Sentenza 27 ottobre 2010
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È ricorribile per cassazione l'ordinanza che decide sull'istanza di correzione dell'errore materiale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/10/2010, n. 41618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41618 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 27/10/2010
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 1323
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - rel. Consigliere - N. 35924/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA, nei confronti di:
1) EM ME A\ N. IL *04/05/1985* C/;
avverso l'ordinanza n. 1537/2008 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VALLO DELLA LUCANIA, del 07/09/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BLAIOTTA Rocco Marco;
lette le conclusioni del PG Dott. FRATICELLI Mario, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza ex art. 130 c.p.p. in data 7 settembre 2009 emessa a seguito di camera di consiglio del 30 giugno 2009, il Tribunale di Vallo della Lucania ha disposto la correzione del dispositivo della sentenza emessa nei confronti di \L NA BI in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80; inserendo in fine l'espressione "si dispone la restituzione all'avente diritto del veicolo Smart *DM 767 WC*".
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo due motivi.
2.1 Con il primo si lamenta che, essendo stata appellata la sentenza in questione con atto in data 12 giugno 2009 ed essendo stato presentato analogo gravame da parte del coimputato, ai sensi dell'art. 130 c.p.p. competente a decidere non era il giudice a quo bensì la Corte d'appello di Salerno.
2.2 Con il secondo motivo si deduce che il provvedimento è comunque erroneo, poiché l'auto è stata sequestrata ai sensi del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356, sicché la confisca è obbligatoria e non richiede la proposizione di una formale richiesta del P.M.. Esistevano, d'altra parte, tutti i presupposti di legge, posto che l'imputata, in concorso con altri, risponde della detenzione di circa 800 grammi di stupefacente ne' è in grado di giustificare l'acquisto del veicolo in questione.
3. L'ordinanza di correzione di errore materiale è senz'altro ricorribile per cassazione, come ritenuto dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Cass. 1, 24 giugno 2009, Rv. 244319) atteso il richiamo contenuto nell'art. 130 c.p.p. alla procedura camerale di cui all'art. 127 c.p.p. il cui atto decisorio è espressamente ricorribile.
3.1 Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente poiché il ridetto art. 130 prevede esplicitamente che, in caso d'impugnazione, la correzione è disposta dal giudice competente a decidere sul gravame. Nel caso in esame, ancor prima della fissazione dell'udienza camerale era stato proposta impugnazione, come emerge da annotazione a margine della sentenza, nella quale si da conto di appello proposto dalla \L\ in data 12 giugno 2009; ne' risulta che l'impugnazione sia stata dichiarata inammissibile.
L'ordinanza deve essere quindi annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2010