, nei pressi della propria abitazione. Dacché in base a tale dichiarazione ella avrebbe potuto prendere la carta di credito, smarrita dalla persona offesa, all'esterno dell'abitazione. 2.5. Le ricorrenti deducono, inoltre, mediante il quinto motivo, violazione degli artt. 125, 192, 533 e 546 cod. proc. pen., in relazione all'art. 61 n. 5 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. poiché l'aggravante della minorata difesa sarebbe stata accertata per tutti i fatti senza un reale accertamento sulle condizioni fisiche e psichiche delle persone offese, avendo riguardo alla sola età delle stesse, in contrasto sia con le modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, che con i principi espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza c.d. "Cardellini". 2.6. Le imputate assumono, poi, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 526 e 605 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. poiché non sarebbero state indicate le ragioni specifiche, fondate sul vaglio complessivo dei parametri enucleati dall'art. 133 cod. pen., del diniego delle circostanze attenuanti generiche. In particolare, non sarebbe stato a tal fine valutato l'elemento positivo costituito dal loro corretto comportamento processuale consistito nel consenso prestato a far transitare l'intero fascicolo del Pubblico Ministero in quello del dibattimento così evitando un lungo iter processuale. 3 () 2.7. Le ricorrenti deducono, infine, con il settimo motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e d), cod. proc. pen., inosservanza dell'art. 125 dello stesso codice in relazione agli artt. 81, 133 e 644 cod. pen. nonché violazione del divieto di "reformatio in peius". Lamentano, anzitutto, che la Corte territoriale non ha chiarito se la pena base è stata determinata già avendo riguardo ad una delle aggravanti ad effetto speciale di cui "all'art. 644, comma 5, cod. pen." in contestazione ovvero, se così non fosse, se è stata ritenuta più grave la recidiva o le altre aggravanti contestante in tal modo impedendo di vagliare la corretta applicazione del meccanismo moderatore di cui all'art. 63, comma 4, cod. pen. Inoltre, in contrasto con i principi espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza "ON", la sentenza impugnata non avrebbe motivato in maniera distinta gli aumenti di pena applicati rispetto alla pena base per ciascun reato avvinto dal nesso della continuazione. Infine AN MA e AN RE lamentano la violazione del divieto di "reformatio in peius" perché in appello, sebbene assolte dal reato di cui al capo B) in origine ritenuto più grave, hanno subito un aumento su una pena base superiore a quello determinata dal giudice di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.All'esame dei primi quattro motivi di ricorso occorre premettere, su un piano generale, che le relative censure si risolvono, al di là delle norme giuridiche delle quali pure è dedotta l'inosservanza, per ciascuno dei reati ascritti alle ricorrenti, nella deduzione di un vizio di logicità della motivazione con la quale la Corte territoriale è pervenuta a un giudizio di colpevolezza delle imputate. Occorre pertanto ricordare che il sindacato in sede di legittimità sul discorso giustificativo della decisione impugnata ha un orizzonte circoscritto, dovendo limitarsi - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della stessa, senza possibilità di riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della pronuncia, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, e restando escluso che possa integrare un vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, 30/04/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944). Vieppiù detto controllo è limitato nella fattispecie in esame dalla circostanza che le decisioni di merito costituiscono, rispetto a tali reati, una "doppia conforme" in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si 4 salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due pronunce possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615 - 01). 2. Venendo dunque al primo motivo dei ricorsi relativo alla posizione di AN RE lo stesso è infondato, poiché in alcun vizio di manifesta logicità o travisamento del fatto (peraltro quest'ultimo neppure dedotto) è incorsa la Corte d'appello di Messina nell'accertare la responsabilità penale della predetta rispetto alle condotte descritte ai capi C) e D) dell'imputazione. In particolare, appare a tal fine dirimente, come è stato correttamente evidenziato nei gradi di merito, che il riconoscimento della predetta ricorrente sia stato compiuto con certezza dalla polizia giudiziaria, stante la nitidezza degli stessi, attraverso i fotogrammi estrapolati dalle telecamere di sorveglianza dell'ufficio postale di Giarre dove sono stati effettuati i prelievi utilizzando, peraltro digitando il codice PIN carpito presso l'abitazione della persona offesa, la carta bancomat sottratta alla stessa. Occorre ribadire, difatti, che il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico (ex plurimis, Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Rv. 277013 - 01). Di qui, l'aggancio delle celle dell'utenza mobile in uso all'imputata nel percorso tra l'abitazione della persona offesa e il luogo del prelievo è andato semplicemente a corroborare nel ragionamento giustificativo della decisione impugnata, detto indizio, già grave e preciso, sull'ulteriore piano della mera concordanza. D'altra parte, come noto, il dubbio ragionevole di cui all'art. 530, comma 1, cod. proc. pen., deve identificarsi in una ricostruzione della vicenda non solo astrattamente ipotizzabile in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza. È dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430). Nella specie, a fronte della gravità, precisione e concordanza del delineato quadro indiziario a carico dell'imputata derivante dalle risultanze processuali - con materiale transitato nel fascicolo del dibattimento su espresso consenso della 5 (s stessa - è emersa in forza di tale canone di decisione la responsabilità penale della medesima al di là di ogni ragionevole dubbio, senza che, del resto, neppure in via ipotetica, AN RE abbia ipotizzato una differente ricostruzione delle emergenze processuali. 3. Il secondo motivo, che riguarda la responsabilità penale di AN MA per i fatti di cui ai capi E) ed F) dell'imputazione è, parimenti, infondato. Anche per detto motivo valgono, in premessa, le considerazioni già compiute, quanto ai limiti del controllo di questa Corte in virtù della natura del vizio dedotto e della conformità delle decisioni di merito in punto di accertamento della responsabilità penale dell'imputata, nel § 1 del Considerato in diritto. Ciò posto, osserva il Collegio che la pronuncia impugnata non è affetta da alcun vizio di manifesta illogicità laddove ha fondato l'affermazione della responsabilità di AN MA per le condotte di cui ai capi E) ed F) della motivazione in virtù del riconoscimento della stessa da parte della persona offesa. A tale riconoscimento è stata correttamente tributata una peculiare rilevanza sul piano istruttorio poiché, prima ancora di riconoscere l'imputata nelle foto mostrate, la vittima aveva puntualmente descritto alle autorità intervenute le caratteristiche fisiche della medesima imputata. Quanto alla non concordanza tra l'orario del prelievo effettuato con la carta sottratta presso l'abitazione della Lo Presti, neppure può considerarsi manifestamente irragionevole il ragionamento compiuto dalla Corte territoriale dato che la persona offesa aveva solo approssimativamente indicato l'ora nella quale la AN si era recata presso casa sua. E' dunque non manifestamente illogico ritenere, come ha fatto la decisione impugnata, che in realtà il fatto si collochi qualche ora prima, vieppiù alla luce delle circostanze che, come precisato dalla stessa persona offesa, nessun altro si era introdotto nella sua abitazione poco prima della AN e che la "discrepanza" oraria è di circa un'ora e mezza. 4. Anche il terzo motivo, che investe la posizione di AN MA in ordine ai fatti descritti ai capi I) e 3) dell'imputazione, e per il quale pure operano in premessa i principi già richiamati al § 1 rispetto ai limiti del sindacato di legittimità sul ragionamento giustificativo dei giudici di merito, è infondato. La Corte territoriale, infatti, è pervenuta, al di là di ogni ragionevole dubbio, in forza dei canoni espressi dalla già richiamata pronuncia c.d. Troise delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, all'accertamento della responsabilità penale dell'imputata in base a una serie di indizi a carico correttamente valutati, non in modo parcellizzato ma nel loro complesso, per pervenire allo stesso. A differenza di quanto dedotto dalla difesa di AN MA, invero, il teste indifferente IO RI non si è limitato ad indicare che una vettura di tipologia e colore identico a quella noleggiata il giorno dei fatti presso l'agenzia AVIS di Lamezia Terme si trovava nei pressi dell'abitazione della persona offesa (s2 6 dichiarando, altresì, che i soggetti i quali si erano introdotti nell'abitazione della vittima erano quelli giunti in loco con tale vettura. Inoltre, e anche con questa argomentazione il motivo di ricorso non si confronta, lo stesso veicolo è stato individuato dalle telecamere di sorveglianza nei pressi dell'ufficio postale di Falcone quando è stato effettuato il prelievo. Né può ritenersi illogico il ragionamento giustificativo della Corte territoriale laddove in base al riconoscimento certo compiuto da altro soggetto indifferente, ossia la dipendente dell'agenzia AVIS di Lamezia Terme, FE OI, ha individuato AN MA nella persona che ha noleggiato la vettura senza che possa poi assumere precipuo rilievo la circostanza che il nominativo sul documento utilizzato per il noleggio fosse quello corrispondente a BO AR, alias di AN RE e non della sorella AN MA. Invero, a fronte dell'argomentazione, non manifestamente illogica fornita dalla Corte territoriale in ordine al frequente scambio di documenti ed alias in determinati contesti, la ricostruzione alternativa fornita non entra nell'ambito del controllo riservato a questa Corte. A riguardo è opportuno ricordare, ancora una volta, che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex plurimis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482 - 01). Del resto, la stessa somiglianza fisica tra le due sorelle, avrebbe potuto essere utilizzata, secondo gli elementi non incongruamente valorizzati in sede di merito, per suffragare la possibilità di concreti scambi di "alias" tra le congiunte. 5. Il quarto motivo dei ricorsi, afferente l'accertamento della responsabilità penale di AN SO per i reati ascritti ai capi G) e H) dell'imputazione, rispetto al quale pure devono richiamarsi i limiti del controllo che questa Corte può operare sul ragionamento giustificativo dei giudici di merito come ricordati sinteticamente nel § primo, è anch'esso non fondato. Secondo la ricorrente AN SO, come si è già evidenziato, in sostanza, la motivazione della Corte territoriale sarebbe gravemente carente e di natura congetturale non potendo desumersi dalla sua mera presenza nei pressi dell'abitazione della persona offesa la circostanza che la prima si sia poi effettivamente introdotta in detta abitazione per sottrarre la carta di credito della medesima profittando del fatto che si era poi allontanata. Occorre allora ricordare come più volte questa Corte abbia affermato che, in tema di prova, gli "indizi", suscettibili di valutazione ai sensi dell'art. 192, 7 Q_ comma 2, cod. proc. pen., sono elementi di fatto noti dai quali desumere, in via inferenziale, il fatto ignoto da provare sulla base di regole scientifiche ovvero di massime di esperienza, mentre il "sospetto" si identifica con la congettura, un fenomeno soggettivo di ipotesi con prove da ricercare, ovvero con l'indizio debole o equivoco, tale da assecondare distinte, alternative - e anche contrapposte - ipotesi nella spiegazione dei fatti oggetto di prova (ex aliis, Sez. 5, n. 5209 del 11/12/2020, dep. 2021, Rv. 280408 — 02). Orbene, a differenza di quanto assunto dalla difesa della predetta imputata, la sua responsabilità penale è stata affermata nei gradi di merito, peraltro con due pronunce conformi, sulla scorta di una serie di indizi, assunti, per la loro gravità, precisione e concordanza, correttamente a fondamento dell'accertamento di detta responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio. In particolare, AN MA si trovava davanti all'abitazione della vittima nella tarda mattinata del 7 giugno 2018, cioè in un arco temporale pienamente compatibile con la commissione del furto, e, approfittando delle favorevoli condizioni createsi nel contesto, si è introdotta nell'abitazione sottraendo la carta di credito della vittima. Del resto, ella è stata riconosciuta con certezza nella persona che si trovava davanti al cancello dell'abitazione, offrendosi di lavorare, mentre la vittima non ha riferito di altre situazioni similari avvenute nella medesima giornata. Sicché meramente congetturali e ipotetiche appaiono, piuttosto, le ricostruzioni alternative prospettate dalla difesa dell'imputata. 6. Il quinto motivo dei ricorsi, comune alle tre ricorrenti, è inammissibile poiché omette di confrontarsi con la puntuale motivazione fornita dalla Corte territoriale in ordine alla ricorrenza della circostanza aggravante della c.d. minorata difesa. I motivi di ricorso per cassazione sono infatti inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 — 01). Orbene, a fronte di una motivazione della decisione oggetto dei ricorsi che si fonda non solo sull'avanzata età delle vittime ma anche su ulteriori elementi concreti, quali la solitudine delle medesime (con conseguente vulnerabilità) e le difficoltà di deambulazione di alcune di esse, non può certo ritenersi obliterato dalla Corte territoriale, come assunto dalle ricorrenti, il concreto vaglio sulle condizioni fisiche e psichiche delle vittime richiesto ai fini dell'integrazione dell'aggravante in base ai principi sanciti da Sez. U n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095. 7. Il sesto motivo è inammissibile, ancora una volta, per carenza di specificità dei motivi derivante da un omesso confronto con le argomentazioni 8 ,cQ sottese in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in virtù dei ai principi giurisprudenziali ripercorsi al § 6. Difatti, in maniera puntuale, la decisione impugnata ha negato la concessione di dette circostanze ponendo in rilievo la dedizione alle condotte criminose delle imputate derivante non solo dai precedenti a carico ma da ulteriori concreti elementi quali il frequente utilizzo di "alias" e lo spostamento, per commettere i fatti per cui è processo, dalla provincia di Roma, nella quale risiedono, alla Sicilia, soggiornando in un Hotel dove, per non lasciare tracce della propria permanenza, hanno omesso di registrarsi. 8. Il settimo motivo, nella sua prima parte, è inammissibile in quanto incomprensibile laddove si riferisce ad un bilanciamento delle circostanze in forza dell'art. 644 cod. pen. Il medesimo motivo, nella seconda parte, laddove assume che, sempre nella determinazione del trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale non ha fornito una specifica motivazione sui singoli aumenti di pena operati per i reati c.d. satellite con ciò ponendosi in contrasto con i principi espressi dalle Sezioni Unite nel caso c.d. ON, per il quale, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, ON, Rv. 282269 - 01), non è fondato. Nella fattispecie in esame, infatti, la Corte territoriale si è conformata ai principi interpretativi ritraibili dalla decisione delle Sezioni Unite c.d. ON poiché ha richiamato, in via generale, ossia per la determinazione tanto della pena base che degli aumenti per gli altri fatti di reato per ciascuna delle ricorrenti, una serie di indici, oggettivi e soggettivi, rilevanti ex art. 133 cod. pen. E' dunque in forza dei predetti indici che, poi, ha proceduto alla determinazione della pena base e dunque degli aumenti per i reati c.d. satellite, aumenti peraltro molto contenuti rispetto alla pena base, sicché, come è stato già chiarito, non era tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (ex ceteris, Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005 - 01). In sostanza, in virtù della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati rispetto alla pena base non è certo possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., e poiché i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee (cfr. Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Rv. 279770 - 01), la s&_ 9 motivazione posta a fondamento della determinazione del trattamento sanzionatorio non poteva essere che unitaria. Peraltro, è dirimente rilevare che le stesse ricorrenti non hanno dedotto, neppure con la proposizione del ricorso per cassazione, alcun concreto elemento che la sentenza impugnata avrebbe trascurato e in forza del quale l'aumento per i reati "minori" avrebbe potuto essere differenti. Lo stesso settimo motivo, nella sua terza parte, è manifestamente infondato poiché non può ritenersi violato il divieto della "reformatio in peius" in danno di AN MA e di AN RE che hanno avuto, all'esito del calcolo complessivo, una significativa riduzione di pena in appello proprio per effetto dell'assoluzione rispetto al delitto di cui al capo B). 9. I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma I'll luglio 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, LUIGI GIORDANO, che, riportandosi alla requisitoria scritta depositata, ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito per le ricorrenti l'avv. SALVATORE SILVESTRO, il quale ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 38151 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 11/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Messina riformava parzialmente la decisone di condanna del Tribunale di Messina nei confronti delle ricorrenti AN MA e AN RE, assolvendole dal reato ascritto al capo B) dell'imputazione. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Messina AN MA, AN RE e AN SO, hanno proposto, con un unico atto a mezzo dello stesso difensore, avv. Salvatore Silvestro, ricorsi per cassazione. 2.1. Con il primo motivo AN RE lamenta, con riferimento ai capi C) e D) dell'imputazione, violazione degli artt. 125, 192, 533 e 546 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 624-bis, 625 n. 2, 61 n. 2 e 5, 493-ter, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. A fondamento della doglianza la ricorrente assume che la decisione impugnata, in contrasto con la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", ha fondato la sua condanna su un ragionamento di tipo assertivo. In particolare, in mancanza di un riconoscimento da parte della persona offesa, l'accertamento della responsabilità sarebbe dipeso esclusivamente dalla generica compatibilità tra le celle agganciate all'utenza in uso alla stessa e dal giudizio di identità della medesima con il soggetto che ha effettuato i prelievi a Giarre in forza dei fotogrammi estrapolati dalle telecamere. 2.2. Mediante il secondo motivo AN MA, con riferimento ai capi E) ed F) dell'imputazione, deduce violazione degli artt. 125, 192, 533 e 546 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 624-bis, 625 n. 2, 61 n. 2 e 5, 493-ter, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. La ricorrente a sostegno dell'impugnazione evidenzia che la condanna si è fondata solo sul riconoscimento fotografico compiuto dalla persona offesa, sebbene dall'istruttoria sia emerso, per effetto delle dichiarazioni della medesima Lo Presti, che ella si sarebbe recata presso la sua abitazione dove avrebbe compiuto il furto in un orario successivo a quello in cui risulta compiuto il prelievo con la carta della medesima che sarebbe stata sottratta in tale occasione. 2.3. La stessa AN MA, quanto ai capi I) e 3) dell'imputazione, denuncia violazione degli artt. 125, 192, 533 e 546 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 624-bis, 625 n. 2, 61 n. 2 e 5, 493-ter, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. A fondamento del motivo, la ricorrente sottolinea che, illogicamente, la Corte territoriale ha ritenuto accertata la sua responsabilità penale per il furto 2 & aggravato in abitazione in base alla sola dichiarazione di un vicino di casa della persona offesa il quale si era limitato a vedere, in prossimità dell'abitazione della stessa, una Ford C-Max di colore grigio metallizzato. Poiché il teste non era riuscito neppure a visualizzare la targa della vettura non potrebbe, a differenza di quanto fatto dalla sentenza impugnata, assumersi alcuna identità della stessa con il veicolo noleggiato da tale BO AR presso la società Avis di Lamezia Terme. Peraltro, poiché BO AR è l'alias non di AN MA bensì di AN RE, essendo le due sorelle e molto simili fisicamente, neppure potrebbe ritenersi, per la sola dichiarazione della teste OI FE che avrebbe riconosciuto MA nella persona che era andata a noleggiare la vettura utilizzando il documento falso, integrato detto reato a carico della stessa. 2.4. AN SO, con il quarto motivo di ricorso, lamenta, in relazione ai capi G) e H) dell'imputazione, violazione degli artt. 125, 192, 533 e 546 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 624-bis, 625 n. 2, 61 n. 2 e 5, 493-ter, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in quanto l'accertamento della sua responsabilità penale per il furto della carta di credito di RM DO nell'abitazione della stessa si sarebbe basato su un ragionamento meramente congetturale ossia sulla dichiarazione della medesima persona offesa di averla riconosciuta, il 7 giugno 2018, nei pressi della propria abitazione. Dacché in base a tale dichiarazione ella avrebbe potuto prendere la carta di credito, smarrita dalla persona offesa, all'esterno dell'abitazione. 2.5. Le ricorrenti deducono, inoltre, mediante il quinto motivo, violazione degli artt. 125, 192, 533 e 546 cod. proc. pen., in relazione all'art. 61 n. 5 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. poiché l'aggravante della minorata difesa sarebbe stata accertata per tutti i fatti senza un reale accertamento sulle condizioni fisiche e psichiche delle persone offese, avendo riguardo alla sola età delle stesse, in contrasto sia con le modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, che con i principi espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza c.d. "Cardellini". 2.6. Le imputate assumono, poi, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 526 e 605 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. poiché non sarebbero state indicate le ragioni specifiche, fondate sul vaglio complessivo dei parametri enucleati dall'art. 133 cod. pen., del diniego delle circostanze attenuanti generiche. In particolare, non sarebbe stato a tal fine valutato l'elemento positivo costituito dal loro corretto comportamento processuale consistito nel consenso prestato a far transitare l'intero fascicolo del Pubblico Ministero in quello del dibattimento così evitando un lungo iter processuale. 3 () 2.7. Le ricorrenti deducono, infine, con il settimo motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e d), cod. proc. pen., inosservanza dell'art. 125 dello stesso codice in relazione agli artt. 81, 133 e 644 cod. pen. nonché violazione del divieto di "reformatio in peius". Lamentano, anzitutto, che la Corte territoriale non ha chiarito se la pena base è stata determinata già avendo riguardo ad una delle aggravanti ad effetto speciale di cui "all'art. 644, comma 5, cod. pen." in contestazione ovvero, se così non fosse, se è stata ritenuta più grave la recidiva o le altre aggravanti contestante in tal modo impedendo di vagliare la corretta applicazione del meccanismo moderatore di cui all'art. 63, comma 4, cod. pen. Inoltre, in contrasto con i principi espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza "ON", la sentenza impugnata non avrebbe motivato in maniera distinta gli aumenti di pena applicati rispetto alla pena base per ciascun reato avvinto dal nesso della continuazione. Infine AN MA e AN RE lamentano la violazione del divieto di "reformatio in peius" perché in appello, sebbene assolte dal reato di cui al capo B) in origine ritenuto più grave, hanno subito un aumento su una pena base superiore a quello determinata dal giudice di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.All'esame dei primi quattro motivi di ricorso occorre premettere, su un piano generale, che le relative censure si risolvono, al di là delle norme giuridiche delle quali pure è dedotta l'inosservanza, per ciascuno dei reati ascritti alle ricorrenti, nella deduzione di un vizio di logicità della motivazione con la quale la Corte territoriale è pervenuta a un giudizio di colpevolezza delle imputate. Occorre pertanto ricordare che il sindacato in sede di legittimità sul discorso giustificativo della decisione impugnata ha un orizzonte circoscritto, dovendo limitarsi - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della stessa, senza possibilità di riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della pronuncia, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, e restando escluso che possa integrare un vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, 30/04/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944). Vieppiù detto controllo è limitato nella fattispecie in esame dalla circostanza che le decisioni di merito costituiscono, rispetto a tali reati, una "doppia conforme" in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si 4 salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due pronunce possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615 - 01). 2. Venendo dunque al primo motivo dei ricorsi relativo alla posizione di AN RE lo stesso è infondato, poiché in alcun vizio di manifesta logicità o travisamento del fatto (peraltro quest'ultimo neppure dedotto) è incorsa la Corte d'appello di Messina nell'accertare la responsabilità penale della predetta rispetto alle condotte descritte ai capi C) e D) dell'imputazione. In particolare, appare a tal fine dirimente, come è stato correttamente evidenziato nei gradi di merito, che il riconoscimento della predetta ricorrente sia stato compiuto con certezza dalla polizia giudiziaria, stante la nitidezza degli stessi, attraverso i fotogrammi estrapolati dalle telecamere di sorveglianza dell'ufficio postale di Giarre dove sono stati effettuati i prelievi utilizzando, peraltro digitando il codice PIN carpito presso l'abitazione della persona offesa, la carta bancomat sottratta alla stessa. Occorre ribadire, difatti, che il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico (ex plurimis, Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Rv. 277013 - 01). Di qui, l'aggancio delle celle dell'utenza mobile in uso all'imputata nel percorso tra l'abitazione della persona offesa e il luogo del prelievo è andato semplicemente a corroborare nel ragionamento giustificativo della decisione impugnata, detto indizio, già grave e preciso, sull'ulteriore piano della mera concordanza. D'altra parte, come noto, il dubbio ragionevole di cui all'art. 530, comma 1, cod. proc. pen., deve identificarsi in una ricostruzione della vicenda non solo astrattamente ipotizzabile in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza. È dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430). Nella specie, a fronte della gravità, precisione e concordanza del delineato quadro indiziario a carico dell'imputata derivante dalle risultanze processuali - con materiale transitato nel fascicolo del dibattimento su espresso consenso della 5 (s stessa - è emersa in forza di tale canone di decisione la responsabilità penale della medesima al di là di ogni ragionevole dubbio, senza che, del resto, neppure in via ipotetica, AN RE abbia ipotizzato una differente ricostruzione delle emergenze processuali. 3. Il secondo motivo, che riguarda la responsabilità penale di AN MA per i fatti di cui ai capi E) ed F) dell'imputazione è, parimenti, infondato. Anche per detto motivo valgono, in premessa, le considerazioni già compiute, quanto ai limiti del controllo di questa Corte in virtù della natura del vizio dedotto e della conformità delle decisioni di merito in punto di accertamento della responsabilità penale dell'imputata, nel § 1 del Considerato in diritto. Ciò posto, osserva il Collegio che la pronuncia impugnata non è affetta da alcun vizio di manifesta illogicità laddove ha fondato l'affermazione della responsabilità di AN MA per le condotte di cui ai capi E) ed F) della motivazione in virtù del riconoscimento della stessa da parte della persona offesa. A tale riconoscimento è stata correttamente tributata una peculiare rilevanza sul piano istruttorio poiché, prima ancora di riconoscere l'imputata nelle foto mostrate, la vittima aveva puntualmente descritto alle autorità intervenute le caratteristiche fisiche della medesima imputata. Quanto alla non concordanza tra l'orario del prelievo effettuato con la carta sottratta presso l'abitazione della Lo Presti, neppure può considerarsi manifestamente irragionevole il ragionamento compiuto dalla Corte territoriale dato che la persona offesa aveva solo approssimativamente indicato l'ora nella quale la AN si era recata presso casa sua. E' dunque non manifestamente illogico ritenere, come ha fatto la decisione impugnata, che in realtà il fatto si collochi qualche ora prima, vieppiù alla luce delle circostanze che, come precisato dalla stessa persona offesa, nessun altro si era introdotto nella sua abitazione poco prima della AN e che la "discrepanza" oraria è di circa un'ora e mezza. 4. Anche il terzo motivo, che investe la posizione di AN MA in ordine ai fatti descritti ai capi I) e 3) dell'imputazione, e per il quale pure operano in premessa i principi già richiamati al § 1 rispetto ai limiti del sindacato di legittimità sul ragionamento giustificativo dei giudici di merito, è infondato. La Corte territoriale, infatti, è pervenuta, al di là di ogni ragionevole dubbio, in forza dei canoni espressi dalla già richiamata pronuncia c.d. Troise delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, all'accertamento della responsabilità penale dell'imputata in base a una serie di indizi a carico correttamente valutati, non in modo parcellizzato ma nel loro complesso, per pervenire allo stesso. A differenza di quanto dedotto dalla difesa di AN MA, invero, il teste indifferente IO RI non si è limitato ad indicare che una vettura di tipologia e colore identico a quella noleggiata il giorno dei fatti presso l'agenzia AVIS di Lamezia Terme si trovava nei pressi dell'abitazione della persona offesa (s2 6 dichiarando, altresì, che i soggetti i quali si erano introdotti nell'abitazione della vittima erano quelli giunti in loco con tale vettura. Inoltre, e anche con questa argomentazione il motivo di ricorso non si confronta, lo stesso veicolo è stato individuato dalle telecamere di sorveglianza nei pressi dell'ufficio postale di Falcone quando è stato effettuato il prelievo. Né può ritenersi illogico il ragionamento giustificativo della Corte territoriale laddove in base al riconoscimento certo compiuto da altro soggetto indifferente, ossia la dipendente dell'agenzia AVIS di Lamezia Terme, FE OI, ha individuato AN MA nella persona che ha noleggiato la vettura senza che possa poi assumere precipuo rilievo la circostanza che il nominativo sul documento utilizzato per il noleggio fosse quello corrispondente a BO AR, alias di AN RE e non della sorella AN MA. Invero, a fronte dell'argomentazione, non manifestamente illogica fornita dalla Corte territoriale in ordine al frequente scambio di documenti ed alias in determinati contesti, la ricostruzione alternativa fornita non entra nell'ambito del controllo riservato a questa Corte. A riguardo è opportuno ricordare, ancora una volta, che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex plurimis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482 - 01). Del resto, la stessa somiglianza fisica tra le due sorelle, avrebbe potuto essere utilizzata, secondo gli elementi non incongruamente valorizzati in sede di merito, per suffragare la possibilità di concreti scambi di "alias" tra le congiunte. 5. Il quarto motivo dei ricorsi, afferente l'accertamento della responsabilità penale di AN SO per i reati ascritti ai capi G) e H) dell'imputazione, rispetto al quale pure devono richiamarsi i limiti del controllo che questa Corte può operare sul ragionamento giustificativo dei giudici di merito come ricordati sinteticamente nel § primo, è anch'esso non fondato. Secondo la ricorrente AN SO, come si è già evidenziato, in sostanza, la motivazione della Corte territoriale sarebbe gravemente carente e di natura congetturale non potendo desumersi dalla sua mera presenza nei pressi dell'abitazione della persona offesa la circostanza che la prima si sia poi effettivamente introdotta in detta abitazione per sottrarre la carta di credito della medesima profittando del fatto che si era poi allontanata. Occorre allora ricordare come più volte questa Corte abbia affermato che, in tema di prova, gli "indizi", suscettibili di valutazione ai sensi dell'art. 192, 7 Q_ comma 2, cod. proc. pen., sono elementi di fatto noti dai quali desumere, in via inferenziale, il fatto ignoto da provare sulla base di regole scientifiche ovvero di massime di esperienza, mentre il "sospetto" si identifica con la congettura, un fenomeno soggettivo di ipotesi con prove da ricercare, ovvero con l'indizio debole o equivoco, tale da assecondare distinte, alternative - e anche contrapposte - ipotesi nella spiegazione dei fatti oggetto di prova (ex aliis, Sez. 5, n. 5209 del 11/12/2020, dep. 2021, Rv. 280408 — 02). Orbene, a differenza di quanto assunto dalla difesa della predetta imputata, la sua responsabilità penale è stata affermata nei gradi di merito, peraltro con due pronunce conformi, sulla scorta di una serie di indizi, assunti, per la loro gravità, precisione e concordanza, correttamente a fondamento dell'accertamento di detta responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio. In particolare, AN MA si trovava davanti all'abitazione della vittima nella tarda mattinata del 7 giugno 2018, cioè in un arco temporale pienamente compatibile con la commissione del furto, e, approfittando delle favorevoli condizioni createsi nel contesto, si è introdotta nell'abitazione sottraendo la carta di credito della vittima. Del resto, ella è stata riconosciuta con certezza nella persona che si trovava davanti al cancello dell'abitazione, offrendosi di lavorare, mentre la vittima non ha riferito di altre situazioni similari avvenute nella medesima giornata. Sicché meramente congetturali e ipotetiche appaiono, piuttosto, le ricostruzioni alternative prospettate dalla difesa dell'imputata. 6. Il quinto motivo dei ricorsi, comune alle tre ricorrenti, è inammissibile poiché omette di confrontarsi con la puntuale motivazione fornita dalla Corte territoriale in ordine alla ricorrenza della circostanza aggravante della c.d. minorata difesa. I motivi di ricorso per cassazione sono infatti inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 — 01). Orbene, a fronte di una motivazione della decisione oggetto dei ricorsi che si fonda non solo sull'avanzata età delle vittime ma anche su ulteriori elementi concreti, quali la solitudine delle medesime (con conseguente vulnerabilità) e le difficoltà di deambulazione di alcune di esse, non può certo ritenersi obliterato dalla Corte territoriale, come assunto dalle ricorrenti, il concreto vaglio sulle condizioni fisiche e psichiche delle vittime richiesto ai fini dell'integrazione dell'aggravante in base ai principi sanciti da Sez. U n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095. 7. Il sesto motivo è inammissibile, ancora una volta, per carenza di specificità dei motivi derivante da un omesso confronto con le argomentazioni 8 ,cQ sottese in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in virtù dei ai principi giurisprudenziali ripercorsi al § 6. Difatti, in maniera puntuale, la decisione impugnata ha negato la concessione di dette circostanze ponendo in rilievo la dedizione alle condotte criminose delle imputate derivante non solo dai precedenti a carico ma da ulteriori concreti elementi quali il frequente utilizzo di "alias" e lo spostamento, per commettere i fatti per cui è processo, dalla provincia di Roma, nella quale risiedono, alla Sicilia, soggiornando in un Hotel dove, per non lasciare tracce della propria permanenza, hanno omesso di registrarsi. 8. Il settimo motivo, nella sua prima parte, è inammissibile in quanto incomprensibile laddove si riferisce ad un bilanciamento delle circostanze in forza dell'art. 644 cod. pen. Il medesimo motivo, nella seconda parte, laddove assume che, sempre nella determinazione del trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale non ha fornito una specifica motivazione sui singoli aumenti di pena operati per i reati c.d. satellite con ciò ponendosi in contrasto con i principi espressi dalle Sezioni Unite nel caso c.d. ON, per il quale, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, ON, Rv. 282269 - 01), non è fondato. Nella fattispecie in esame, infatti, la Corte territoriale si è conformata ai principi interpretativi ritraibili dalla decisione delle Sezioni Unite c.d. ON poiché ha richiamato, in via generale, ossia per la determinazione tanto della pena base che degli aumenti per gli altri fatti di reato per ciascuna delle ricorrenti, una serie di indici, oggettivi e soggettivi, rilevanti ex art. 133 cod. pen. E' dunque in forza dei predetti indici che, poi, ha proceduto alla determinazione della pena base e dunque degli aumenti per i reati c.d. satellite, aumenti peraltro molto contenuti rispetto alla pena base, sicché, come è stato già chiarito, non era tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (ex ceteris, Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005 - 01). In sostanza, in virtù della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati rispetto alla pena base non è certo possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., e poiché i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee (cfr. Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Rv. 279770 - 01), la s&_ 9 motivazione posta a fondamento della determinazione del trattamento sanzionatorio non poteva essere che unitaria. Peraltro, è dirimente rilevare che le stesse ricorrenti non hanno dedotto, neppure con la proposizione del ricorso per cassazione, alcun concreto elemento che la sentenza impugnata avrebbe trascurato e in forza del quale l'aumento per i reati "minori" avrebbe potuto essere differenti. Lo stesso settimo motivo, nella sua terza parte, è manifestamente infondato poiché non può ritenersi violato il divieto della "reformatio in peius" in danno di AN MA e di AN RE che hanno avuto, all'esito del calcolo complessivo, una significativa riduzione di pena in appello proprio per effetto dell'assoluzione rispetto al delitto di cui al capo B). 9. I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma I'll luglio 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente